Che fine fanno vecchi regimi dei minimi, forfettari, di vantaggio, forfettone, attività produttive

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

minimi forfettone vantaggioVediamo che fine fanno gli svariati regimi agevolati Irpef ed Iva previsti per i contribuenti dei minimi, minori, di vantaggio, forfettari, delle attività produttive, forfettoni ecc, che negli anni precedenti hanno adottato uno dei tanti regimi introdotti negli ultimi anni per fare chiarezza sui passaggi tra regimi agevolativi che si potevano fare e quali sono stati definitivamente abrogati.

Con la circolare del 2016 sul tema si fa finalmente chiarezza in modo sintetico e puntuale rispetto alle diverse relazioni trai regimi.

Vediamo prima quanti regimi si sono susseguiti

Nel passato ci sono stati:

– “Regime dei contribuenti minimi“, il regime disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011; 

– “Regime delle nuove attività produttive“, il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 13 della legge n. 388 del 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2014; ;

– ” Regime fiscale di vantaggio“, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità disciplinato dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011 e dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Tale regime aveva assorbito quello dei contribuenti minimi; 

– “Regime contabile agevolato“, il regime disciplinato dall’art. 27, comma 3, del D.L. n. 98 del 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014; 

– “Legge di stabilità per il 2016“, legge 28 dicembre 2015 n. 208; (confluito in quello della Legge 190 del 2014)

– “Legge di stabilità per il 2015“, legge 23 dicembre 2014, n. 190. (Nuovo regime dei minimi)

https://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/passaggio-regime-forfettario-minimi-acconto-giugno-irpef-irap-sostitutiva/44176/

Conformemente a quanto stabilito dalla legge di delega fiscale 11 marzo 2014, n. 23, il cui articolo 11, comma 1, prevede l’introduzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, “nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell’importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta…“, ai commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “legge di stabilità 2015”) è stato disciplinato il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, poi significativamente modificato dall’articolo 1, commi da 111 a 113, della legge n. 208 del 2015 (di seguito “legge di stabilità per il 2016”), ha inteso razionalizzare la tassazione delle attività produttive di ridotte dimensioni – sia per i soggetti in attività che per coloro che intraprendono una nuova impresa, arte o professione – e superare, progressivamente, le criticità e le sovrapposizioni generate dalla coesistenza di più regimi di favore destinati a soggetti con caratteristiche simili.

Proprio al fine di consentire la graduale sostituzione di tutti i regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche con il regime forfetario, il legislatore ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore del regime in argomento), con i limiti e le eccezioni di cui si dirà in seguito, fossero abrogati (comma 85):

  1. il regime delle le nuove attività produttive;
  2. il regime fiscale di vantaggio, in vigore dal 1° gennaio 2012, che aveva assorbito il regime dei contribuenti minimi
  3. il regime contabile agevolato;

consentendo a coloro che al 31 dicembre 2014 si avvalevano dei regimi indicati ai punti 1 e 2, il passaggio al regime forfetario, in presenza dei requisiti previsti dalla legge (comma 86). 

Inoltre, per i soggetti che a quella stessa data applicavano il regime fiscale di vantaggio, ovvero il regime delle nuove attività produttive, era altresì prevista la possibilità di avvalersi delle peculiari agevolazioni previste per le nuove attività dal comma 65 (v. in proposito par. n. 5) “per i soli periodi d’imposta che residuavano al completamento” del periodo agevolato, fissato in cinque anni dall’articolo 1, comma 111, della legge di stabilità per il 2016. In coerenza con la suddetta disciplina, si ritiene, pertanto, che i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio o il regime delle nuove attività produttive, possano applicare le agevolazioni in parola fino a compimento dell’intero periodo agevolato, ossia fino a compimento del quinquennio. Ciò significa, ad esempio, che laddove un soggetto abbia iniziato una nuova attività nel 2014 applicando il regime fiscale di vantaggio, ovvero il regime delle nuove attività produttive, potrà applicare le specifiche agevolazioni previste dal comma 65 (riduzione dell’imponibile di un terzo per il 2015, applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento a decorrere dal 2016) fino al 2018.

Il legislatore ha, inoltre, consentito ai soggetti che, al 31 dicembre 2014, applicavano il regime fiscale di vantaggio di continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio (comma 88), ampliando poi detta possibilità anche a coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015 (cfr. il DL n. 192 del 2014, articolo 10, comma 12-undecies, aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11; sull’argomento cfr anche la risoluzione n. 67/E del 2015).

Il regime forfetario dei minimi prevede, come i precedenti regimi di favore per le piccole imprese e i piccoli professionisti, rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese. Una novità rilevante rispetto al passato, consiste nella possibilità, come per l’originario regime dei minimi, di permanere nel regime di favore senza limiti di tempo, mentre i criteri di accesso o di determinazione del reddito imponibile tengono conto delle caratteristiche del tipo di attività svolta, di cui si dirà più avanti. Ulteriori agevolazioni sono, infine, previste – questa volta “a tempo” – per coloro che intraprendono una nuova attività economica. 

Si evidenzia, poi che le disposizioni in commento non solo delineano i profili strutturali del nuovo regime ma contengono già una serie di previsioni più propriamente attuative che rendono il regime immediatamente applicabile, senza dover attendere, diversamente dal passato, l’emanazione di un decreto di attuazione del Ministro che, nella previsione di legge, è meramente eventuale.

In questa sede, si forniscono indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del nuovo regime forfetario – anche alla luce delle modifiche apportate con la predetta legge di stabilità per il 2016 – e si chiariscono alcuni dubbi interpretativi emersi nel corso del primo anno di applicazione del regime agevolato. Considerate le connessioni con i regimi che lo hanno preceduto nel tempo, si rinvia, per gli aspetti compatibili, ai chiarimenti contenuti nei numerosi documenti di prassi già emanati al riguardo.

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