Furto della documentazione contabile e fiscale: l’onere spetta al contribuente

Nel caso smarriate la contabilità o abbiate la malaugurata idea di farla scomparire vi informiamo che il il legislatore ha preso posizione affermando che è compito del contribuente attivarsi per ricostruirla e provare la legittimità e la correttezza delle detrazioni (cfr. Sent. n. 6118, depositata il 13 marzo scorso). 

In tal modo l’agenzia delle entrate mediante non ha l’onere della prova in un processo verbale di constatazione o in un accertamento di provare l’esistenza del diritto alla detrazione o deduzione di costi sul contribuente che ha subito il furto delle fatture e della contabilità.

Giova ricordare che comunque nei casi di improvvisi furti di tutta la documentazione contabile e fiscale il contribuente doveva  ricostruire la documentazione asseritamene rubata circa un anno e cinque mesi prima dell’inizio della verifica effettuata dai militari della Guardia di finanza.

Ancora quando l’Amministrazione finanziaria contesti l’indebita detrazione di fatture, spetta al contribuente l’onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l’esibizione dei relativi documenti contabili“.

Pertanto, quando il contribuente non è in grado perché gli sono stati sottratti i documenti non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per avere denunciato un furto della contabilità, non spetta all’Amministrazione finanziaria operare un esame incrociato dei dati contabili, “ma al contribuente di attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l’acquisizione, presso i fornitori, della copia delle medesime“.

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