Riduzione Detrazioni Irpef 2020: A chi si applica e quanto valgono

La Legge di Bilancio 2020 introduce il capitolo sulla revisione delle exependitures ossia dei capitoli di detrazioni e delle esenzioni fiscali. Nulla di nuovo all’orizzonte in quanto parliamo di misure che furono annunciate anche nel 2012 con la proposta del taglio lineare delle detrazioni Irpef. Oggi assumono una connotazione diversa in quanto per risparmiare gettito erariale e non intaccare il ceto più debole si va ad aggredire i ceti medi,  medio alti con redditi imponibili al di sopra dei 120 mila euro e azzeramento sopra i 240 mila euro.

Vediamo come funziona la riduzione delle detrazioni 2020. Non intendiamo deduzioni ma detrazioni fiscali il che si traduce quindi non in un aumento del reddito imponibile ma dell’imposta dovuta.

Dalla lettura del testo di legge sembrerebbe che le riduzioni delle detrazioni fiscali siano azzerate per importi del reddito superiori a 120 mila euro e rimodulate per importi superiori a 240 mila euro sulla base di un rapporto determinato da un quoziente dato dal rapporto (240 mila euro – reddito complessivo) / diviso 120 mila euro. Nel seguito vediamo un esempio per comprendere come si determina la riduzione e si applica la conseguente riduzione delle detrazioni fiscali IRPEF.

N.B. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Tabella Detrazioni Fiscali 2020 con codici

Nel seguito trovate la tabella con l’elenco delle detrazioni fiscali vigenti che danno diritto alla detrazione fiscale nel limite del 19% del loro importo indicato in dichiarazione.

CODICE DESCRIZIONE RIGO CODICE DESCRIZIONE RIGO
1 Spese sanitarie E1 22 Contributi associativi alle società di mutuo soccorso da E8 a E10
2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti E2 24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
3 Spese sanitarie per persone con disabilità E3 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
4 Spese veicoli per persone con disabilità E4 26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
5 Spese per l’acquisto di cani guida E5 27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione E6 28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale E7 29 Spese veterinarie
8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili da E8 a E10 30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale 32 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
11 Interessi per prestiti o mutui agrari 33 Spese per asili nido
12 Spese per istruzione diverse da quelle universitarie 35 Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato
13 Spese per istruzione universitaria 36 Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
14 Spese funebri 38 Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
15 Spese per addetti all’assistenza personale 39 Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
16 Spese per attività sportive per ragazzi

(palestre, piscine e altre strutture sportive)

40 Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
17 Spese per intermediazione immobiliare 43 Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi
18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede 44 Spese per minori o maggiorenni con DSA
20 Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari 99 Altre spese detraibili
21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche

Se dovessimo fare un esempio con un reddito di 180 mila euro mila euro avremo: (240.000 – 180.000)/ 120.000 = 0,50 che equivale ad una riduzione del 50% delle detrazioni fiscali

Riduzione delle detrazioni fiscali IRPEF: cos’è e come funziona

La legge di bilancio 2020 introduce la riduzione delle detrazioni fiscali del 19% a valere sull’Irpef che scatta solo al di sopra di adeguate soglie di reddito.

Al momento è prevista l’esclusione della detrazione forse più importante rispetto a quelle sopra riportate e che riguarda la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.

Viene inoltro prevista un’imposta di bollo a 2,4 euro per foglio per i certificati rilasciati da organi dell’autorità giudiziaria relativi alla materia penale.

Sono aumentate le imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari soggetti all’imposta di registro. Primo esempio tra tutti sono gli acquisti delle prime case e anche altri immobili. Come potete vedere nella guida gratuita all’acquisto della prima casa per ciascun trasferimento immobiliare non è dovuto solo l’imposta di registro ma anche le imposte ipotecaria e catastale.

Quelle di valore pari a 50 euro salgono a 150 per cui parliamo di un aumento del 300%. Viene però prevista la riduzione da euro 200 a euro 150 per ciascuna imposta sui trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA questo tanto  nel caso della prima casa Prima casa e altri immobili).

Riduzione delle esenzioni vigenti per i buoni pasto cartacei a 4 euro e contestuale aumento dell’esenzione a 8 euro per i buoni pasto elettronici. 

