Credito Iva rimborso e compensazione: cosa fare

IvaSe avete maturato un credito IVA leggete come chiedere il rimborso o come portare l’IVA in compensazione nel modello F24 e… soprattutto leggete cosa conviene fare! La disciplina delle compensazioni tra tributi è stata fortemente modificata per venire irrobustire le attività di controllo e mitigare gli intenti fraudolenti dei contribuenti.

Dal primo gennaio 2020 sarà obbligatorio il modello F24 Telematico qualora nel modello vi siano crediti da indicare in compensazione per il loro utilizzo in riduzione del debito fiscale verso l’erario anche verso regione o comune.

La finalità della legge è quella di impedire le indebite compensazioni di crediti fiscali non solo di quelli Iva ma anche di altri tributi. Per realizzare e combattere la compensazione di crediti inesistenti si è ridotto il limite entro cui si potrà procedere alla presentazione del modello cartaceo anzichè telematico.

Perché si ha Iva a credito

Durante lo svolgimento dell’attività professionale o anche di impresa può accadere che la conformazione dei costi porti il contribuente a maturare un’IVA nei confronti dello Stato/erario.
Oppure si ha il caso di un acquisto di bene materiale, esempio impianti o macchinari molto costosi, oppure prima fornitura di materie prime che di fronte ad una mancata rilevazione di ricavi e quindi di IVA a debito porta la liquidazione IVA mensile o trimestrale a credito. Il problema è capire cosa fare o per lo meno cosa conviene fare con un credito IVA. Allora partiamo dal presupposto che le opzioni principali sono due: chiedere il rimborso del credito IVA o portare  in compensazione il credito dell’IVA.

Come ottenere un rimborso Iva

Per ottenere un rimborso IVA ci vuole parecchio tempo, anche 3 o 5 anni e partendo dal presupposto che il tempo costa in termini di privazione di liquidità o disponibilità finanziaria sul conto corrente appare come la decisione meno opportuna da seguire ma questo può non essere vero se il tasso di interesse riconosciuto è elevato. Mi è successo infatti di non richiedere delle somme a rimborso o per lo meno di rallentare la richiesta perché mi accorsi che il asso di interesse riconosciuto era elevato. Ma non è sempre così pertanto la scelta preferibile a mio avviso e’ sempre quella di portarlo subito in compensazione nei modi e nei limiti visti di seguito e togliersi il problema.

Come portare un credito Iva in compensazione

Esistono tre modi:

  1. Compensazione Verticale Iva su Iva;
  2. Compensazione Orizzontale Iva su altri tributi a debito;
  3. Richiesta dell’Iva a rimborso.

Compensazione Iva su IVA

Il primo modo che e’ quello della Compensazione verticale ossia compensarlo con le liquidazioni successive con i limiti che vedrete di seguito. Oppure esiste la compensazione orizzontale che consiste nel compensare l’va con altri tributi: vi chiederete quali tributi è possibile compensare? Tutti quelli il cui versamento può essere effettuato con modello di versamento F24 per cui tutti quelli che hanno un codice tributo per essere versati. In linea generale sappiate che potete compensare il credito IVA con tutti gli altri importi che possono essere versati con modello F24; tuttavia sconsiglio ma è una mia paranoia personale di compensare credito per imposte con debito INPS perché l’INPS è sempre restio a concedere compensazioni e quindi poi andare a spiegare ad uno che parla di contributi di un credito IVA non è’ sempre agevole.

Nella pratica si tratterà nel caso della compensazione verticale di non presentare alcun modello F24 e di effettuare solo il movimento nella contabilità e sui registri Iva (i più semplici programmi di gestione contabile lo fanno tranquillamente).

Compensazione Orizzontale Iva con altri tributi

Nel caso di compensazione orizzontale Iva su altri tributi a debito invece si dovrà obbligatoriamente presentare il modello F24 indicando nella colonna importi a credito il credito Iva con il codice tributo del Saldo Iva. In questo caso sarà necessario per importi al di sopra di una certa soglia procedere dapprima con la certificazione del credito Iva e l’apposizione del visto di conformità del professionista.

Per la richiesta del rimborso invece è tutto un altro discorso

I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR.

Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972):

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Come e quando

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.

Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Cosa conviene fare?

Potrei declinare i seguenti casi in ordine di convenienza a seconda delle fattispecie in cui si può venire a trovare il contribuente titolare del credito.

  1. Se avete un flusso di liquidazioni Iva a debito costanti ed un credito disponibile consiglio prima di tutto di effettuare compensazioni vetrificali Iva su Iva in modo da esaurirlo nel più breve tempo possibile.
  2. Se invece avete dei flussi costanti di Iva a credito allora prima di tutto mi chiederei se non siete esportatori abituali. Smarcato questo quesito direi che la modalità più conveniente è quella di utilizzarlo in compensazione con il saldo Ires o Irap a giugno e a novembre. A tal proposito vi ricordo però che dovrete farvi certificare il credito dall’organo di controllo o dalla società di revisione o dal dottore commercialista che incaricherete. Questo vi costerà qualcosa (leggi link relativo al costo per la certificazione del credito va).
  3. Come ultima spiaggia lo chiederei a rimborso. Le modalità per la riscossione sono più complesse, lunghe e costose. Da un punto di vista pratico conviene quindi, se se ne ha la possibilità, di esaurire tutto il credito Iva con altra Iva in quanto ossia effettuare la compensazione verticale in quanto in questo modo si limita l’esposizione finanziaria ad un mese.

