La Legge di Bilancio 2019 stanzia fondi per la riduzione dei tempi di attesi biblici che oggi sperimentano i pazienti italiani che devono ricorrere alle prestazioni presso strutture pubbliche tramite soluzioni tecnologiche di prenotazione tramite posta elettronica o smartphone.
Nel seguito trovate una simpatica tabella dove sono riportati i tempi medi di attesa per ciascuna visita specialistica anche per farvi rendere conto se sia il caso di attendere con pazienza o scrivere direttamente il testamento.
I commi 269-271 autorizzano una spesa in conto capitale – incrementata durante l’esame in prima lettura – pari a 150 milioni di euro per il 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, volta ad implementare e ad ammodernare le infrastrutture tecnologiche relative ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie, finalizzati alla riduzione delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie. Le risorse saranno ripartite con decreto ministeriale adottato previa intesa Stato-Regioni.
I commi 269-271 autorizzano la spesa complessiva di 150 milioni di euro per il 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l’attivazione di interventi volti a ridurre, anche secondo le indicazioni del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2010-2012, i tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell’appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva.
A tale scopo vengono perseguiti l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle prestazioni sanitarie, come previsto dall’articolo 47-bis del decreto legge n. 5/2012 (comma 269).
Nel testo iniziale del disegno di legge, la spesa prevista risultava pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 e pertanto tale quota-parte dell’autorizzazione di spesa risulta già stanziata ai fini della copertura. Pertanto, vengono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al co. 58, per un ammontare pari a 150 milioni per il 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Si segnala che il DL 119/2018 (AC. 1408), all’art 23-quater, comma 5, contiene un’autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 per le stesse finalità di riduzione dei tempi delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie.
L’art 47-bis del decreto legge 5/2012 promuove il sostegno, nei piani sanitari nazionale e regionali, di sistemi di prenotazione a gestione elettronica.
Più in particolare esso prevede che nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l’utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
A tale proposito va ricordato che il Centro Unificato di Prenotazione (CUP) è il sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, incaricato di gestire l’intera offerta dei servizi sanitari (SSN, regime convenzionato, intramoenia) presenti sul territorio di riferimento.
Il 29 aprile 2010 è stata siglata dalla Conferenza Stato-Regioni l’intesa sulle Linee Guida nazionali del sistema CUP. Le Linee Guida, predisposte dal Ministero della salute in stretta collaborazione con le regioni, sottolineano l’importanza della gestione delle prestazioni in circolarità, cioè tramite tutti i punti d’accesso del Sistema CUP indifferentemente dall’appartenenza ad una specifica azienda sanitaria e indicano il percorso per lo sviluppo di un centro CUP unificato a livello nazionale in cui far confluire i sistemi CUP oggi presenti a livello provinciale e regionale, che operano spesso in modalità isolata e con canali differenziati. Le Linee Guida disciplinano pertanto le modalità di articolazione del Sistema CUP, nelle sue componenti di Front-office – raccolta delle richieste, prenotazione delle prestazioni e riscossione -, nonché di Back-office, per la programmazione e la manutenzione ordinaria/straordinaria delle attività propedeutiche alla prenotazione.
Il Piano nazionale di governo delle liste di attesa, cui si richiama la disposizione in commento:
- riporta l’elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera per le quali vanno fissati i tempi massimi di attesa da parte delle singole Regioni nell’ambito del proprio Piano;
- individua le aree cardiovascolare e oncologica quali aree prioritarie per lo sviluppo di Percorsi Diagnostico Terapeutici (PDT) e fissa i relativi tempi massimi di attesa a garanzia della tempestività della diagnosi e del trattamento;
- promuove la valutazione ed il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva;
- identifica vari monitoraggi per la rilevazione dei tempi di attesa;
- individua, a garanzia della trasparenza e dell’accesso alle informazioni su liste e tempi di attesa, la necessità di procedere, in via sistematica, al monitoraggio della loro presenza sui siti web di Regioni e Province autonome e di Aziende sanitarie pubbliche e private accreditate;
- promuove l’acquisto delle prestazioni erogate in regime libero professionale dai professionisti all’interno dell’Azienda nell’ambito del governo delle liste d’attesa; prevede il monitoraggio dell’ALPI per verificare il previsto rispetto dell’equilibrio tra prestazioni rese dal professionista in regime istituzionale e, rispettivamente, in libera professione intramuraria; promuove le attività informatizzate di prenotazione per le prestazioni erogate in libera professione, anche in osservanza a quanto previsto dalle Linee guida nazionali sul sistema CUP, di cui all’Accordo Stato-Regioni 29/04/2010.
Il comma 270 demanda la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse citate in favore delle regioni ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Il comma 271, infine, demanda il monitoraggio degli effetti derivanti dalle azioni citate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.