Ecco il testo normativo della manovra d’estate che entra in vigore dal primo luglio 2009
ARTICOLO 1
Ulteriore aliquota di prodotto
della coltivazione
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere esclusivamente allo Stato il valore di un’aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4.
2. Il valore dell’ulteriore aliquota di prodotto è dovuto al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) per l’olio, nel caso in cui la quotazione media annua del Brent dell’anno di riferimento espressa in euro sia superiore almeno del 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media annua del Brent sarà determinata per ciascun anno come media delle quotazioni di fine mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per il greggio Brent Dated e convertita in euro al barile sulla base del cambio medio annuo euro/dollaro rilevato dalla Banca d’Italia;
b) per il gas, nel caso in cui la media annua dell’indice QE, di cui all’articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dell’anno di riferimento sia superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ.
3. Per gli anni successivi al 2008, le suddette quotazioni di riferimento per l’olio e il gas sono rideterminate tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell’industria con decreto del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze.
4. Verificandosi le condizioni di cui al comma 3, il valore dell’ulteriore aliquota di prodotto per l’olio e per il gas da corrispondere allo Stato si determina:
a) per le quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e per le quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare:
1) con l’aliquota del 2,1 per cento nel caso di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;
2) con l’aliquota dello 0,3 per cento per ogni punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al 10 per cento;
b) per le quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare:
1) con l’aliquota dell’1,2 per cento nel caso di incremento dell’indice di cui alla lettera a) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;
2) con l’aliquota dello 0,15 per cento per ogni punto percentuale di incremento dello stesso indice ulteriore rispetto al 10 per cento.
5. Le quantità esenti dal pagamento dell’aliquota di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono esenti anche dal pagamento dell’ulteriore aliquota di cui al comma 1.
6. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione del prelievo dell’ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina sanzionatoria, si applica quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, purché compatibile con la natura esclusivamente erariale di tale prelievo.
7. All’ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni dell’articolo 2.
ARTICOLO 2
Acconto sul valore delle aliquote
di prodotto della coltivazione
di idrocarburi
1. A decorrere dall’anno 2008, per le concessioni di coltivazioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il titolare unico o contitolare versa nel mese di novembre di ciascun anno a titolo d’acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per l’anno in corso un importo pari al 100 per cento di quanto versato per l’anno precedente.
2. Il versamento è effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni interessati secondo le rispettive quote di competenza e con le stesse modalità previste per i versamenti di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Limitatamente all’acconto relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme dovute allo Stato affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con l’articolo 5. Se per l’anno precedente è stata omessa la presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625 del 1996, l’acconto è commisurato al 100 per cento del valore delle aliquote di prodotto che avrebbe dovuto essere dichiarato con tale prospetto.
3. I versamenti in acconto relativi al valore delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinati valorizzando la produzione secondo il criterio di cui al predetto articolo 19, comma 5-bis, lettera b).
4. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto, si applica la disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di cui all’articolo 9 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. Le disposizioni del comma 4 non si applicano nel caso in cui:
a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato è inferiore a 100.000 euro;
b) quando l’acconto versato nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato è inferiore a quello dovuto, ma non inferiore al 75 per cento del valore dell’aliquota di prodotto dovuto per l’anno in corso. Ai fini del periodo precedente è effettuata secondo il criterio di cui al comma 3 la valorizzazione delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
6. Il credito risultante dall’eccedenza dell’acconto versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di ciascun ente impositore è rimborsata entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano gli stessi interessi di cui al comma 4.
7. La stessa eccedenza di cui al comma 6 può essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo nei confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente:
a) le eccedenze nei confronti dei comuni con quanto dovuto alle rispettive regioni di appartenenza;
b) le eccedenze nei confronti delle Regioni con quanto dovuto allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle società.
8. Il credito di cui al comma 6 può essere ceduto ad altro titolare o contitolare di concessione di coltivazione per essere compensato secondo quanto previsto dal comma 7.
ARTICOLO 3
Addizionale Ires per il settore energia
1. In dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 75 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle società per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti.
3. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 1 di traslare l’onere della maggiorazione d’imposta sui prezzi al consumo. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.
ARTICOLO 4
Valutazione delle rimanenze
delle imprese operanti nei settori petrolifero e del gas
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 92 è aggiunto il seguente:
« Articolo 92-bis – (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato primo uscito», anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1602/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l’opzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell’articolo 92.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell’articolo 92-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell’opzione di cui all’articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 16 per cento.
4. L’imposta sostitutiva dovuta è versata in un’unica soluzione contestualmente al saldo dell’imposta personale dovuta per l’esercizio di prima applicazione dell’articolo 92-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente può essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all’esercizio di prima applicazione dell’articolo 92-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.
5. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall’esercizio successivo a quello di prima applicazione dell’articolo 92-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:
a) le svalutazioni determinate in base all’articolo 92, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l’importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l’eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell’imposta personale sul reddito;
b) nel caso di conferimento dell’azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all’articolo 92-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l’obbligo di versamento dell’imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest’ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l’imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante dall’ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all’articolo 92, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2011.
