Facciamo così degli esempi pratici per capire come ci si dovrà comportare anche per non commettere errori di valutazione o errori banali, come l’omessa fatturazione che potrebbero esporvi non solo alla mancata tassazione dell’eventuale provento o meglio della plusvalenza ed il versamento dell’Iva eventualmente indicata nella fattura.
Sono problemi che, come vedremo nel seguito sono interessati dal momento in cui si effettua la rivendita rispetto all’anno di acquisto perchè ai fini iva, il diritto alla detrazione “si consolida per quarti”. Questo termine significa che nonostante il legislatore ti dia il diritto a detrarti l’Iva per il 40% dev’ammontare esposto in fattura al momento dell’acquisto, come anche per i canoni di noleggio o full rent tuttavia il diritto si consolida ogni anno del 25% il che significa che se procederete alla vendita dopo due anni dovrete restituire il 50% dell’Iva che vi siete detratti fiscalmente nel primo anno di acquisto.
Spero di essere stato chiaro perchè da qui discende il comportamento che dobbiamo assumere se rivenderemo la macchina aziendale prima o dopo i 4 anni.
Vendita Auto con Iva detratta al 100% integralmente
Nel caso in cui al momento dell’acquisto vi siate detratti il 100% dell’Iva in quanto automezzo strumentale essenziale alla vostra attività (auto per le scuola guida è il classico esempio che viene portato da qualsiasi rivista di settore). L’IVA indicata in fattura è detraibile per cui rappresenta una mera anticipazione finanziaria da parte vostra che, nella liquidazione successiva la porterete in compensazione con eventuali debiti Iva relativi allo stesso periodo. In pratica non la pagate per cui non andrà considerata nel prezzo proposto dal rivenditore o concessionario auto.
Al momento della rivendita dello stesso autoveicolo il prezzo o corrispettivo della vendita dell’auto sarà integralmente imponibile ai fini Iva e soggetto ad aliquota ordinaria del 22%. Sulla fattura di rivendita dovrete indicare che non è stata applicata l’Iva in quanto l’operazione è esente Iva ex articolo 10, n. 27-quinqies DPR n. 633/72.
Vendita Auto usata con Iva detratta parzialmente (caso più comune)
Nel caso di acquisto di un’autovettura con Iva e detrazione Iva parziale come nel caso dei lavoratori autonomi o anche delle imprese per le auto aziendali che vedono ridursi l’Iva del 60% (il 40% è detraibile) così come previsto dall’articolo 19 e ss del DPR n. 633/1972 come per esempio medici che prestano servizi con Iva esente ex articolo 10 oppure agenti di assicurazione o esportatori abituali il prezzo di vendita dovrà essere riportato in fattura indicando quale base imponibile dell’Iva la percentuale detraibile (40% nei casi più comuni). In questo caso per avere la base imponibile andrà calcolata applicando al prezzo di vendita un quoziente che pondera il valore dell’Iva detraibile (40%) / 100 + il 22% della percentuale di detraibilità.
Questo calcolo vi porterà alla base imponibile da indicare nella fattura di rivendita dell’auto usata.
Questo trattasi del cosiddetto regime del margine il cui riferimento disciplinato dall’articolo dall’articolo 36 del D.L. n. 41/95 e successive modificazioni.
Nel seguito vi propongo un esempio di auto acquistata al prezzo di 15 mila euro IVA compresa e rivenduta ad 8 mila euro dopo oltre 5 anni.
Acquisto auto usata e Acquirente con partita Iva
Nel caso in cui il venditore sia un concessionario Tedesco o estero in UE e l’acquirente sia altro soggetto Iva il discorso si complica in quanto si potranno verificare i seguenti casi:
- Regime ordinario Iva del cedente: l’acquirente con partita Iva dovrà procedere all’integrazione della fattura con l’IVA e dovrà presentare modello intrastat. In questo caso l’Iva è rilevante nel paese dell’acquirente. Se dovessimo fare un esempio di un’auto del valore di 20 mila euro dovremmo aggiungere iva di 4.400 euro e annotarla nel registro Iva vendite e acquisti. L’IVA a credito sarà detraibile secondo il regime Iva dell’acquirente in base alla tipologia e utilizzo che ne fa del veicolo (uso promiscuo o veicolo strumentale)
- Regime del Margine Iva: operazione rilevante IVA nel paese del venditore per cui acquirente non versa alcunché ma si limita a rilevare ai fini statistici l’operazione nel modello intrastat; in questo caso l’acquirente non può detrarsi alcunché e dovrà inserire nella fattura la dicitura che l’operazione è soggetta al regime del margine ex articolo 36 del DL n. 41 del 1995. Se dovessimo fare un esempio in questo caso qualora il venditore estero regime del margine l’acquirente dell’anno con partita Iva anche questa l’autovettura estero non deve effettuare alcun adempimento infinito se non indicare nella fattura di acquisto per l’operazione non è soggetto a Iva in base all’articolo 37 del decreto-legge numero 41 del 1995.
