Ravvedimento Operoso IVA e Ritenuta d’acconto 2022

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certificazioni ritenute 2010Dal momento che è l’adempimento fiscale più ricorrente, vediamo sintesi e soprattutto in pratica, come fare per sanare l’omesso o errato versamento delle ritenute d’acconto mensili o l’Iva derivante dalle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali, indicando la formula per il calcolo delle sanzioni e degli interessi di mora.

Ci si accorge proprio in questi giorni quando si vanno a fare le quadrature di fine anni per la nuova Certificazione Unica che magari è saltato o è stato sbagliato il pagamento di qualche ritenuta d’acconto e allora si cerca di rimediare con il ravvedimento operoso.

Una volta accertato che vi siete dimenticati o sbagliati ad effettuare il versamento potrete direttamente leggere l’articolo dedicato al

Nuovo Ravvedimento Operoso 2021

in cui troverete una guida per muovervi nell’applicazione del calcolo, delle sanzioni e degli interessi sempre sotto il principio che prima ve ne accorgete, prima vi muovete e meno pagate a titolo di sanzioni ed interesse. Vi anticipo tuttavia dal primo gennaio 2016 le aliquote applicate al ravvedimento operoso subiscono alcune modifiche a beneficio del contribuente: infanti il pagamento effettuato dal 15º al 30º giorno sarà pari alla metà del 3% per cui si potrà procedere con il pagamento di una sanzione minima dell’1,5%. Lo stesso nel caso di versamenti che vanno dal 30º al 90º giorno che prevedono il luogo del versamento di una sanzione pari al 3,5% il versamento di una sanzione dell’1,67%. Queste novità ritrovate comunque descritte all’interno dell’articolo dedicato alla equità al ravvedimento operoso.

Cosa fare in pratica se non avete versate le ritenute d’acconto entro la scadenza

Prendete l’importo non versato e ci andrete ad applicare le percentuali che vedete qui sotto

Regolarizzazione entro i 14 giorni dall’omesso versamento (NEW – post Manovra Correttiva 2011)
Prevista nuova modalità di ravvedersi entro 14 giorni pagando per ogni giorno di ritardo lo 0,2% dell’imposta non pagata. Per cui se vi ravvedete entro 5 giorni pagherete lo 0,2% x 5 ossia l’1% applicato sull’imposta omessa (non su tutta ma solo su quella che non avete versato). Stessa regola per le fattispecie che vedrete nel seguito.

Nel caso di omissioni e irregolarità che incidono direttamente sulla determinazione del tributo o sul versamento la sanzione è elevata al 3,75 più eventuali interessi dovuti al saggio legale dell’anno in corso.

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 giorni dalla violazione potranno essere sanate mediante il versamento del 3% a titolo di sanzione.

Nella tabella in sinesi le nuove sanzioni per il ravvedimento operoso comprensive delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016:

Ravvedimento Sanzione %
Entro 14 giorni dalla scadenza dell’omesso o rotardato pagamento 0,2% (0,1% dal primo gennaio 2016 per giorno)
Dal 15esimo giorno al 30esimo giorno dalla scadenza 1/10 del 30% 3,00% (1,5% dal primo gennaio 2016)
Dal 31esimo giorno al 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il tributo 1/8 del 30% 3,75%
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il tributo 1/9 del 30% 3,33% (1,67% dal primo gennaio 2016)
Entro il 30 settembre del secondo anno successivo a quello in cui è stato comesso l’inadempimento 1/7 del 30% 4,28%
Oltre 1/6 del 30% 5,00%

Importante da sapere che per calcolare il ravvedimento operoso correttamente dovete prima sapere quale è la sanzione minima applicabile per l’errore che avete fatto. Solitamente è il 30% a cui poi applicherete 1/10, 1/8, 1/6, ecc a seconda del momento in cui decidete di ravvedervi.

La sanzione infatti, secondo il disposto normativo, è pari:

  • a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
  • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale)
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Nel seguito quindi la tabella che riepiloga le percentuali partendo dalla sanzione minima ipotizzando la sanzione minima ordinaria del 30% (come avviene per esempio per omessi o errati versamenti delle ritenute d’acconto o Iva)

Tipologia RavvedimentoEntro quandoSanzioneSanzione ordinaria
Sprint15 giorni dalla scadenza ordinaria0,1% per ogni giorno dalla scadenza fino al 14esimo giorno
Semplificatodal 15esimo al 30 giorni dalla scadenza1/103%
Semplificato< 90 giorni dalla scadenza1/93,33%
Ordinario< 1 anno dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+1)1/83,75%
Ordinario< 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2)1/74,29%
Ordinario< 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2)1/65%
OrdinarioDopo Procezzo Verbale Constatazione1/56%

-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO: scarica il FILE considerando la tabella che segue per quello che concerne alle singole aliquote da applicare considerando i giorni di scadenza che intercorrono tra quando scadeva il pagamento della tassa dell’imposta e quello in cui intendete procedere al pagamento

Queste percentuali andranno applicate al solo importo dovuto a titolo di tributo utilizzando il loro specifico codice tributo che trovate qui sotto a seconda che si tratti di ritenuta d’acconto o di IVA e che andrete a riportare nel modello F24.

  • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
  • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA
  • 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento

Il calcolo degli interessi legali

Il calcolo degli interessi legali deve avvenire dal giorno successivo a quello di scadenza a quello in cui si effettuerà il versamento. Se dovessimo fare un esempio contate i giorni e vengono 70? Bene allora applicherete il tasso di interesse legale a questa somma applicando questa formula:

Importo Omesso X Tasso di interesse / 365 X (Numero di giorni, ossia 70 da esempio)

Questa è la quota dovuta per il pagamento degli interesse moratori che andranno versati utilizzando questi codice tributo 1991.
Di seguito ho provato a fare un piccolo file in xls magari può esservi utile. Mi rendo conto che per chi non conosce Excel non è semplicissimo però provate al più vi aiuto.

Occhio anche a considerare il tasso di interesse legale vigente o i tassi vigenti nel periodo di tempo che intercorre tra la data di omesso versamento e quella del ravvedimento. Se più di uno andranno fatti due calcoli con due tassi di interesse diversi.

Codici Tributo sanzioni per il Ravvedimento Operoso

-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO (FILE)

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2 Commenti

  1. Ho una casa in campagna di 200 mq cui sono residente solo io ,ma non ho mai pagato l’imposta tari, ho sempre pagato per la casa dove vive mia moglie e mia figlia. Il comune non ha mai notificato pagamenti a riguardo. Come devo comportarmi? Grazie.

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