Agevolazione fiscali agli autoveicoli per disabili

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Aggiornato il 23 Ottobre 2017

Il legislatore fiscale prevede espressamente, sia ai fini delle imposte dirette che indirette, una particolare disciplina agevolativa (Cfr. art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.), volta a favorire l’acquisto o l’utilizzo di autoveicoli da parte di soggetti disabili, purché ricorrano le specifiche condizioni richieste a seconda della tipologia di handicap.

Più in particolare, le suddette agevolazioni possono preliminarmente sintetizzarsi come segue:

  • diritto alla detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 19% dell’onere sostenuto;
  • applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4%;
  • esenzione dalla tassa di circolazione (imposta di bollo);
  • esenzione dall’imposta di trascrizione al Pubblico registro automobilistico (PRA).

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 30, comma 7, del Collegato alla finanziaria per l’anno 2001 – legge n. 388/2000 – si evidenzia come, a decorrere dal 1 gennaio 2001, il legislatore abbia ampliato la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste ai fini dell’IVA, dell’IRPEF nonché delle tasse automobilistiche, tramite l’inserimento, nell’originaria categoria degli inabili, dei soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tali da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, nonché degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Al riguardo occorre individuare una linea distintiva tra le tipologie di handicap precedentemente agevolate e quelle introdotte di recente dal citato articolo 30 della legge n. 388/2000, onde determinare in relazione a quali categorie di soggetti inabili continua a sussistere, per poter godere delle agevolazioni in commento, l’obbligo all’adattamento del veicolo.

A tale proposito, il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dal citato articolo 30 è la situazione di handicap grave, definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione dovrà essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della citata legge n. 104/1992.

La medesima commissione dovrà altresì certificare l’appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. Anche per tali soggetti, infatti, non si rendono necessari gli adattamenti del veicolo, ai fini della fruizione dei benefici fiscali.

L’adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di “grave limitazione della capacità di deambulazione” da parte delle commissioni mediche competenti.

Si fa presente, per completezza di trattazione, che, per i soggetti con handicap psichico o mentale, per i quali non é necessario che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto, la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali è la seguente:

  • verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica di cui all’articolo 4 della legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da disabilità psichica;
  • certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18 dell’11 febbraio 1980 e n. 508 del 21 novembre 1988, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 15 ottobre 1990.

In relazione agli oneri di documentazione connessi alle agevolazioni per i disabili, é opportuno rammentare che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 485, l’interessato, in luogo delle certificazioni comprovanti gli stati e le qualità personali, può produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.

Di seguito analizziamo le modalità di applicazioni delle suddette agevolazioni.

Ai fini delle imposte sui redditi, l’articolo 15, comma 1, lett. c) del TUIR, prevede la possibilità, per i portatori di handicap, di detrarre dall’imposta lorda (IRPEF) un importo pari al 19 % delle spese “riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104″. Le suddette spese danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda anche se sostenute dal familiare che ha a carico il portatore di handicap.

Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 del TUIR, viene poi precisato che “tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett.b), c) ed f), e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie”. Tale detrazione è prevista anche con riguardo alle spese relative ai veicoli dotati di solo cambio automatico, purché lo stesso sia prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo n. 285/92.

Vale infine rilevare che la detrazione relativa alle spese sostenute per i suddetti veicoli spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, decorrenti dalla data di acquisto e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di Euro 18.075,99, salvo il caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo che ha usufruito della detrazione sia stato cancellato o il caso in cui lo stesso sia stato rubato e non ritrovato

Come precisato dalla stessa norma è infine possibile ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

Ai sensi della tabella A) Parte II allegata al D.P.R. n. 633/72, sono assoggettati ad aliquota IVA del 4 %, i seguenti beni e servizi destinati a facilitare il movimento e la locomozione dei soggetti disabili:

  • cessioni di motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lett. b), c) ed f), del D. Lgs. 285/92, nonché autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lett. a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti a detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
  • prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica;
  • cessioni di accessori e strumenti necessari per l’adattamento dei suddetti veicoli.

Tale agevolazione si applica agli invalidi con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche se non muniti di patente speciale, nonché ai familiari che hanno fiscalmente a carico i predetti invalidi, nel caso in cui questi ultimi non siano in grado di guidare perché minorenni o portatori di handicap tali da non consentire il conseguimento della patente. Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2001, l’agevolazione in commento è estesa anche ai soggetti portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie come i sordomuti o i non vedenti.

Anche ai fini IVA, come per le imposte dirette, l’agevolazione può spettare anche per i successivi acquisti, purché effettuati non prima di quattro anni dall’ultimo, fatta eccezione per le ipotesi in cui il primo veicolo agevolato sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.

Per quanto concerne infine la procedura richiesta per poter fruire dell’agevolazione IVA, il legislatore fiscale ha statuito che le certificazioni richieste ai fini delle imposte dirette devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto del veicolo, come chiarito dalla circolare ministeriale 31 luglio 1998, n. 197/E.

Al riguardo il Ministero ha precisato che il venditore del veicolo é tenuto, per ogni cessione effettuata, ad emettere fattura su cui vanno annotati gli estremi della norma che conce i benefici in esame. Inoltre, entro 30 giorni dalla data della cessione, deve comunicare agli uffici locali dell’Agenzia delle entrate la data dell’effettuazione dell’operazione, la targa automobilistica del veicolo, i dati anagrafici, e la residenza dell’acquirente e, se diverso, del soggetto portatore di handicap.

Altre agevolazioni

Da ultimo vale rilevare come l’articolo 8, comma 4, della legge n. 449/97 abbia introdotto per i veicoli che usufruiscono delle predette agevolazioni ai fini IRPEF o IVA, una specifica disposizione riguardante l’esenzione dal pagamento dell’imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione nonché dell’imposta di registro. Il comma 7 della citata disposizione ha, inoltre, previsto che per i medesimi veicoli non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale.

Per quanto concerne le tasse automobilistiche, si fa presente che l’istanza, corredata della relativa documentazione, volta ad ottenere l’esenzione dal pagamento, se prodotta oltre il termine di novanta giorni indicato dall’Amministrazione finanziaria (Cfr. Circ. Min. n. 186 del 15 luglio 1998) ha valore anche per i periodi precedenti, in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento.

Si evidenzia, infine, che l’istanza e la necessaria documentazione hanno validità anche per le annualità successive al primo periodo per il quale é chiesto il beneficio; ovviamente, qualora venga sostituito il veicolo ammesso all’agevolazione l’interessato deve rinnovare l’istanza. Nel caso, poi, in cui intervenga un qualsiasi evento che comporti il venire meno dei requisiti necessari per fruire del beneficio in argomento, sarà cura del contribuente comunicarlo tempestivamente all’ufficio competente.


Nei casi di furto del veicolo, infatti, la detrazione spetta anche in caso di riacquisto entro il quadriennio, sempre nei limiti della spesa massima di Euro 18.075,99 da cui occorre, però detrarre l’eventuale rimborso assicurativo.

1 commento

  1. Non è poi tutto chiaro a quanto pare considerando che dovendo io acquistare un auto con agelazioni (per altro già pagata), il concessionario abbia rifiutato la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonostante io abbia scritto all’Agenzia delle Entrate, al garante, e fornito a loro la circolare, se non produco il certificato della commissione medica, recidono dal contratto.
    Staremo a vedere come finirà.

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