Aggiornato il 28 Aprile 2023
Capita sempre più spesso che lavoratori autonomi o liberi professionisti con partita Iva emettano fattura a clienti esteri residenti in UE o Extra UE e si pongano correttamente la domanda su quale trattamento Iva adottare e se applicare o meno la ritenuta d’acconto. Questo è importante non solo per il rispetto della normativa tributaria di derivazione Europea ai fini Iva ma anche perchè potrebbe modificare l’onorario o il prezzo della prestazione proposto alla controparte in virtù della minore/maggiore tassazione. Non parliamo quindi solo di compliance fiscale e di come evitare che ci applichino delle sanzioni Iva ma anche delle modalità corrette di compilazione della fattura da emettere.
Il principale riferimento normativo è contenuto nell’articolo 7 del DPR n.633/1973 o Testo IVA che riguarda proprio la territorialità dell’imposte per operazioni verso e dall’estero rispettivamente rese o ricevute.
La regola generale prevista dal DPR IVA per le operazioni B2B – Business to Business ossia tra soggetti “Business“, ci dice che nel caso di prestazioni di servizi generiche l’operazione si considera rilevante fiscalmente ai fini Iva (ossia leggetela come “l’IVA si paga“), nel luogo in cui è stabilito il committente.
Nel caso di operazioni B2C – Business to Consumer la regola generale vuole l’operazione si considera rilevante nel luogo in cui è stabilito il prestatore del sevizio.
Determinante ai fini Iva dell’individuazione del trattamento Iva sono il luogo di residenza fiscale del prestatore e del committente (o cliente), la natura del committente (se persona fisica, lavoratore autonomo o società) e la tipologia di prestazione resa.
Parlo di regola generale in quanto sono previste anche le Deroghe alla regola generale ossia, per particolari categorie di beni e servizi particolari il criterio di territorialità varia e fa individua un paese diverso dal luogo di residenza del committente.
In calce a questo articolo ci occuperemo anche delle Deroghe al criterio di territorialità IVA e i casi particolari.
Ora vi anticipo qualche consiglio utile e vi fornisco qualche strumento per operare in sicurezza verso clienti esteri. Dal punto di vista della compliance fiscale sarà sempre necessario verificare preliminarmente la presenza del soggetto con partita Iva in UE attraverso i canali messi a disposizione dall’agenzia delle entrate quanto meno per il controllo formale delle partite Iva estere. Ve lo dico non solo per evitare in un soggetto che vi da dei riferimenti ad di una società sconosciuta per non pagarvi. Non pensate che capiti raramente in quanto sappiamo che i costi e le competenze per effettuare una azione di recupero all’estero possono più che compensare l’importo nominale del credito dovuto. Spesso poi quelle prestazione sono rese al di fuori ci contratti che non indicano nemmeno il foro competente in caso di disputa di questa natura per cui, vale la pena il controllo formale.
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Altro consiglio che vi do è quello di fare una verifica sulle condizioni economiche del vostro cliente qualora gli onorari in ballo siano per voi considerevoli. Basterà servirsi di società che oggi erogano informazioni commerciali anche su soggetti esteri a prezzi contenuti. In ultima istanza se non vi fidate potete farvi anche una polizza contro l’insolvenza del debitore qualora stiate parlando. Per quelli Extra Ue invece oltre a poter acquistare lo stesso genere di servii mi fare preliminarmente dare un numero identificativo di analogo ente agenzia delle entrate, camera di commercio o registro delle imprese del paese estero per poter poi effettuare una verifica.
Fornitore Estero e Cliente Estero
Cliente con Partita Iva B2B
In questo caso nella premessa che il fornitore sia residente fiscalmente in Italia e che renda una prestazione di servizi a soggetti residenti fiscalmente all’estero titolari di partita Iva che abbiano la partita Iva si configura un cosiddetto rapporto B2B o Business to Business ossia tra soggetti con partita Iva. A tal proposito sotto trovate i riferimenti all’articolo di approfondimento gratuito per l’identificazione corretta delle residenza fiscale ma non pensate che sia solo questione di avere la residenza formale qui in Italia.
