Questa volta riporto direttamente il teto del nuovo Decreto semplificazioni 2013 in quanto già formulato in sintesi e molto schematico pertanto di facile lettura per tutti coloro che sono interessati a ripercorrerne tutte le novità. Il “nuovo” disegno di legge in materia di semplificazione prosegue l’opera intrapresa con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. “Semplifica Italia”) e contribuisce a completare il quadro innovativo delineato con il secondo decreto-sviluppo, dal momento che le misure previste riguardano preminentemente le imprese, pur essendo stabilite specifiche semplificazioni in particolari settori anche per i cittadini.
Si sottolinea che le misure fino ad oggi adottate, comprese quelle contenute nel “Semplifica Italia”, hanno consentito di realizzare un risparmio stimato, a regime, di 8,14 miliardi di Euro (pari al 31,3% degli oneri) e che il nuovo provvedimento, con gli ulteriori risparmi che ne deriveranno, darà un importante contributo al rispetto degli impegni assunti (ad es. la riduzione di adempimenti formali gravanti sulle imprese in materia di sicurezza sul lavoro consentirà di ridurre in modo significativo un onere valutato in 4,6 miliardi di Euro).
Prima di passare all’esame analitico delle disposizioni, si illustrano i contenuti fondamentali del provvedimento, i quali si riconducono alla sicurezza sul lavoro, alla disciplina del permesso di costruire e alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, senza tralasciare alcune semplificazioni per i cittadini in specifici settori.
SICUREZZA SUL LAVORO
In ordine al primo aspetto, nella consapevolezza di quanto il tema sia delicato, si è operato in modo che le semplificazioni, tutte concordate con il competente Ministero, riguardino esclusivamente adempimenti formali (la c.d. “burocrazia del lavoro”), nonché oneri informativi, ma non tocchino gli aspetti sostanziali della sicurezza, la cui effettività viene anzi rafforzata, in quanto la riduzione degli oneri amministrativi connessi agli adempimenti formali consentirà di liberare risorse per assicurare il bene supremo costituito dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In sintesi, “meno carta e più sicurezza”. Inoltre, le misure semplificative agevoleranno le imprese nell’individuazione degli elementi essenziali da indicare nella predisposizione della documentazione, rendendo più facile il corretto adempimento degli obblighi sostanziali (ad es. valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria) ed agevolando, nel contempo, il controllo da parte degli organi di vigilanza e la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
DISCIPLINA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
La nuova disciplina del permesso di costruire, oltre a garantire tempi certi per la conclusione dei procedimenti, elimina il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso medesimo nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; in questi casi il provvedimento deve essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 a garanzia dell’istante.
TUTELA DEL PAESAGGIO
Le innovazioni in tema di autorizzazione paesaggistica consentono una maggiore certezza del rispetto dei termini e una riduzione dei tempi di conclusione del procedimento, in virtù dell’obbligo dell’amministrazione competente, di emanare il provvedimento, una volta decorso il termine per l’espressione del parere da parte del soprintendente, che viene ridotto a 45 giorni.
TUTELA DELL’AMBIENTE
Le disposizioni in materia di ambiente semplificano una serie di procedimenti, nel pieno rispetto degli standard comunitari, al fine di assicurarne l’accelerazione, fermi restando i livelli di tutela. Le misure più significative affrontano i problemi della messa insicurezza e della bonifica, con il duplice fine di difendere l’ambiente e recuperare aree, anche ai fini produttivi. Inoltre, vengono semplificati alcuni passaggi burocratici dei procedimenti di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI
Tra le più rilevanti semplificazioni per i cittadini, si anticipano quella volta a riunire nel medesimo contesto le procedure per il cambio di residenza e per la dichiarazione relativa al pagamento della tassa sui rifiuti (evitando ai cittadini inutili peregrinazioni tra gli uffici e contribuendo alla prevenzione dell’evasione fiscale) e quella volta a consentire il rilascio in lingua inglese, su richiesta del diretto interessato, delle certificazioni dei titoli di studio.
Passando all’illustrazione analitica, il presente disegno di legge si compone di VII Capi, ciascuno relativo ad uno dei settori interessati dalla misure di semplificazione. In particolare, il Capo I detta misure in ordine agli adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro, il Capo II contiene misure in materia di lavoro e previdenza, il Capo III detta misure in materia di infrastrutture, beni culturali e edilizia, il Capo IV contempla norme in materia di privacy, il Capo V detta norme in materia di ambiente, il Capo VI contiene misure di semplificazione in agricoltura e, infine, il Capo VII detta ulteriori misure di semplificazione.
