Tares o Tarsu in Ritardo: c’è il ravvedimento operoso per pagare meno sanzioni

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

nuova tarsu o taresVediamo la GUIDA alla TARI, la tassa sui rifiuti in vigore da gennaio 2014. Se vi siete invece dimenticati o avete calcolato in modo errato la TARES negli anni precedenti o anche la Tarsu, sappiate che potrete rimediare attraverso l’istituto del ravvedimento operoso che vi consente di abbattere le sanzioni di 10 volte e più rispetto a quelle che avreste dovuto subire a seguito di accertamento per cui aprite gli occhi e vediamo in poche parole come si fa ad applicarlo.

Che cosa è la TaRES o tassa sui rifiuti e sui servizi

La nuova tassa sui rifiuti e sui servizi viene introdotta per accorpare in un’unica tassa  le diverse fasi della gestione dei rifiuti in un’unica tassa indirizzata tutti i destinatari ed utenti potenzialmente in grado di produrre rifiuti al fine di semplificare il prelievo e per regolamentarlo in attuazione del federalismo municipale.

Le scadenze per il pagamento della Tares o Tarsu

La scadenza delle altre tre rate per il pagamento della Tares sarà aprile, luglio e ottobre di ciascun anno tuttavia per l’anno 2013 è fissato per il 16 Dicembre 2013.

Sanzioni piene

Nel seguito la tabella con quelle che sono le sanzioni piene che vi sarebbero applicate in ipotesi di accertamento fiscale  controllo automatico senza avvalersi del ravvedimento operoso:
Omesso, parziale o errato, versamento
Sanzione piena Ritardo
1% Per ritardi fino a 14 giorni
15% Per ritardi oltre il 14° giorno e fino al 90° giorno
30% Per ritardi oltre il 90° giorno

IMPORTANTE PRINCIPIO: prima ve ne accorgete e procedete con il ravvedimento e meno pagate e vi spiego il perchè.

Nel caso vi avvaliate del ravvedimento operoso invece riuscirete, come vedrete tra poco, ad abbattere in modo significativo le sanzioni che potrete applicare.

Tabella calcolo ravvedimento Operoso IMU e TASI

Sanzione ex art. 13 D.Lgs. 472/1997

Giorni di ritardo dalla scadenza originaria del 16 giugno o 

0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14esimo

Entro 14 giorni dalla violazione

1,5% (1/10 del 15%)

Entro 30 giorni dalla violazione

1,67% (1/9 del 15%)

Entro 90 giorni dalla violazione

Entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o nel caso in cui non sia prevista dichiarazione, entro il termine di 1 anno

3,75% (1/8 del 30%)

 Regolarizzazione dell’omesso versamento entro i 14 giorni dalla scadenze naturale del pagamento dell’imposta (in questo caso stiamo parlando di tassa però). Modalità introdotta con la Manovra Correttiva 2011 che rappresenta una svolta in quantosarà possibile ravvedersi entro 14 giorni pagando per ogni giorno di ritardo lo 0,2% dell’imposta non pagata per ogni giorno.

Se invece procedere alla regolarizzazione entro i 30 giorni dall’omesso versamento la percentuale secca (non giornaliera come nel caso precedente)  sarà pari al 3% con interessi passivi calcolati al tasso legale vigente che decorreranno dalla data di omesso versamento.

-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO FILE

Regolarizzazione oltre i 30 giorni dall’omesso versamento

Nel caso di regolarizzazione in ritardo del versamento ed oltre i trenta giorni dalla originaria scadenza del tributo, allora la sanzione sale fino al 3,75% più gli interessi legali che decorrono dalla data originaria di scadenza.
Il ravvedimento vi ricordo potrà essere effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si riferisce il tributo oggetto fino al 31 dicembre 2014 . Per fare un esempio se ci dimentichiamo di versare l’iva di ottobre 2010, potremmo ravvederci fino al 30 settembre 2011, data di presentazione del modello Unico 2010.

Novità dal 2015

Dal primo gennaio 2015 invece, per effetto delle modifche introdotte dal Decreto Legge Stabilità questo limite di un anno non esiste più per cui sarà possibile andare oltre in quanto sono stati superati questi limiti ed inoltre sono state rimodulate le percentuali da applicare al calcolo.

Guida al Ravvedimento Operoso

Se volete approfondire l’argomento potete consultare l’articolo dedicato proprio al nuovo ravvedimento operoso dove troverete le tabelle con il calcolo, i codici tributi e le modalità di compilazione del modello F4 per il versamento della Tares in ritardo con il ravvedimento operoso.

Cartella di pagamento o accertamento TARSU

Vi segnalo della Giurisprudenza che potrebbe esservi utile per contestare eventuali accertamento da parte dell’agenzia delle entrate e come impugnare la cartella. Sul Sole24 infatti ho letto di una sentenza, precisamente la sentenza 2533/10/2016 del 21 luglio scorso della Commissione tributaria provinciale di Bari che ha affermato l’illegittima della cartella di pagamento avente ad oggetto sanzione per Tarsu non versata laddove non siano chiaramente individuate  le aree tassabili.

Inoltre si precisa anche che per quello che concerne il computo metrico relativo alle aree scoperte le aree cosiddette operative sono soggette a tassazione mentre quelle pertinenziali e accessorie no e ancora “la motivazione deve consentire ex ante di comprendere la ragioni della pretesa, prima ancora di leggere il ricorso del contribuente (Cassazione, sentenza 24024/2015)”.

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