Sospensione Pagamenti Tasse 2020 Novità e Sintesi: a CHI si applica e QUALI sono le nuove scadenze

I versamenti delle imposte e delle tasse sono così prorogati per i mesi di aprile e maggio 2020.

Sospensione pagamenti: QUALI adempimenti sono sospesi

Sono sospesi i pagamenti relativi a:
  • ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, del DPR n. 600/1973
  • addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali INPS INAIL e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Sospensione pagamenti: a CHI si applica

Per quello che concerne l’ambito soggettivo di applicazione la sospensione si applica i contribuenti con partita Iva che esercitano attività d’impresa, arte o professioni. é necessario altresì che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

Inoltre viene aggiunto anche un ulteriore requisito in base al volume di ricavi registrati nel periodo di imposta precedente.

Per i contribuenti con ricavi inferiore a 50 milioni di euro e devono avere subito una contrazione del volume d’affari di almeno 1/3 ossia del 33%.

Per i contribuenti con ricavi superiore a 50 milioni di euro devono avere subito una contrazione del volume d’affari di almeno la metà ovvero il 50%.

La sospensione dei pagamenti e degli adempimenti si applica ai primi fino al 30 aprile 2020 e peri secondi fino al 31 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe.

Sospensione applicazione ritenute d’acconto

Viene previsto anche di non versare applicare le ritenute per i contribuenti con volume d’affari inferiore a 400 mila euro per tutti i compensi incassati dal 17 marzo fino al 31 marzo 2020. Le ritenute non versate andranno versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari ammontare e senza applicazione di sanzioni e interessi.
Nessuna sanzione per omessi versamenti IRPEF IRES IRAP
Viene prevista anche la non applicazione di sanzione nel caso di omessi versamenti delle imposte IRPEF IRES IRAP. Non si applicheranno nè sanzioni nè interessi semprechè l’importo versato non si discosti per più del 20% da quello dovuto utilizzando il metodo previsionale di determinazione degli acconti.
Rateizzazione del versamenti con prima rata 30 giugno 2020
Al momento e salvo ulteriori proroghe i versamenti sospesi di marzo, aprile e maggio saranno recuperati a partire dal 30 giugno 2020. Potranno essere versati in un’unica soluzione oppure in 5 rate di pari importi mensili

Casi particolari

Settore turismo

Per le imprese operanti nel settore del turismo che, come sappiamo, è particolarmente colpito dall’emergenza
Per settore del turismo si intendono imprese operanti come alberghi, case vacanze, B&B, o altre tipologie di strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e anche gli stessi tour operator la sospensione è fino al 30 aprile 2020.

Settori Particolari

Per i settori all’art. 61 del D.L. n. 18/2020 che vi riporto nel seguito la sospensione dei versamenti opera fino al 31 maggio 2020.
Nel seguito il testo dell’articolo 61 del DL n. 18 del 2020: “
2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   8,   comma   1,   del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,  si  applicano  anche  ai  seguenti
soggetti: 
    a) federazioni sportive nazionali, enti di  promozione  sportiva,
associazioni    e    societa'    sportive,    professionistiche     e
dilettantistiche, nonche' soggetti  che  gestiscono  stadi,  impianti
sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo,
centri sportivi, piscine e centri natatori; 
    b)  soggetti  che  gestiscono  teatri,  sale  da  concerto,  sale
cinematografiche,  ivi  compresi  i  servizi  di  biglietteria  e  le
attivita'  di  supporto  alle  rappresentazioni  artistiche,  nonche'
discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; 
    c) soggetti  che  gestiscono  ricevitorie  del  lotto,  lotterie,
scommesse,  ivi  compresa  la  gestione  di  macchine  e   apparecchi
correlati; 
    d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi  compresi
quelli  di  carattere  artistico,  culturale,  ludico,   sportivo   e
religioso; 
    e) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione,  gelaterie,
pasticcerie, bar e pub; 
    f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi  e
monumenti  storici,  nonche'  orti  botanici,  giardini  zoologici  e
riserve naturali; 
    g) soggetti che gestiscono asili nido  e  servizi  di  assistenza
diurna  per  minori  disabili,  servizi  educativi   e   scuole   per
l'infanzia, servizi didattici di primo  e  secondo  grado,  corsi  di
formazione professionale, scuole di vela, di  navigazione,  di  volo,
che rilasciano  brevetti  o  patenti  commerciali,  scuole  di  guida
professionale per autisti; 
    h) soggetti che svolgono  attivita'  di  assistenza  sociale  non
residenziale per anziani e disabili; 
    i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n.  323,  e
centri per il benessere fisico; 
    l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 
    m) soggetti che  gestiscono  stazioni  di  autobus,  ferroviarie,
metropolitane, marittime o aeroportuali; 
    n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare,
ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie
e ski-lift; 
    o) soggetti che  gestiscono  servizi  di  noleggio  di  mezzi  di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 
    p) soggetti che gestiscono servizi di  noleggio  di  attrezzature
sportive  e  ricreative  ovvero  di  strutture  e  attrezzature   per
manifestazioni e spettacoli; 
    q)  soggetti  che  svolgono  attivita'  di  guida  e   assistenza
turistica; 
    r) alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  di  cui
all'articolo 10, del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460
iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla
legge 11 agosto 1991, n.  266,  e  alle  associazioni  di  promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano di cui  all'articolo  7  della  legge  7
dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale,
una o piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo  5,
comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

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