Resta confermato l’impegno prioritario dell’azione di Governo secondo cui il taglio dei costi della burocrazia per le imprese permette di realizzare riforme a risorse invariate, riduce i costi amministrativi delle imprese e libera mezzi per la crescita del Paese, anche in una prospettiva internazionale. In questo quadro di priorità di interventi si inserisce il secondo pacchetto di semplificazione contenuto nel presente disegno di legge.
CAPO I
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
• Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
Procedure per l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e per prestazioni lavorative di breve durata La norma prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, siano adottate procedure per l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro per le prestazioni lavorative di breve durata. La disposizione prevede l’individuazione di procedure semplificate che consentano l’effettivo adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria anche quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.
Ciò per evitare la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella, ove previsto, di ripetere la medesima attività di formazione riferita ad analoga attività perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato rispetto al datore di lavoro precedente, pur nel medesimo settore produttivo.
Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale
Modelli semplificati per le relazioni relative alla sorveglianza sanitaria
La disposizione prevede in particolare l’adozione di un modello semplificato per la relazione relativa alle informazioni sui dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, che non includa dati già in possesso della pubblica amministrazione. Rimangono fermi gli obblighi di sorveglianza sanitaria. La norma incide su un costo stimato di 372 milioni di euro all’anno. Il risparmio sarà stimato a seguito dell’adozione del DM attuativo
• Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione
Meno oneri e maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori
La norma, anzitutto, recepisce la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/30/CE, il cui termine è fissato al 31 dicembre 2012; tale ricezione, oltre ad evitare l’apertura di un procedimento di infrazione già preannunciato, permette di realizzare una rilevante semplificazione dell’attività amministrativa, prevedendo che le relazioni all’Unione europea sulla attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, che si forma di una parte generale, concernente la sopra citata direttiva 89/391/CEE, e diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive “speciali” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e siano presentate alla Commissione europea ogni 5 anni.
Si prevede, inoltre, la possibilità di sostituire la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze con l’individuazione di un responsabile che sovraintenda e vigili sulle attività (da indicare nei contratti d’appalto). Inoltre, la norma esclude da tale onere i servizi a rischio pressoché nullo, come quelli di natura intellettuale o le mere forniture di materiali o attrezzature, viene inoltre chiarita la nozione di uomini giorno per evitare problematiche interpretative. La norma incide su un costo stimato di circa 390 milioni di euro all’anno.
Si prevede, infine, che le imprese che operano in settori di attività a basso rischio possano sostituire il documento di valutazione dei rischi con un modello semplificato. I settori e il modello sono individuati con decreto del Ministro del lavoro, sentita la Commissione Consultiva. Rimangono fermi gli obblighi in materia di valutazione del rischio. La norma incide su un costo stimato di circa 308 milioni di euro all’anno. Il risparmio sarà stimato a seguito dell’adozione del DM attuativo.
• Semplificazione di adempimenti nei cantier
Modelli semplificati per la redazione dei documenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e altre misure di semplificazione per i piccoli lavori
Le finalità e i principi dei documenti previsti dal dlgs. 81 restano immutati e possono più efficacemente essere perseguiti attraverso modelli semplificati evitando la redazione, troppo frequente nella pratica, di documenti sovrabbondanti, molto costosi e inefficaci per guidare l’azienda nell’analisi dei rischi e ai fini della prevenzione effettiva degli infortuni nei cantieri edili. La norma incide su un costo stimato di circa 2,6 miliardi di euro all’anno (Piano operativo di sicurezza (POS) 1,32 miliardi di euro, Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) 978 milioni di euro, fascicolo 235 milioni di euro, Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) 77 milioni di euro). Il risparmio sarà stimato a seguito dell’adozione del DM attuativo
• Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche
Informatizzazione delle procedure di comunicazione e notifica: tempi più rapidi e meno oneri La disposizione utilizza l’informatizzazione già avviata dall’Inail per introdurre la telematizzazione delle procedure, delle comunicazioni, delle denunce di infortunio abbreviando i tempi, riducendo i costi ed eliminando le duplicazioni. Si prevede, inoltre, che la notifica preliminare degli insediamenti produttivi sia effettuata al SUAP. Risparmio stimato di 110 milioni di euro all’anno.
• Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Tempi più rapidi per la verifica delle attrezzature
La disposizione consente all’impresa di ridurre i tempi necessari per la sottoposizione delle proprie attrezzature alle verifiche degli organi competenti. Inail, Asl o ARPA devono comunicare entro 15 giorni dalla richiesta l’ eventuale impossibilità di effettuare la verifica. Ciò comporta vantaggi per le imprese che possono meglio programmare i tempi del ciclo di produzione, avendo certezza dei tempi necessari per l’effettuazione delle verifiche stesse.