- Venditore UE: si configura una operazione fuori campo iva per cui non avrà diritto a portare in detrazione alcuna Iva derivante dall’acquisto.
In questo caso trattasi di un’operazione intracomunitaria ex art. 53 del DL n. 331 del 1993, e soggetta ad Iva. Gli adempimenti d’essere pertanto saranno:
- Integrazione della fattura del soggetto acquirente con partita Iva. In questo caso il contribuente acquirente dovrà procedere ad integrare la fattura del 22% da applicare al prezzo di vendita;
- Trasmissione del modello Intrastat;
- Annotazione nel registro Iva degli acquisti ed in quello delle vendite o dei corrispettivi;
- Versamento Iva nella liquidazione;
In questo caso, al momento della rivendita dovrà essere applicato il regime del margine: sulla fattura non dovrà essere esposta l’Iva, ma dovrà essere indicato “Operazione soggetta al regime del margine di cui all’articolo 36 del D.L. n. 41/95 e successive modificazioni”. Inoltre, l’Iva dovuta andrà calcolata, con aliquota ordinaria, scorporandola dalla differenza, se positiva, tra ,il prezzo di vendita del veicolo e il prezzo di acquisto della stesso.
Esempio rivendita auto usata con detrazione Iva 40%
Importo | ||
Imponibile Iva | 15.000,00 | |
Iva su corrispettivo | 3.300,00 | |
Prezzo corrisposto al concessionario | 18.300,00 | |
Iva detratta | ||
Uso Promiscuo | 40% | 1.320,00 |
Uso 100% strumentale/Inerente | 100% | 3.300,00 |
Prezzo rivendita (comprensivo di Iva) | 8.000,00 | |
Quota imponibile Fattura Vendita auto usata | 2.941,18 | |
Fattura vendita auto usata | ||
Imponibile | 2.941,18 | |
Iva a debito su rivendita auto usata | 647,06 | |
Totale Fattura | 3.588,24 |
Quando e se devo emettere fattura per la vendita dall’auto usata
Dovrò emettere fattura al momento della rivendita sia nel caso in cui ho acquistato direttamente l’autovettura facendomi fare la fattura intestata a mio nome e con la mia partita Iva, sia nel caso in cui abbai acquistato privatamente la macchina e l’abbia destinata alla mia attività in un secondo momento.
Base imponibile da inserire in fattura auto usata
La base imponibile non dovrà essere il 100% del prezzo di vendita se l’auto è utilizzata promiscuamente ma solo il 50% per esempio e lo stesso nel caso in cui il diritto alla detrazione Iva è stato inferiore al 40%.
Un esempio di calcolo potrebbe essere quello che vede un’auto acquistata per 10 mila euro più Iva ossia 2200 euro di Iva. Ve ne siete detratti 880 euro pari al 40% dell’Iva indicata in fattura. Tralasciamo per un momento il calcolo del costo deducibile perchè stato oggetto di approfondimento dell’articolo dedicato alla tassazione dell’auto usata per i titolari di partita Iva e concentriamovi sull’Iva.
Per fare un esempio intano nel caso di vendita dell’auto al secondo anno di attività dovremmo prima di tutto ridare il 75% dell’Iva per cui parliamo di 660 euro e calcolare poi l’imponibile soggetto ad IVA da indicare in fattura.