Riduzione percentuali detrazioni fiscali: nuove aliquote

Da chiarire ancora la soglia di reddito al di sopra della quale scatta il taglio delle detrazioni. E’ anche da chiarire come avverrà la riduzione se in modo lineare (poco probabile) o percentuale (scelta più equa). La misura della riduzione infatti ancora non è nota. C’è da scommettere comunque la misura potrebbe non passare o essere oggetto di emendamenti successivi o correzioni.

Probabilmente la nuova legge non avrà efficacia retroattiva per cui sono salve le precedenti spese che avete indicato in dichiarazione e anche le quote che eventualmente devono ancora avere un posto nella vostra dichiarazione dei redditi.  Basti pensare alle detrazioni fiscali IRPEF per il risparmio energetico o quelle per i lavori condominiali o di ristrutturazione che sono spalmate in 10 anni.

Non appena disponibili troverete nel presente articolo anche le tabelle con la perdita a livello di detrazione che la nuova norma porterà laddove dovesse venire approvata.

L’articolo riduce il grado di detraibilità dall’imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15 del TUIR per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro. Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi.

Ai sensi del vigente articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR – d.P.R. n. 917 del 1986), la detrazione degli oneri ivi indicati dall’imposta lorda sui redditi spetta attualmente per l’intero importo.

L’unico comma dell’articolo in esame integra l’articolo 15 del TUIR sopra menzionato in modo da ridurre il grado di detraibilità dall’imposta lorda degli oneri detraibili ivi indicati per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

In particolare, viene aggiunto all’articolo 15 un comma 3-bis ai sensi del quale, a decorrere dall’anno di imposta 2020:

  1. la detrazione spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  2. la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

La seguente tabella sintetizza il meccanismo di detraibilità proposto dall’articolo.

Reddito (euro) Quota di detraibilità spettante (%)
Fino a 120.000 100
Oltre 120.000 fino a 240.000 100 x (240.000-reddito)/120.000
Oltre 240.000 0

Per i redditi superiori a 120.000 euro, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all’aumentare del reddito.

Viene inoltre aggiunto all’articolo 15 un comma 3-ter ai sensi del quale, ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Tale disposizione introduce pertanto un beneficio, ai fini della detraibilità degli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, per i proprietari di un’abitazione e delle relative pertinenze.

L’articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR – d.P.R. n. 917 del 1986) disciplina la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento di una serie di oneri sostenuti dal contribuente, e segnatamente:

a)                   gli interessi passivi e relativi oneri accessori sui prestiti o mutui agrari;

b)                  gli interessi passivi, e relativi oneri accessori sui mutui contratti per l’acquisto

dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;  b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

(100)

c)                   le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila;

c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che

eccede lire 250.000;  c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti

sordomuti;

d)                  le spese funebri;

e)                   le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;

e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e

della scuola secondaria di secondo grado; e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo

specifico dell’apprendimento (DSA);

f)                    i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità

permanente;  f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi

stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;

g)                  le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro

delle cose vincolate;

h)                  le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti

Viene infine aggiunto un comma 3-quater ai sensi del quale la detrazione continua a spettare per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1, lettere a) e b)), di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1-ter), nonché per le spese sanitarie (comma 1, lettera c)) sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Perchè lo fanno

La finalità è quella di recuperare gettito dalle classi considerate più abbienti. Da un’analisi si stima che queste dovrebbero essere pari a circa 110 milioni di euro per l’anno 2021 e circa 63 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

Risparmio sulle detrazioni fiscali in termini di PIL

Quanto si dovrebbe risparmiare in termini di PIL dal 2020 al 2022 lo troviamo nel seguito

0,012 0,019 0,016

Come effettuare il pagamento: Novità dal 2020

L’art. 1, commi 679 e 680, della legge di Bilancio 2020 ha previsto che dal primo Gennaio 20202 tutte le detrazioni da riportare nel 730 siano supportate da un pagamento effettuato con strumenti tracciabili.

Questo significa che alla cassa il pagamento dovrà essere effettuato con Bancomat, Carta di Credito, Bonifico bancario. Per strumenti di pagamento tracciabili si intendono quelli definiti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997.

La novità non si estende tuttavia all’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

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