CAPO II MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
• Semplificazioni in materia di DURC Durc per le imprese
Si stabilisce che il DURC è sempre acquisito d’ufficio; che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ha validità di 180 giorni dalla data di emissione e che non deve essere richiesto per ogni singolo contratto, mantenendo la propria validità nei confronti di tutte le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori.
• Riconduzione all’Inps delle prestazioni previdenziali gestite dall’ex IPSEMA Riconduzione all’INPS delle prestazioni previdenziali gestite dall’ex IPSEMA
La disposizione razionalizza la distribuzione di funzioni previdenziali a seguito della soppressione dell’IPSEMA e l’attribuzione delle relative funzioni all’INAIL. Con la norma le funzioni di natura previdenziale precedentemente gestite da IPSEMA vengono più correttamente attribuite all’INPS. La presente disposizione che non determina effetti sulla finanza pubblica.
• Eliminazione dell’obbligo a carico del datore di lavoro di invio all’INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale
Invio telematico delle certificazioni di infortunio da parte dei medici
La disposizione completa il processo di telematizzazione delle trasmissioni delle certificazioni di malattia, già realizzate tra medici di medicina generale e INPS, ed estende il principio della trasmissione telematica del medico certificatore anche per i casi di certificato di infortunio e di malattia professionale.
• Disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio
Buoni lavoro per i disoccupati di lunga durata
Il primo comma della disposizione estende l’utilizzo dei buoni lavoro per i disoccupati di lungo periodo anche per l’anno 2012, senza tuttavia produrre effetti sulla finanza pubblica. Il secondo comma risolve un problema di coordinamento normativo in modo da sottoporre i buoni lavoro utilizzati dall’impresa familiare al regime contributivo e assicurativo previsto dalla disciplina generale sul lavoro accessorio.
CAPO III
MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI E EDILIZIA
• Eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli
Permesso di costruire: certezza dei tempi di conclusione del procedimento.
La norma elimina il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso di costruire nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il provvedimento deve essere sempre espresso in base ai principi a garanzia dell’istante stabiliti dalla legge n. 241 del 1990
• Modifiche all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Autorizzazione paesaggistica: certezza e riduzione dei termini di conclusione del procedimento di autorizzazione paesaggistica. Procedure semplificate per gli interventi di lieve entità.
Al fine di assicurare la certezza dei tempi di conclusione del procedimento, si prevede l’obbligo dell’amministrazione competente, una volta decorso il termine, ridotto a 45 giorni, per l’espressione del parere da parte del soprintendente, di provvedere sulla domanda di autorizzazione.
• Disposizioni in materia di contratti di rete e di allegazione di atti
Le nuove norme in materia di contratti di rete tendono a favorire la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici delle imprese ad esse aderenti. Con la modifica all’art. 34 del codice degli appalti si chiarisce definitivamente che anche le imprese aderenti al contratto di rete possono essere ammesse a partecipare alle procedure di gara. Conseguentemente, la modifica all’art. 37 del medesimo codice precisa che le disposizioni sui raggruppamenti temporanei tra imprese si applicano anche alla partecipazione alle procedure di affidamento delle imprese aderenti al contratto di rete.
Con la modifica dell’art. 51 della legge notarile si prevede che le copie delle procure non debbano più essere allegate agli atti quando le stesse sono iscritte nel registro delle imprese. In tal caso saranno gli stessi pubblici ufficiali a verificare la sussistenza dei poteri mediante visura dal registro o esame delle certificazioni esibite dall’impresa.
• Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione
La norma mira ad aumentare la capacità economica delle imprese che realizzano opere pubbliche.
Vengono aumentate le percentuali massime di svincolo della garanzia fideiussoria che l’esecutore del contratto è obbligato a costituire.
Con l’introduzione dell’articolo 237-bis si consente lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione (ferma restando una quota massima del 20%) prestate a favore dell’ente aggiudicatore, per la parte corrispondente all’esercizio delle opere protratto per oltre un anno prima del collaudo. Per gli appalti già affidati alla data di entrata in vigore del presente decreto per i quali il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha la durata di centottanta giorni.
• Parcheggi pertinenziali
La disposizione amplia l’ambito di ampia applicazione della norma, recentemente introdotta, che consente il trasferimento dei parcheggi pertinenziali costruiti ai sensi della legge Tognoli. La disposizione, in coerenza con quanto previsto in materia dal d.l. “Semplifica Italia” chiarisce che il trasferimento dei parcheggi pertinenziali costruiti ai sensi della “legge Tognoli” può riguardare anche il solo vincolo pertinenziale, ipotesi frequente nella pratica.