6. Fino al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell’azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all’articolo 92-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l’imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come risultante dall’ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l’aliquota del 27,5 per cento.
7. L’applicazione dell’articolo 92-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 1, costituisce deroga ai sensi dell’articolo 2423-bis del Codice civile.
ARTICOLO 5
1. Il titolare unico ovvero il contitolare di concessione di coltivazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, conferisce allo Stato una quota, espressa in barili, pari all’uno per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione. Il conferimento è effettuato annualmente nelle forme del versamento all’Erario, a decorrere dal 2009, entro il 31 luglio, di una somma pari al valore del prodotto da conferire calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata nel periodo dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso.
2. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per la disciplina sanzionatoria si applica quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
Patrimoniale sui fondi immobiliari «familiari»
ARTICOLO 6
Istituzione fondo di solidarietà
per i cittadini meno abbienti
1. È istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti.
2. Il Fondo è alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell’articolo 27 del presente decreto;
b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi dell’articolo 2, secondo periodo, del presente decreto;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 16;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da parte di società ed Enti operanti in specie nel comparto energetico.
3. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno.
ARTICOLO 7
Istituzione della carta acquisti
1. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo comma, una carta acquisti finalizzata all’acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente decreto, il ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 1, tenendo conto dell’età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare;
b) l’ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti per la fruizione del beneficio.
3. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei Spa.
4. Il ministero dell’Economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 3, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 1, in conformità alla disciplina di cui al comma 2;
b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all’attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.
5. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all’individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 1 o all’accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l’ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal ministero dell’economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
6. Il ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6.
ARTICOLO 8
Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini Ires ed Irap
1. All’articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all’articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.».
2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell’articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo d’imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;
b) all’articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;
c) all’articolo 7, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».
4. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo d’imposta gli interessi passivi di cui al comma precedente sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti.
ARTICOLO 9
Deducibilità della variazione della riserva sinistri
1. All’articolo 111, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «pari al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti «pari al 30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;
c) le parole «il 50 per cento della medesima riserva sinistri» sono sostituite dalle seguenti «il 75 per cento della medesima riserva sinistri».
2. Le residue quote dell’ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all’articolo 111, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell’importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.
3. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 212, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo.
ARTICOLO 10
Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni
1. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 15-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al 75 per cento per l’anno 2008, all’85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi.
2. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 14 per cento per l’anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.
ARTICOLO 11
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
1. All’articolo 106, comma 3, del Testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «0,40 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi».
2. Le residue quote dell’ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del Testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.
3. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo.
ARTICOLO 12
Imposta di registro contratti di locazione immobiliare
1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di Registro di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: «ad eccezione delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell’articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972»;
b) all’articolo 40, comma 1 dopo le parole «27-quinquies) dello stesso decreto» sono inserite le seguenti: «nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999 n. 133 e dell’articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972».
2. Con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell’imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente.
ARTICOLO 13
Regime Iva delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell’articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole «, e al comma 262».
ARTICOLO 14
Disposizioni tributarie riguardanti fondi d’investimento immobiliare «familiari»
1. A partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ai fondi d’investimento immobiliare chiusi di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2, si applica un’imposta patrimoniale sull’ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all’1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l’ammontare dell’imposta patrimoniale dovuta per il periodo d’imposta e accantonata nel passivo. L’imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Per l’accertamento, la riscossione e le sanzioni dell’imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.
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Le stock option perdono le agevolazioni u Continua da pagina 33
2. L’imposta di cui al comma 1 è dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari per la maggior parte del suo patrimonio e qualora:
a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o più dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell’articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale nonché da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria;
b) e, in ogni caso, se il fondo è istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d’imposta, al di fuori dell’esercizio d’impresa, da persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari.
3. La Società di gestione del risparmio verifica la condizione di cui alla lettera a) del comma 2 al momento dell’istituzione del fondo comune. La condizione di cui alla lettera b) del comma 2 è verificata costantemente dalla società di gestione del risparmio, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti. A tal fine in caso di cessione delle quote gli acquirenti sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta alla società di gestione del risparmio, entro 30 giorni dalla data dell’acquisto, contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 2, lettera b).
4. La sussistenza delle condizioni indicate nel comma 2 determina l’applicazione dell’imposta patrimoniale di cui al comma 1 a partire dal periodo d’imposta nel quale esse si verificano.
5. Nell’articolo 7, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «una ritenuta del 12,50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento».
6. All’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:
«5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti che detengano più del 50 per cento delle quote dei fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.».
ARTICOLO 15
Abolizione di agevolazioni in materia di stock option
1. Nel comma 2 dell’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) è abrogata.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ARTICOLO 16
Cooperative a mutualità prevalente
1. Le cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del Codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile d’esercizio, così come risultanti alla data di approvazione del bilancio d’esercizio, destinano il 5 per cento dell’utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all’articolo 6, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con il ministro della Giustizia.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.
