Pubblicità sulle Auto: guida fiscale al pagamento dell’imposta
Guida fiscale al calcolo delle imposte sulle pubblicità sugli autoveicoli: L’imposta e le tasse pagate per l’apposizione di messaggi pubblicitari e di pubblicità su autoveicoli spesso pone molte problematiche per ciò che concerne i casi di aplicazione, esenzione e le modalità di calcolo. L’annosa questione di diritto tributario pertanto sull’imposta comunale sulle pubblicità applicate sugli autoveicoli necessita di una vademecum fiscale al fine di definirne la portata, gli oneri amministrativi e dichiararativi connessi, al fine della quantificazione delle imposte e delle tasse da versare, le scadenze e le modalità di calcolo dell’imposta sulle pubblicità sugli autoveicoli.
 Gia nel corso dei precedenti articoli abbiamo parlato delle imposte sulla pubblicità applicata sui veicoli e sulle sponsorizzazioni degli autoveicoli dandone anche alcuni esempi numerici.
Il quadro normativo
L’imposta comunale sulle pubblicità è disciplinata dal D.Lgs. 507 del 1993 che definisce appunto le modalità per il il calcolo ed il pagamento dell’imposta comunale sulle pubblicità attuate mediante forme di comunicazione visiva e audio, in luoghi pubblici e privati durante l’esercizio di una attività economica. Nel caso di autoveicoli si fa riferimento all’art. 13
 Il contenuto dei messaggi
Dal punto di vista dei contenuti connessi ai messaggi pubblicitari non è rilevanti se ne siano reclamizzatta la vendita o sia solamente tesa a migliorare l’immagine di un brand o di un prodotto.
I parametri da cui dipende il calcolo dell’Imposta Comunale sulle PubblicitÃ
La superficie tassabile non è il solo parametro da prendere a riferimento per determinare l’imposta seppur quello principale per determinare l’imposta da versare.
Infatti le tariffe variano a seconda al mezzo pubblicitario utilizzato e della superficie, luoghi pubblici o privati.Quest’ultima dovrà essere superiore ai 300 cm quadrati per attrarre a tassazione la pubblicità utilizzata.
Non fa differenza se il messaggio pubblicitario è fruito all’interno (come avviene nei Bus, o nei taxi) o all’esterno (sullo sportello, cofano o finestrino, ecc…) tanto che siano a 4 ruote, moto, navi imbarcazioni, moto, bicicletta, ecc …).
Quanto versare e calcolo dell’imposta sulle pubblicitÃ
L’imposta comunale sulle pubblicità si calcola annualmente, anno per anno, in base ad una serie di parametri che dipendono dal luogo, dall’utilizzo del mezzo e soprattutto dalla superficie occupata dalla pubblicità .
L’imposta sarà soggetto ad incremento del 50% nel caso sia esterna all’autoveicolo per esempio nel caso di pubblicità con superficie comprese tra 5,5 mq, altrimenti la maggiorazione sarà del 100% nel caso di superfici superiori. I veicoli con rimorchio prevedono una maggiorazione del 100% (un raddoppio) delle tariffe sopra indicate
Gli Automezzi con stazza superiore a 3 tonnellate – 74,37 euro, mentre gli automezzi con stazza inferiore alle 3 tonnellate -Â 49,58 euro; i motocicli e gli altri mezzi non specificati invece dalla legge – 24,79 euro.
Nel caso invece degli altri tipo di pubblicità dovrete vedere le diverse classi di appartenzneza dei comuni che possono essere di prima classe I – 19,63 euro, classe II – 17,56 euro, classe III – 15,49 euro, classe IV – 13,43 euro e classe V – 11,36 euro.
Il Comune di competenza: dove versare l’imposta
Il comune o l’ente impositore nel caso dell’imposta sulle pubblicità sarà il Comune dove risiede la sede sociale della società .
Casi di esenzione: quando non si paga l’imposta comunale sulle pubblicitÃ
Se andiamo a prenderci lo stesso articolo possiamo verificare che nel caso di pubblicità del marchio, della ragione sociale e del solo indirizzo della sede legale, o uffici amministrativi o vendite o altro non sarà dovuta alcuna imposta a patto che non sia replicata per più di due volte sulla superficie esterna dell’autoveicolo e ciascuna per una superficie inferiore a mezzo metro quadrato.
Addirittura qualora i veicoli sono proprietà di un’impresa la cui attività è diretta specificatamente (visionare l’oggetto sociale contenuto nell’atto costitutivo e nello statuto) al trasporto di cose o di persone anche in conto terzi la limitazione della dimensione non opera.
Questo è quanto sembrerebbe emergere da una interpretazione letterale dell’art. 13 comma 4 e 4-bis.
Tuttavia la Cassazione fa un passo in avanti in quanto afferma in sintesi che la sola apposizione degli elementi quali il marchio, l’indirizzo visti sopra svolge solo una funzione puramente informativa e pertanto purchè rispetti i limiti in termine di repliche sul mezzo veicolo e la superficie sia inferiore al mezzo metro quadrato non sconterà imposte di pubblicità .