CAPO IV
MISURE IN MATERIA DI PRIVACY
• Semplificazioni in materia di privacy
Semplificazione degli adempimenti per chi agisce nell’esercizio delle attività di impresa
La disposizione chiarisce che l’esclusione dal campo di applicazione del Codice della privacy, già prevista per il trattamento di informazioni relative alle persone giuridiche, riguarda anche l’attività di impresa esercitata in forma individuale.
Procedure semplificate per le PMI
La proposta mira ad integrare l’art. 36 del Codice privacy, che affida ad un apposito decreto interministeriale il compito di adeguare il Disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) al Codice, introducendo la possibilità di definire, con il medesimo decreto, modalità semplificate di adozione delle misure minime a favore, in particolare, di piccole e medie imprese, professionisti e artigiani, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti.
CAPO V
AMBIENTE
• Pubblicazione provvedimenti di VIA
Eliminazione di duplicazione in materia di pubblicazione del provvedimento di VIA
La norma modifica il regime di pubblicità del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale, prevedendo la sola pubblicazione dello stesso sul sito web dell’autorità competente, al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti.
• Gestione acque sotterranee emunte
Oggi le acque emunte sono disciplinate come rifiuti liquidi e non è possibile utilizzare gli impianti di depurazione esistenti che devono essere autorizzati come impianti di gestione dei rifiuti e spesso rientrano tra le opere soggette a VIA, con conseguente aggravio di procedure, ritardi di tempi di intervento e maggiori oneri. La norma proposta è coerente con il diritto comunitario.
La disposizione in oggetto riscrive la disciplina relativa alla gestione delle acque di falda nell’ambito del Titolo V del codice dell’ambiente relativo alla bonifica dei siti contaminati. Secondo la nuova impostazione, l’emungimento (ossia l’estrazione delle acque) con conseguente scarico in corpo idrico superficiale è praticabile solo ove non sia possibile riutilizzare le acque in un ciclo industriale o per il riciclo delle stesse. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso.
• Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza
La norma proposta chiarisce gli obiettivi degli interventi di bonifica e conseguentemente semplifica l’individuazione e la realizzazione delle misure più idonee per il riutilizzo dell’area senza rischi per la salute. La disposizione è coerente con il diritto comunitario, anche perché precisa il rapporto sistematico tra interventi di bonifica e regime della responsabilità per danno ambientale.
Le modifiche alla Parte VI dal Titolo V del codice dell’ambiente hanno l’obiettivo di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione, pertanto gli interventi di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica sono tutti parimenti finalizzati a tutelare la salute. In particolare, la messa in sicurezza operativa e la messa in sicurezza permanente impongono una continua verifica delle misure di tutela della salute interna ed esterna al sito tramite attività di monitoraggio.
La norma che semplifica le procedure di bonifica o di messa in sicurezza (nuovo art. 242-bis del codice dell’ambiente) mira a consentire all’operatore di affrontare gli oneri connessi alle suddette procedure senza attendere che l’intero sito sia stato bonificato, consentendogli di prendere l’iniziativa e di avere a disposizione un percorso procedimentale dai tempi ravvicinati, senza pregiudicare le esigenze di tutela sanitaria.
• Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni
Semplifica l’utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte da piccoli cantieri. La norma è coerente con il diritto comunitario perché precisa le condizioni stabilite dalle norme UE alle quali queste terre non sono rifiuti ma sottoprodotti. La disposizione è volta a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 266, comma 7, del codice dell’ambiente in materia di materiali di scavo derivanti dalle attività dei cantieri di piccole dimensioni, prevedendo che i suddetti materiali possono essere assoggettati alla disciplina dei sottoprodotti ricorrendone le condizioni le quali possono essere attestate dal produttore mediante autocertificazione. Sono, altresì, dettate disposizione semplificatorie per consentirne il trasporto.
• Materiali di riporto
Semplifica le procedure di bonifica perché chiarisce le modalità di gestione dei materiali di riporto presenti nel suolo e le condizioni alle quali non devono essere necessariamente rimossi e avviati allo smaltimento, spesso con significativi oneri economici
La disposizione chiarisce la definizione delle matrici materiali di riporto di cui all’articolo 3 del decreto legge 2/2012, come convertito dalla legge 28/2012, prevedendo che le stesse, eventualmente presenti nel suolo, sono considerate sottoprodotti fino all’emanazione del decreto che interverrà in materia. Vengono inoltre dettate specifiche disposizioni per la caratterizzazione del suolo frammisto a materiali di riporto in ipotesi di potenziale contaminazione del medesimo.
• Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale
Riduce gli oneri amministrativi, semplificando le procedure burocratiche, in materia di VIA Le norme contenute nel presente articolo hanno lo scopo di evitare che per una stessa opera il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti presso due diversi Uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le soluzioni potranno avere effetti positivi anche a livello regionale, ove la relativa legislazione assorba e ricomprenda tutte le altre autorizzazioni. Si tratta di semplificazioni a costo zero, idonee a determinare risparmi soprattutto per le imprese, anche sotto il profilo temporale.
• Accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale Riduce gli oneri amministrativi, semplificando le procedure burocratiche, in materia di AIA La norma, allo scopo di semplificare e accelerare il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, apporta modifiche al codice dell’ambiente, sopprimendo, relativamente alla VIA e alla VAS, l’obbligo di acquisire il parere dei Ministeri diversi da quelli concertanti nonché introducendo ulteriori norme di semplificazione dell’intero procedimento.
In particolare, si prevedono disposizioni semplificatorie per la verifica di completezza e correttezza della domanda da presentare per il rilascio dell’AIA.
CAPO VI
MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA
• Tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole
La norma facilita la tenuta della contabilità degli imprenditori agricoli. La disposizione consente agli imprenditori agricoli obbligati alla tenuta del registro di carico- scarico di delegare la tenuta degli stessi alla cooperativa agricola di cui sono soci.
• Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale
L’articolo reca interventi di semplificazione a vantaggio dell’attività degli imprenditori agricoli e dei lavoratori impiegati in tale settore. In armonia con le disposizioni comunitarie in materia e alla relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia, si esclude dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli che effettuano direttamente il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione. In agricoltura, si prevede, poi, la possibilità di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare. Infine, viene consentito il conferimento delle funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi di bonifica ai funzionari appartenenti all’area amministrativa dei predetti consorzi, laureati in giurisprudenza.
CAPO VII
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
• Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio
Procedure più semplici: cambio di residenza e dichiarazione per la tassa dei rifiuti nello stesso contesto. Si evitano ai cittadini inutili peregrinazioni e si previene l’evasione tributaria.Si semplificano gli adempimenti per i cittadini interessati dal cambio di residenza o di domicilio, prevedendo che anche le dichiarazioni relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi vengano acquisite contestualmente a quelle relative al cambio di residenza o domicilio. Ciò avrà effetti positivi sul corretto e sollecito adempimento dell’obbligazione tributaria e contribuirà a ridurre l’evasione fiscale
• Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese
1. Le certificazione relative ai titoli di studio e agli esami sostenuti sono rilasciate dalle Università, dagli istituti equiparati su richiesta dell’interessato anche in lingua inglese.
2. All’attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
• Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica E’ eliminato l’obbligo per gli utenti delle reti di comunicazione elettronica di affidare a imprese abilitate i lavori che realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica.
• Disposizioni in materia di prevenzione incendi
Semplificazione e coordinamento delle procedure di prevenzione incendi per le attività soggette alla direttiva Seveso
Somministrazione di cibi e bevande negli esercizi alberghieri
La norma intende eliminare, per gli esercenti alberghieri, qualsiasi ulteriore autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande ai terzi.
La norma consente agli esercizi alberghieri che abbiano già al proprio interno bar o ristorante, regolarmente autorizzato, di somministrare alimenti e bevande anche al pubblico esterno, e non soltanto alle persone alloggiate, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni o SCIA.
• Modifiche alla disciplina della conferenza di servizi
La norma modifica la disciplina della conferenza di servizi a seguito della recente pronuncia di incostituzionalità n. 179/2012.
In conformità alla pronuncia di incostituzionalità dell’art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 (sentenza n. 179 dell’11 luglio 2012) in materia di conferenza di servizi viene allungato il termine per il raggiungimento dell’intesa con le Regioni, modificata la procedura per le trattative, fermo restando che in caso di mancato raggiungimento dell’intesa, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata.
• Azione di condanna e giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori
La modifica introdotta con il comma 1 incide sul termine per la proposizione dell’azione risarcitoria cosiddetta pura, cioè non collegata all’azione di annullamento, il quale è ora ampliato da 4 mesi ad 1 anno, termine che appare maggiormente in linea con altri termini processuali previsti dal Codice come, in particolare, quello relativo all’azione avverso il silenzio (art. 31, comma 1).
Con i restanti commi si provvede ad adeguare la normativa vigente alla sentenza n. 162 del 20-27 giugno 2012 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: di alcuni articoli 133 del codice del processo amministrativo, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Consob.
Vi segnalo anche l’articolo dedicato al decreto del fare di pochi giorni fa.