Guida alla Nuova Pubblicità sulle Auto: Chi, Quanto e Come Pagare la Tassa

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Guida fiscale al calcolo delle imposte sulle pubblicità sugli autoveicoli: L’imposta e le tasse pagate per l’apposizione di messaggi pubblicitari e di pubblicità su autoveicoli spesso pone molte problematiche per ciò che concerne i casi di applicazione, esenzione e le modalità di calcolo. L’annosa questione di diritto tributario pertanto sull’imposta comunale sulle pubblicità applicate sugli autoveicoli necessita di una vademecum fiscale al fine di definirne la portata, gli oneri amministrativi e dichiarativi connessi, al fine della quantificazione delle imposte e delle tasse da versare, le scadenze e le modalità di calcolo dell’imposta sulle pubblicità sugli autoveicoli.

Già nel corso dei precedenti articoli abbiamo parlato delle imposte sulla pubblicità applicata sui veicoli e sulle sponsorizzazioni degli autoveicoli dandone anche alcuni esempi numerici.

Il quadro normativo

L’imposta comunale sulle pubblicità è disciplinata dal D.Lgs. 507 del 1993 che definisce appunto le modalità per il il calcolo ed il pagamento dell’imposta comunale sulle pubblicità attuate mediante forme di comunicazione visiva e audio, in luoghi pubblici e privati durante l’esercizio di una attività economica. Nel caso di autoveicoli si fa riferimento all’art. 13

Il contenuto dei messaggi

Dal punto di vista dei contenuti connessi ai messaggi pubblicitari non è rilevanti se ne siano reclamizzata la vendita o sia solamente tesa a migliorare l’immagine di un brand o di un prodotto.

I parametri da cui dipende il calcolo dell’Imposta Comunale sulle Pubblicità

La superficie tassabile non è il solo parametro da prendere a riferimento per determinare l’imposta seppur quello principale per determinare l’imposta da versare.

Infatti le tariffe variano a seconda al mezzo pubblicitario utilizzato e della superficie, luoghi pubblici o privati. Quest’ultima dovrà essere superiore ai 300 cm quadrati per attrarre a tassazione la pubblicità utilizzata.

Non fa differenza se il messaggio pubblicitario è fruito all’interno (come avviene nei Bus, o nei taxi) o all’esterno (sullo sportello, cofano o finestrino, ecc…) tanto che siano a 4 ruote, moto, navi imbarcazioni, moto, bicicletta, ecc …).

Quanto versare e calcolo dell’imposta sulle pubblicità

L’imposta comunale sulle pubblicità si calcola annualmente, anno per anno, in base ad una serie di parametri che dipendono dal luogo, dall’utilizzo del mezzo e soprattutto dalla superficie occupata dalla pubblicità.

L’imposta sarà soggetto ad incremento del 50% nel caso sia esterna all’autoveicolo per esempio nel caso di pubblicità con superficie comprese tra 5,5 mq, altrimenti la maggiorazione sarà del 100% nel caso di superfici superiori. I veicoli con rimorchio prevedono una maggiorazione del 100% (un raddoppio) delle tariffe sopra indicate

Gli Automezzi con stazza superiore a 3 tonnellate – 74,37 euro, mentre gli automezzi con stazza inferiore alle 3 tonnellate – 49,58 euro; i motocicli e gli altri mezzi non specificati invece dalla legge – 24,79 euro.

Nel caso invece degli altri tipo di pubblicità dovrete vedere le diverse classi di appartenenza dei comuni che possono essere di prima classe I – 19,63 euro, classe II – 17,56 euro, classe III – 15,49 euro, classe IV – 13,43 euro e classe V – 11,36 euro.

Il Comune di competenza: dove versare l’imposta

Il comune o l’ente impositore nel caso dell’imposta sulle pubblicità sarà il Comune dove risiede la sede sociale della società.

Casi di esenzione: quando non si paga l’imposta comunale sulle pubblicità

Se andiamo a prenderci lo stesso articolo possiamo verificare che nel caso di pubblicità del marchio, della ragione sociale e del solo indirizzo della sede legale, o uffici amministrativi o vendite o altro non sarà dovuta alcuna imposta a patto che non sia replicata per più di due volte sulla superficie esterna dell’autoveicolo e ciascuna per una superficie inferiore a mezzo metro quadrato.

Addirittura qualora i veicoli sono proprietà di un’impresa la cui attività è diretta specificatamente (visionare l’oggetto sociale contenuto nell’atto costitutivo e nello statuto) al trasporto di cose o di persone anche in conto terzi la limitazione della dimensione non opera.

Questo è quanto sembrerebbe emergere da una interpretazione letterale dell’art. 13 comma 4 e 4-bis.

Tuttavia la Cassazione fa un passo in avanti in quanto afferma in sintesi che la sola apposizione degli elementi quali il marchio, l’indirizzo  visti sopra svolge solo una funzione puramente informativa e pertanto purchè rispetti i limiti in termine di repliche sul mezzo veicolo e la superficie sia inferiore al mezzo metro quadrato non sconterà imposte di pubblicità.

Evidentemente i limiti trincerano l’apposizione di marchi e simili nell’alveo della funzione informativa.

Il superamento di tale limite ne determina il carattere pubblicitario ed  il conseguente assoggettamento al tributo.

Per i cartelloni vendesi o affittasi (applicazione valida solo per la vendita di beni immobili) l’imposta di bollo non esiste più. qualora superino la superficie di 1/4 di metro quadro sono soggetti a pagamento dell’imposta comunale di pubblicità previa dichiarazione tributaria e contestuale pagamento del tributo pari ad 1 mq (approssimazione per eccesso) (Cfr commento di Roberto).

Sanzioni o multe sull’imposta delle pubblicità: come rimediare

Nel caso in cui foste destinatari di un avviso di accertamento sulle imposte sulle pubblicità o semplicemente vi siate accorti di aver commesso un errore nel versamento o nella dichiarazione annuale potete leggere l’articolo dedicato proprio alle sanzioni o multe sulle imposte e tasse sulle pubblicità

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/sanzioni-imposta-pubblicita-omesso-pagamento-dichiarazione/24008/

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