Evidentemente i limiti trincerano l’apposizione di marchi e simili nell’alveo della funzione informativa.
Il superamento di tale limite ne determina il carattere pubblicitario ed il conseguente assoggettamento al tributo.
Per i cartelloni vendesi o affittasi (applicazione valida solo per la vendita di beni immobili) l’imposta di bollo non esiste più. qualora superino la superficie di 1/4 di metro quadro sono soggetti a pagamento dell’imposta comunale di pubblicità previa dichiarazione tributaria e contesuale pagamento del tributo pari ad 1mq(approssimazione per eccesso) (Cfr commento di Roberto)


Buongiorno,
ho una domanda.
Sono il gestore di un bed & breakfast di roma.
Tale attività è considerata a conduzione familiare non imprenditoriale e quindi non necessità di società per operare.
Sarebbe mia intenzione sponsorizzare la mia attività sul mio veicolo a me intestato, applicando sulle portiere il logo ed il sito internet di questo bed & breakfast.
Il caso va trattato in esenzione per le tasse oppure non posso in assoluto fare pubblicità sul mio mezzo?
grazie per la risposta
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LikeLe consiglio di verificare la normativa comunale vigente a Roma in merito. Nella mia esperienza nel caso di scritte sulle portiere che non fossero eccessive ma si limitassero ad adesivi che reclamizzassero questo o quell’esercizio non ho mai sentito di persone che sono state sanzionate. Stante la verifica sulla presenza di un eventuale diviento in tal senso che, tuttavia mi sento di escludere, verificherei la tipologia di pubblicità e le dimensioni che da quello che mi dice dovrebbero rientrare nei paramteri di esenzione previsti dalla legge.
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LikeSalve, vorrei chiedere se é soggetta a imposta l’esposizione di due scritte (uno per lato striscione) 150×80 su un camper ad uso privato per la vendita (VENDESI e numero telefono) ho letto in tanti casi ma questo non l’ho trovato.
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LikeIn genere per i cartelloni Vendesi o affittasi è dovuta un’imposta di bollo ma per superifici inferiori ai 300 cm quadrati no si deve versare niente.
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LikeSalve, per l’apposizione di due scritte sul camper di 1,2 mq cad è dovuta l’imposta di pubblicità regolata dal dlgs 507/1993 e dal regolamento comunale al Comune dove ha la propria residenza anagrafica.Potrebbe aggirare l’ostacolo apponendo il numero di un tel. cellulare!saluti.
Per i cartelloni vendesi o affittasi (applicazione valida solo per la vendita di beni immobili) l’imposta di bollo non esiste più. qualora superino la superficie di 1/4 di metro quadro sono soggetti a pagamento dell’imposta comunale di pubblicità previa dichiarazione tributaria e contesuale pagamento del tributo pari ad 1mq(approssimazione per eccesso).
Saluti
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LikeCiao Roberto, Grazie del prezioso contributo
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LikeSalve, non trovando la sezione adatta proverò comunque a rivolgervi una domanda qui…come funziona per le tasse pubblicitarie su giornali senza scopo di lucro, o meglio se voglio fare pubblicità su un giornale scolastico o universitario devo pagare qualche tipo di tassa, anche se il giornale è in copia omaggio e non in vendita?
Grazie
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LikeCiao Andrea,
per questo genere di pubblicità c’è un regime fiscale speciale che mi era capitato di leggere sempre nell’ambito della stessa norma che ora non ho sottomano. Provo a vedere se la trovo.
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LikeCiao Andrea, per ciò che concerne i giornali basta esclusivamente acquistare uno spazio pubblicitario dall’editore.Quest’ultimo qualora lo voglia distribuire in un luogo pubblico o aperto al pubblico “a mano” è soggetto al pagamento dell’imposta di pubblicità (al pari del volantinaggio) in ragione delle persone impiegate per la distribuzione e non in base alla qualità e quantità di materiale pubblicizzato.In genere i giornali senza scopop di lucro sono fatti da associazioni a cui come contropartita dello spazio pubblicitario si da un “contributo volontario” dietro ricevuta detraibile al 20%.
Spero di essere stato chiaro.
CordialitÃ
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LikeSalve, sono stato sanzionato di €398 per aver apposto 2 scritte 35×3,5cm cad per un totale di 266 cmq quadri. le sritte riportano la dicitura e sono poste sulle portiere di una vettura al sottoscritto intestata e immatricolata per uso proprio (vettura di servizio per commissioni) io sono socio al 50% della X S.n.c. e il sito www. aaa è a me intestato. Voglio ricorrere ma non so se sia meglio produrre il ricorso perchè le scritte non superavano i 300 cmq oppure perchè la macchina è a me intestata è comunque riconducibile alla attività da me svolta.
Grazie
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