Esempio: prestazione di servizi svolta in Italia per cliente estero
La risoluzione Ministeriale per esempio è intervenuta n. 28/E del 2012 nel caso di cliente estero con prestazione svolta in Italia e che può aiutarci a comprendere ancora meglio la normativa precisando che il versamento dell’IVA che in questo caso è a carico del cessionario, ossia del cliente, ma solo nei seguenti casi:
Laddove trattasi di prestazioni di servizi individuale nel quinto, sesto e settimo comma dell’articolo 17 del D.P.R. 633/72 laddove sia un soggetto con partita Iva estera (verifica VIES da effettuare sempre) anche nel caso in cui il cliente non abbia né sede né stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo cedente abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che tale ultimo soggetto sia identificato ai fini IVA in Italia”.
Il cessionario in base all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. 633/72 dovrà effettuare un’operazione in reverse charge identificandosi nel territorio dello Stato direttamente oppure nominare un rappresentante fiscale.
Cliente UE
Nel caso in cui questa prestazione sia resa verso soggetti residenti nella comunità Europea (v. Paesi Unione Europea). La fattura dovrà recare l’indicazione di importi esclusi dal regime Iva ex articolo 7-ter DPR n. 633 del 1973 per difetto del requisito della territorialità. In fattura quindi la vostra Iva sarà pari a zero. La motivazione dell’esclusione dall’iva dovrà essere espressa in fattura. Dovrete per questa tipologia compilare il modello Intrastat. Lo stesso vale al contrario qualora siate i clienti di un prestatore estero solo che qui in Italia dovrete integrare la fattura con all’Iva.
Cliente Extra UE
Nel caso di cliente Extra UE vale la stessa regola di cui sopra ma nel caso in cui fossimo noi i clienti non dobbiamo integrare alcunché.
Cliente Privato senza Partita Iva B2C
Cliente UE
Nel caso in cui questa prestazione sia resa verso soggetti residenti fiscalmente nella comunità Europea ma che non siano provvisti di partita Iva si parla di prestazione Business to consumer o B2C (v. articolo su Residenza fiscale delle Persone Fisiche ). La fattura dovrà recare l’Iva con l’aliquota del vostro paese al pari di un cliente Italiano. Anche in questo esempio dovrete compilare il modello Intrastat. Lo stesso vale al contrario qualora siate i clienti persone fisiche di un prestatore estero solo che qui in Italia dovrete integrare la fattura con all’Iva.
Cliente Extra UE
Nel caso di cliente Extra UE vale la stessa regola di cui sopra ma nel caso in cui fossimo noi i clienti non dovremmo procedere ad integrare alcunché.
Cliente Italiano con Partita Iva che riceve prestazione da Fornitore UE
Nel caso di cliente o committente residente in un paese della comunità europea la prestazione di servizi resa da un altro soggetto con partita Iva residente fiscalmente in altro paese dell’UE la prestazione sarà tassata in Italia secondo la regola generale del paese del committente. La fattura tuttavia dovrà essere integrata dell’iva ad opera del committente semprechè il DPR preveda l’imponibilità la tipologia di prestazioni di servizi resa. A tal proposito nell’articolo 7 e seguenti vi sono alcune casistiche specifiche di servizi la cui territorialità dell’iva viene fatta slittare sul paese in cui la prestazione viene resa o di ubicazione del bene su cui la prestazione viene effettuata.
