Irpef sugli incentivi del conto energia
Se l’impianto fotovoltaico non è utilizzato nell’ambito di un’attività d’impresa, le somme corrisposte a titolo di tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica non configurano reddito in capo al percipiente.
In caso contrario si dovrà distinguere le somme percepite:
- Sono contributi in conto esercizio;
- Sono soggette alla ritenuta alla fonte del 4% a titolo di acconto IRPEF o IRES.
Per quanto concerne le somme percepite per l’eventuale cessione al GSE dell’energia prodotta in eccesso rispetto al proprio fabbisogno, occorre distinguere:
- se l’impianto non ha una potenza nominale superiore a 20 Kw, è ubicato nell’edificio o nelle sue pertinenze ed è posto al servizio di quest’ultimo per la copertura del suo fabbisogno energetico, si configura la fattispecie reddituale dei copensi relativi alle prestazioni occasionali (art. 67, comma 1, lett. i, del T.U.I.R.) e come tale soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Peraltro, il costo sostenuto per l’acquisto o la realizzazione dell’impianto non è in tal caso ammesso in deduzione come spesa inerente;
- se l’impianto ha una potenza nominale superiore a 20Kw e non è ubicato nell’edificio o nelle sue pertinenze, non risultando così posto al servizio di quest’ultimo per la copertura del suo fabbisogno energetico, oppure ha una, si configura un ricavo costituente componente positivo del reddito d’impresa.
Nel caso di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica pubblica si distingue in funzione percettore delle somme:
- al di fuori di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (privati persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, condomini);
- nell’ambito di un’attività d’impresa (società commerciali, imprenditori individuali, enti non commerciali);
- nell’ambito di un’attività di lavoro autonomo (persone fisiche, società semplici e associazioni professionali).

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