I versamenti delle imposte e delle tasse sono così prorogati per i mesi di aprile e maggio 2020.
Sospensione pagamenti: QUALI adempimenti sono sospesi
- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, del DPR n. 600/1973
- addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali INPS INAIL e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Sospensione pagamenti: a CHI si applica
Per quello che concerne l’ambito soggettivo di applicazione la sospensione si applica i contribuenti con partita Iva che esercitano attività d’impresa, arte o professioni. é necessario altresì che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
Inoltre viene aggiunto anche un ulteriore requisito in base al volume di ricavi registrati nel periodo di imposta precedente.
Per i contribuenti con ricavi inferiore a 50 milioni di euro e devono avere subito una contrazione del volume d’affari di almeno 1/3 ossia del 33%.
Per i contribuenti con ricavi superiore a 50 milioni di euro devono avere subito una contrazione del volume d’affari di almeno la metà ovvero il 50%.
La sospensione dei pagamenti e degli adempimenti si applica ai primi fino al 30 aprile 2020 e peri secondi fino al 31 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe.
Sospensione applicazione ritenute d’acconto
Casi particolari
Settore turismo
Settori Particolari
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti: a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e societa' sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonche' soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonche' discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonche' orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attivita' di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attivita' di guida e assistenza turistica; r) alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.