Cliente Italiano con Partita Iva che riceve prestazione da Fornitore Extra-UE
Nel caso di cliente o committente residente in un paese della comunità europea (ITA per esempio) la prestazione di servizi resa da un altro soggetto con partita Iva residente fiscalmente in un paese situato fuori dell’UE (Extra UE) la prestazione sarà tassata in Italia mediante il meccanismo dell’autofattura. A tal proposito nell’articolo 7 e seguenti vi sono alcune casistiche specifiche di servizi la cui territorialità dell’iva viene fatta slittare sul paese in cui la prestazione viene resa o di ubicazione del bene su cui la prestazione viene effettuata.
Cliente Italiano senza Partita Iva che riceve prestazione da Fornitore UE
Nel caso di cliente o committente residente in un paese della comunità europea (ITA per esempio) la prestazione di servizi resa da un altro soggetto persona fisica senza partita Iva e residente fiscalmente in un paese situato fuori dell’UE (B2C UE) la prestazione non sarà tassata in Italia per difetto della territorialità. A tal proposito nell’articolo 7 e seguenti vi sono alcune casistiche specifiche di servizi la cui territorialità dell’iva viene fatta slittare sul paese in cui la prestazione viene resa o di ubicazione del bene su cui la prestazione viene effettuata.
Cliente Italiano senza Partita Iva che riceve prestazione da Fornitore UE
Anche per questo esempio vale la regola di cui al paragrafo precedente.
Casi particolari di deroga al principio generale di tassazione Iva nel paese del committente
Come anticipato vi sono casi specifici di deroga al principio generale di territorialità Iva che identifica quale paese dove pagare l’Iva quello del committente descritti nell’articolo 7-ter; tuttavia vi sono deroghe a questo che riguardano alcune specifiche prestazioni di servizi che trovate nel seguito ed il cui trattamento Iva, qualora siano rese da un professionista con partita Iva residente in Italia ad un altro soggetti (con o senza partita Iva) cambiano trattamento e seguono quello della residente del prestatore.
Le prestazioni sono le seguenti:
- Consulenza e assistenza tecnica o prestazioni professionali legali (esempio avvocati)
- Prestiti di personale
- Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative
- Servizi/consulenza di formazione del personale
- Trasporto di beni o prodotti e attività accessorie a queste come per esempio carico, scarico merci)
- Prestazione rese su beni immobili, fabbricati, impianti, residenziali, uffici o strumentali ad una attività
- Leasing a lungo termine
- locazione finanziaria a lungo termine di veicoli o mezzi di trasporto
- Prestazioni di intermediazioni
- Royalties su sfruttamento di beni immateriali (licenze, diritti d’autore, etc)
- Servizi pubblicitari
- Elaborazione e fornitura di dati
- Servizi di interpretazione o traduttori
- Fornitura, remissione, trasporto gas naturale
Purtroppo come vedete le fattispecie non solo sono molteplici ma presentano anche delle caratteristiche tali da postare il fianco a diverse interpretazioni e includere/escludere tipologie di prestazioni a quelle citate nell’articolo. E’ ragionevole quindi, qualora non facciate proprio la stessa prestazione di analizzare la vostra nello specifico, se volete anche scrivendo all’indirizzo email del sito.
Potete trovare altre informazioni nella guida Gratuita alle operazioni con l’estero dove spero di fornirvi altri spunti utili di riflessione
Guida Fatturazione Clienti esteri
Ritenuta d’acconto in fattura
Per l’applicazione della ritenuta d’acconto in fattura vi rimando alla guida gratuita sull’applicazione della ritenuta d’acconto dove trovate non solo chi ma anche su quali importo applicarla rispetto alle voci che indicherete in fattura che non sono solitamente solo gli onorari…avvocati parlo soprattutto di voi dove le vostre parcelle riescono anche ad essere di qualche pagina :-)))
Individuazione della Residenza Fiscale delle persone fisiche
Buongiorno,
io non ho PIVA e ho la possibilità di fare un lavoro a distanza per un cliente estero (svezia) come posso fARE UNA RICEVUTA O FATTURA per presstazione occasionale?
Avrei bisogno di una rapida risposta grazie mille.