Nell’articolo 2 della Bozza di Decreto legge per la nuova Riforma Fiscale introdotta con la Legge Delega è stato prevista l’introduzione di tre aliquote fiscali del 20%, del 30%, del 40% ai fini dell’irpef contro i cinque scaglioni attuali che vanno dal 23% per redditi inferiori ai 15 mila euro al 43%.
Si cerca apertamente di ridefinire il carico fiscale elimnande le oltre 460 forme di detrazione, esclusione ed esenzione dalle imposte.
La copertura finanziaria si avrà con l’applicaizone delle imposte anche agli enti non commerciali con favore per gli enti non profit che dall’entrata in vigore saranno considerati soggetti passivi di imposta al pari degli altri enti commerciali.
Soglia minima di povertà
Al di sotto di un livello minimo di reddito sarà definita una soglia minima di reddito imponibile al di sotto della quale sarà stabilita l’esenzione dal pagamento delle imposte.
Incentivi allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, alle forme di incentivi delle nascite e del lavoro ai giovani, la cui prima tra tutte che desta molto interesse è il regime di fiscale forfettario al 5% per le iniziative imprenditoriali ossia della nascita di società da parte di under 35 anni oggetto anche di provvedimenti di cassaintegrazione.
Premi per la produttività
Sono previsti regime fiscali di incentivi in forma di maggiori detrazioni o forma similare di sconto limitatamente alla quota parte di retribuzione da leggersi come spese per il personale e onorari professionali per consulenze che hanno determinato risultati economici raggiunti con incrementi della produttività e commisurati agli aumenti di efficienza.
Nuovo regime fiscale per persone fisiche sugli utili derivanti da partecipazioni qualificate
Possibili ritocchi nel regime fiscale derivante delle imposte relative agli utili incassati a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate e anche delle plusvalenze realizzate da persone fisiche.
Nuovo regime fiscale per i redditi di impresa sugli utili derivanti da partecipazioni qualificate
Viene prevista l’assoggettamento parziale ad imposta degli utili incassati e sulel plusvalenze realizzate a seguito di cessione sia su partecipazioni in società qualificate sia non qualificate, mantendendo la simmetrica simmetrica deducibilità dei relativi costi e delle minusvalenze realizzate.
Introduzione dell’imposta sostituiva sui redditi di natura finanziaria per le società che ipotizzavamo al 20% nel corso dell’articolo sulla nuova tassazione delle rendite finanziarie sempre prevedendo l’esclusione dei titoli pubblici ed equivalenti.
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Tassazione Rendite Finanziarie 2011 e Riforma Fiscale
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