Scelta del regime fiscale: quale il più conveniente? Minimi, forfettone, ordinario e semplificato dal 2012.

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

La scelta del regime fiscale più conveniente all’apertura della partita Iva passa per l’analisi dei diversi regimi fiscali che dal 2012 sono i nuovi minimi, gli ex minimi, le nuove iniziative produttive, forfettino o forfettone, il regime semplificato e quello ordinario. Dal primo gennaio 2012 la scelta del regime fiscale appropriato per chi sceglie di aprire la partita Iva diviene leggermene complicata perché abbiamo il nuovo regime dei minimi, il regime degli ex minimi o vecchi minimi, ossia di coloro che migrano dai regimi agevolati fiscali a questo nuovo che come vedremo in seguito prevede delle agevolazioni per lo più di natura contabile, il regime delle nuove iniziative imprenditoriali, il regime di contabilità semplificata ed il regime ordinario che per sua definizione non ha subito cambiamenti dal 2012.

 Parametri per la scelta del migliore regime fiscale
La scelta del regime fiscale a mio modesto avviso deve ispirarsi soprattutto a criteri di convenienza economica. Questo perché la scelta della veste, ossia della scelta se aprire una società o una partita Iva è qualcosa che si situa più a monte ragionando in termini temporali dalla nascita dell’idea imprenditoriale alla sua effettiva realizzabilità.
Ponendoci pertanto in un ambito temporale che vede il contribuente persona fisica orientato alla libera professione e non all’impresa si pone il problema della scelta del regime fiscale più conveniente da adottare.
Inutile dirlo che dal primo gennaio 2012 il regime fiscale decisamente migliore per abbattimento del carico fiscale, snellezza degli adempimenti è il nuovo regime dei minimi.

Dal punto di vista dell’accesso alla professione per mettersi in proprio nulla cambia rispetto ad altri in quanto come anche visto nell’articolo dedicato all’apertura della partita Iva non cambia molto in quanto sarà necessario compilare il modello di apertura PI reso gratuito dall’agenzia delle entrate e che basterà compilare e inviare telematicamente o presentare in formato cartaceo presso l’agenzia delle entrate di competenza per il proprio domicilio fiscale.

Ulteriore e non meno rilevante driver di scelta è il costo di gestione che per voi probabilmente passerà attraverso un dottore commercialista che vi guiderà nella scelta e nel regime e nella gestione e che varia da regime a regime in quanto variano gli adempimenti a suo carico soprattutto in termini di gestione documentale e frequenza nelle scadenze. Per l’apertura della partia IVA poi potete vedere l’articolo dedicato ai primi passi con la partita Iva.

Quali sono i regimi fiscali disponibili
I regimi fiscali attualmente presenti sono il regime dei nuovi minimi definito dall’articolo 27 comma 1 e 2 del DL 98 del 2011 nonché il regime originario dei minimi che affondava le sue radici nella Legge 244 del 2007 articolo 1 comma da 96 in poi. Il regime è anche detto regime di vantaggio dei giovani e dei lavoratori in mobilità, ma a me piace di più chiamarlo dei nuovi minimi.

Poi abbiamo

  • il regime delle nuove iniziative imprenditoriali che alcuni chiamo forfettone o forfettino definito dalla Legge 388 del 2000 articolo 13 di cui ancora non sono chiare le sorti in quanto se il nuovo DL 98 parla di assorbimento dei regimi fiscali agevolati non è stata prevista o non ne sono a conoscenza di una norma che abbia abrogato il precedente regime per cui a mio avviso è tuttora in piedi solo che sarebbe auspicabile un chiarimento in tal senso per non far incappare in un errore dal quale tornare indietro è complesso.
  • il regime degli ex minimi definito dall’articolo 27 comma 3 del DL 98 del 2011 ossia un regime contabile agevolato previsto per coloro che rispettano solo i requisiti del primo regime dei minimi o delle nuove iniziative imprenditoriali o chi ne rispetta i requisiti ma non rispettano i requisiti previsti dal nuovo regime dei minimi e che potranno godere di un regime fiscale agevolato che prevede comunque il non versamento dell’IRAP e l’esenzione nella compilazione di alcuni registri e scritture e che potete verificare leggendo appunto l’approfondimento nel regime degli ex minimi o vecchi minimi.
  • il regime fiscale semplificato che esiste da lungo tempo e che si attiva qualora il contribuente si situa con i ricavi al d sotto di una certa soglia diversa a seconda che trattasi di cessione di beni o prestazione di servizi è che per ora era il solo previsto oltre a quello ordinario e che si attiva automaticamente ossia che insieme a quello dei minimi possiamo dire è quello naturale di applicazione dell’Iva che prevede solo alcune semplificazioni in materia di tenuta dei registri (in estrema sintesi esonero dalla tenuta del libro giornale, inventari e beni ammortizzabili e mastrini contabili) ma che nella tassazione e nella liquidazione delle imposte hanno le stesse caratteristiche del regime fiscale ordinario. Potete leggere al riguardo l’articolo di approfondimento legato alla contabilità semplificata ed ordinaria.
  • il regime fiscale ordinario che si attiva per opzione o per superamento dei limiti validi per il regime semplificato per cui sono previsti il massimo degli adempimenti fiscali e contabili ed amministrativi ma a cui si spera accediate quando avete generato una serie di ricavi tali che giustifichino l’impegno amministrativo.

La diversa tassazione dei regimi fiscali
Dal punto di vista della tassazione abbiamo invece una netta differenza sul prelievo fiscale in quanto con il nuovo regime dei minimi abbiamo una tassazione al 5% del reddito imponibile (per semplicità immaginate ricavi incassati meno costi dell’esercizio inerenti l’attività mi raccomando), nel regime delle nuove iniziative imprenditoriali invece la tassazione è del 10% ma varia leggermente rispetto ai minimi la definizione del reddito imponibile. Per gli altri regimi invece si parla di applicazione della tassazione Irpef per scaglioni ordinari di reddito.

L’applicazione delle ritenute d’acconto
I vecchi minimi applicavano il 20%, ora i nuovi minimi non applicano alcuna ritenuta né del 5% né del 20%. Negli altri regimi invece si dovrà applicare laddove prevista la ritenuta nella misura ordinaria del 20% a meno di particolari fattispecie che possono dipendente dalla soggettività delle parti costituenti il rapporto nella prestazione di servizi o cessione di beni.

Ricordo che le parole sottolineate o in celeste sono rimandi ad articoli di approfondimento in modo da navigare nei tanti spunti presenti su questo sito… Spero come al solito di avervi dato qualche spunto di riflessione e se avete da dire la vostra… scrivete un commento!

2 Commenti

  1. Se rispetta anche gli altri requisiti può restare nei minimi fino al compimento del quinquennio, per cui nel 2012 è nel quarto anno, nel 2013 nel quinto.

  2. Buongiorno,
    ho iniziato l’attività nell’anno 2003 con regime IVA, nell’anno 2009 avendo i requisiti aderisco alla normativa dei minimi sino all’anno 2011; quest’anno posso ancora far parte del regime dei minimi oppure devo rientrare nel regime ordinario IVA?
    Ho 38 anni.

    Grazie
    Giuseppe

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