ARTICOLO 17
Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci
1. Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente:
«3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall’articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.».
ARTICOLO 18
Cooperative di consumo e consorzi
1. Al comma 460 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi».
2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo.
ARTICOLO 19
Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l’Inps e l’agenzia delle Entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso.
2. L’Inps e l’agenzia delle Entrate determinano le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.
ARTICOLO 20
Sviluppo attività di controllo
1. Nel triennio 2009-2011 l’agenzia delle Entrate realizza un piano di ottimizzazione dell’impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.
ARTICOLO 21
Partecipazione dei Comuni
al contrasto alla evasione fiscale
1. All’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai Comuni, anche per il tramite dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l’elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i Comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.».
ARTICOLO 22
Contrasto alle frodi in materia
di imposta sul valore aggiunto
1. Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di Iva nazionale e comunitaria l’agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:
a) l’analisi dei fenomeni e l’individuazione di specifici ambiti di indagine;
b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;
d) il monitoraggio dell’efficacia delle azioni poste in essere.
2. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 1 è assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l’adozione di eventuali misure cautelari.
3. Gli esiti delle attività svolte formano oggetto di apposite relazioni annuali al ministro dell’Economia e delle finanze.
ARTICOLO 23
Piano straordinario di controlli finalizzati all’accertamento
sintetico e efficientamento dell’Amministrazione fiscale
1. Nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l’esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell’articolo 32, primo comma, lettera f), del citato decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
2. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 1 è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.
3. Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 33 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 63 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 1 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L’agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d’intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano.
4. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 1 ed in attuazione della previsione di cui articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i Comuni segnalano all’agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.
5. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonché di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì l’alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il ministro dell’Economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale è in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all’incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso l’Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, con oneri a carico della Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in esubero ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. All’articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l’agenzia.».
7. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 6 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
8. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell’azionista della società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del decreto del presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il Consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell’articolo 2383-bis, terzo comma, del Codice civile.
ARTICOLO 24
Contrasto all’evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche
1. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, confermano all’Ufficio dell’agenzia delle Entrate competente per l’ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni e dell’agenzia delle Entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al titolo IV del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. In fase di prima attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei Comuni e dell’agenzia delle Entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L’attività dei Comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
ARTICOLO 25
Semplificazioni nella gestione
dei rapporti tributari
1. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l’Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
« Articolo 5-bis – (Adesione ai verbali di constatazione) – 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’articolo 41-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 54, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Case all’asta, rincari al Catasto 2. L’adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l’Ufficio delle entrate notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’articolo. 7.
3. In presenza dell’adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell’articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell’articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste.».
ARTICOLO 26
Adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali
1.In funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, a far corso dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal primo comma, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.
2. Con decreto del ministro del l’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i Comuni, in attuazione della previsione di cui articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
ARTICOLO 27
Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo
1.All’articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall’agente della riscossione, quest’ultimo ne offre la restituzione all’avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell’eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l’avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l’agente della riscossione riversa le somme eccedenti all’ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all’entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell’importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell’articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l’ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all’ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze.».
2. Le somme eccedenti di cui all’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con l’articolo 6.
ARTICOLO 28
Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo
1.All’articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da « Se» a «cancellazione dell’ipoteca»;
b) nel comma 4, le parole da «l’ultimo» a «mese» sono sostituite dalle seguenti: «nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione»;
c) il comma 4-bis è abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell’articolo 19 del citato decreto del presidente delle Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
ARTICOLO 29
Aumento valore catastali
per immobili messi all’incanto
1.All’articolo 79, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola «131», sono inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre».
ARTICOLO 30
Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in economia
1.È istituito presso il ministero degli Affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di indirizzo, consulenza, nonché di coordinamento informativo, anche mediante scambi di dati, con le principali imprese nazionali, soprattutto a partecipazione pubblica, che operano nei settori dell’energia, dei trasporti, della difesa, delle telecomunicazioni, nonché nei settori di altri pubblici servizi.
2. Al Comitato competono, altresì, anche al fine di farne oggetto di pareri al Governo, l’analisi di fenomeni economici complessi propri della globalizzazione, quali l’influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, nonché compiti di supporto alle funzioni di coordinamento degli sforzi per lo sviluppo delle attività all’estero di imprese italiane e delle iniziative di interesse nazionale all’estero.
3. Il Comitato è composto, in numero non superiore a dieci, da alte professionalità tecniche dotate di elevata specializzazione nei suoi settori di intervento, nonché da qualificati rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell’Economia e delle finanze, della Difesa, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla Segreteria generale del ministero degli Affari esteri. Il Comitato e la sua segreteria sono costituiti con decreto del ministro degli Affari esteri, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali sul loro funzionamento. Il Comitato riferisce ogni sei mesi sulla attività svolta e sui propri risultati. La partecipazione al Comitato è gratuita.