In fattura invece dovremmo inserire un imponibile tale da non considerare il 60% dell’Iva che non ho detratto per cui per fare una stima dell’importo potremmo e aiutarci con la seguente tabella. Ipotizzando un prezzo di rivendita di 5 mila euro rispetti ai 10 più Iva
Base imponibile (Prezzo acquisto iniziale) | 10.000,00 | |||||
Iva 22% | 2.200,00 | |||||
Iva detraibile (40%) caso più comune | 880,00 | |||||
Se la vendo il primo anno devo ridare | 880,00 | |||||
Se la vendo il secondo anno devo ridare | 660,00 | |||||
Se la vendo il terzo anno devo ridare | 440,00 | |||||
Se la vendo il quarto anno devo ridare | 220,00 | |||||
Se la vendo il quinto anno devo ridare | – | |||||
Imponibile | ||||||
Prezzo iniziale acquisto | 10.000,00 | |||||
Iva | 22% | |||||
Prezzo rivendita auto Usata quinto anno | 10.000,00 | |||||
Prezzo rivendita auto usata secondo anno | ||||||
Rivendita auto usata |
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Detrazione Iva | Imponibile non soggetto ad Iva | Imponibile soggetto ad Iva | Base imponibile Auto usata | Iva | Imponibile non Soggetto Ad iva | Totale fattura |
10% | 90,00 | 1.193,7 | 978,47 | 215,26 | 8.806,26 | 10.000,00 |
15% | 85,00 | 1.771,5 | 1.452,08 | 319,46 | 8.228,46 | 10.000,00 |
40% | 60,00 | 4.485,3 | 3.676,47 | 808,82 | 5.514,71 | 10.000,00 |
50% | 50,00 | 5.495,5 | 4.504,50 | 990,99 | 4.504,50 | 10.000,00 |
70% | 30,00 | 7.400,3 | 6.065,86 | 1.334,49 | 2.599,65 | 10.000,00 |
90% | 10,00 | 9.165,3 | 7.512,52 | 1.652,75 | 834,72 | 10.000,00 |
Se prendiamo il caso di una autovettura venduta a 10 mila euro e con Iva al 22% con Iva detratta per il 40% che rappresenta il caso più comune il prezzo di vendita al netto dell’Iva non detratta si effettua con la seguente formula matematica (10.000/(1+(0,22 x 40%)) = (10.000/1,088) = Prezzo al netto dell’Iva 9.191,18
La base imponibile sarà pari al 40% del prezzo al netto dell’Iva ossia (9.191,18 x 40%) = €. 3.676,47.
L’Iva su tale importo, pari a Eursu cui calcolare l’Iva al 22% la parte residua costituirà quella non soggetta a imposta (9.191,18 – 3.676,47) = Importo non imponibile €. 5.514,71. Riepilogando l’indicazione in fattura dovrà essere la seguente:
Compilazione Fattura vendita causa usata
Base Imponibile auto usata = 3.676,47
Iva 22 % = 808,82
Importo Fuori campo Iva (non imponibile) = 5.514,71
Totale Fattura = 10.000,00
Questo è solo un esempio con un metodo di stima della fattura che potrete applicare al vostro caso specifico di utilizzo promiscuo o con pro rata Iva applicando i dovuti correttivi.
Non ho detratto Iva al momento dell’acquisto dell’auto: come mi devo comportare
Se non avete detratto Iva al momento dell’acqsuito perché sulla fattura avete trovato indicato che l’operazione era per esempio esente o perchè non avete avuto il diritto a detrarvela, al momento della vendita dell’auto usata, sia aziendale sia non, non dovrete procedere all’emissione della fattura con applicazione dell’Iva. Ne sono un esempio le vendita di un’auto personale del socio di una società che la acquista come persona fisica e non come auto aziendale. In passato tra i veicoli strumentali e tra i macchinari si trovavano macchine di lusso dei titolari ma questo fenomeno è svanito, almeno da quello che mi risulta nel mio piccolo poco significativo campione di clienti :-).
Lo stesso capita per chi ha un ridotto regime di detrazione Iva perchè effettua operazioni esenti o non imponibili come rispettivamente accade per i medici o per chi esporta all’estero che subisce non solo la decurtazione dell’Iva del 60% dell’Iva imposta dal legislatore ma deve toglierne un’altra pezzo derivante dalla sua particolare tipologia di attività.
Come sapete il pro-rata di detrazione Iva restringe il diritto alla detrazione Iva per cui quello che normalmente un lavoratore autonomo titolare di partita Iva si detrae al 100% perchè per esempio è un macchinario strumentale alla propria attività nel caso di un medico per esempio si dettare in misura inferiore.
Il calcolo dell’Iva da versare sulla rivendita confluirà al primo degli altri nella liquidazione periodica IVA mensile o trimestrale che sia.
Esempio rivendita auto usata comprata da un privato
Nel caso di auto acquistata da una persona fisica o da un soggetto con indetraibilità 100% (come per esempio il caso dei contribuenti minimi) come per esempio un aderente al regime dei minimi la successiva vendita non sarà assoggettata ad Iva e dovrete indicarlo in fattura in quanto rappresenta una Operazione effettuata secondo il regime del margine ex articolo 36 del D.l. n. 41/95.
Vi ricordo che le modalità e la tassazione ai fini Irpef invece rientra nell’ambito dell’articolo più ampio dedicato alla tassazione della vendita auto usata. Nell’articolo sono riepilogate non solo le definizioni di auto usate ai fini delle operazioni con l’estero ma anche le modalità di fatturazione e applicazione del regime del margine Iva.