Se ne avete ancora compensatela con altri tributi dovuti nello stesso mese o nei mesi successivi stando sempre attenti a non superare il limite di compensazione del vecchio miliardo di lire ossia di 516.456 euro e stando sempre attenti a non superare anche l’altro nuovo limite di 15 mila euro al di sopra del quale sarà necessario anche il visto di conformità: in pratica una attestazione di una società di revisione, di un dottore commercialista o di un altro professionista abilitato che certificherà che il credito Iva esiste (che mi sembra una follia visto che sono a credito ed ho il diritto di averlo e subito dallo Stato) e che prevede di utilizzare un nuovo modello chiamato modello VR per importo superiori a 5.000 euro dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.

Il modello Iva TR

Il credito Iva che esce dalla liquidazione trimestrale può essere utilizzato in compensazione o anche richiesto a rimborso mediante la presentazione entro il 30 aprile del modello IVA TR sempre che l’importo sia superiore ai 5 mila euro. Per questo limite si intende quello utilizzato e non quello disponibile nel senso che se desidero effettuare una compensazione Iva su Ires per esempio ed ho un credito disponibile di 100 mila euro ne posso anche compensare solo 5.000 senza dover ricorrere alla presentazione del modello iva TR. I contribuenti interessati sono coloro che hanno liquidato l’Iva del primo trimestre ed hanno un credito derivante da Iva detraibile al netto di quella da versare superiore a 2.582,28 euro e che sono in possesso di anche di altri determinati requisiti.

La richiesta del credito a rimborso: i requisiti da rispettare

Nel caso di richiesta del credito Iva a rimborso sarà necessario preventivamente verificare di rientrare nelle fattispecie definite dall’articolo 38 bis del DPR 633 del 1972. Il  modello TR andrà presentato telematicamente entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento (i.e. 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre) ed i codici tributo da utilizzare per la compensazione saranno 6036 Credito Iva I ° trimestre, 6037 Credito Iva II ° trimestre, 6038 Credito Iva III ° trimestre.

Dove trovo il modello Iva TR

Nella sezione moduli e modelli trovate al solito nella sezione moduli e modelli compreso il modello IVA TR.

Credito Iva minore di 5 mila euro

Fino a 5 mila euro il credito Iva spettante può essere utilizzato senza limitazioni semprechè trovi prima accoglimento in una dichiarazione presentata telematicamente. Se molti anni fa infatti era ammesso l’utilizzo del credito anche senza che questo si manifestasse in una dichiarazione ufficiale oggi questo può essere utilizzato solo dal primo giorno successivo a quello cui la dichiarazione Iva si riferisce.

Se dovessimo fare un esempio pratico valido anche per gli anni successivi possiamo dire che il credito Iva derivante dalla dichiarazione annuale 2019 potrà essere utilizzato nella liquidazione del 16 gennaio 2019. Questo dovrà rispettare il limite di 5 mila euro e sarà indicato nella colonna importi a credito del modello F24 con codice tributo 6099. Nel caso di compensazione Iva su Iva non sarà necessario presentare alcun modello F24 per indicare la compensazione orizzontale.

Credito Iva maggiore di 5 mila euro

Se parliamo di importi superiori a 5 mila euro la compensazione potrà avvenire solo previa apposizione del visto di conformità

La legge di riferimento è contenuta nell’articolo 10, comma 7, D.L. 78/2009 e vale solo dal decimo giorno successione alla presentazione della dichiarazione (articolo 3 D.L. 50/2017). In calce all’articolo troverete tempi, costi e modalità per la certificazione dei crediti di imposta con visto di conformità. Se non volete richiedere il visto di conformità potrete richiedere la sottoscrizione dell’intera dichiarazione dei redditi all’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile ossia i revisori o il collegio sindacale.

In sostanza dovremmo pagare un soggetto abilitato a rilasciare i visti di conformità che farà un audit sulla nostra dichiarazione precedente, confermerà i crediti originati verificandone la spettanza.

Nel caso delle delle start up innovative il limite di 5 mila euro è aumentato fino a 5 mila come disciplinato dall’articolo 4, comma 11-novies, D.L. 3/2015. L’agevolazione è valida per tutto il periodo di iscrizione delle start-up nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Certificazione del credito Iva

Vi ricordo inoltre l’importanza della certificazione del credito Iva e a tal vi segnalo l’articolo di approfondimento anche con l’indicazione dei costi orientativi che vi potreste trovare a dover sostenere per ottenerla in relazione all’entità del credito  anche chiamata visto di conformità del credito Iva.

https://www.tasse-fisco.com/societa/irap-societa-azienda-pagamento/obbligo-f24-telematico-quando-quali-casi-come-compilazione/46065/

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45 Commenti

  1. domanda: se ho 100.000 euro di credito iva 2022 e il punteggio isa è pari a 10, posso utilizzare fino a 50.000 in compensazione senza visto e richiedere anche 30.000 a rimborso senza visto?

  2. Nel corso del 2019 richiesto rimborso Iva per un importo di € 60.000, ricevuto entro 90 gg dalla presentazione della pratica agli uffici competenti

  3. Si ma dovrebbe attendere che il credito si cristallizzi in una dichiarazione per poterlo utilizzare con altro tributo. Per cui valuti tra il richiederlo a rimborso e attendere per la compensazione

  4. Ho cessato l’attività di ditta individuale nel febbraio 2017. La successiva dichiarazione IVA, presentata nel 2018, presentava un credito IVA. Non essendo più tenuto a presentare questa dichiarazione, posso riportare il credito IVA come eccedenza nel modello Redditi PF 2019? Eventualmente in che sezione?

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