“Condivido la vostra interpretazione dello spirito della dichiarazione ISEE, mi lascia però perplesso il fatto che nel sito dell’INPS, tra i servizi online alla voce CAF, all’interno delle risposte più frequenti che riguardano l’ISEE ed esattamente la risposta Q67 del 27/02/2003, si dice che i redditi soggetti ad imposta sostitutiva non devono essere dichiarati ai fini irpef nella dichiarazione ISEE. Inoltre neanche gli straordinari in base all’ultima finanziaria essendo soggetti ad imposta sostitutiva devono essere indicati nella dichiarazione ISEE. Esiste una disposizione che chiarisca il problema?”
RISPOSTA Per quello che concerne il quesito da lei segnalatomi (n.67) a livello Legislativo (Codice Civile e TUIR) ritengo non esistano disposizioni; riprendendo il quesito da Lei segnalato non si fà riferimento a redditi che hanno scontato un’imposta sostitutiva, bensì redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ossia di quei rediti che, prima di essere percepiti dal contribuente, sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta definitivo e che pertanto non saranno più soggetti a tasazione.
I redditi invece soggetti ad imposta sostitutiva sono cosa diversa in quanto prima si arriva alla determinazione del reddito oggetto di agevolazione mediante imposta sostitutiva e poi su quest’ultimo si opta per un’imposta sostitutiva a seconda del regime prescelto.
Non è vero che il reddito non viene dichiarato, il reddito viene dichiarato nel proprio quadro (RE o RG a seconda della natura e viene determinato all’interno del modello Unico) solo che sconta un’imposta sostitutiva.
Ritengo quindi che le conclusioni riportate nel precedente quesito possano restare tali, sempre che l’INPS non disponga ESPLICITAMENTE diversamente con provvedimento ufficiale o mediante istruzioni sulle metodologie di compilazione del modello.
PS: credo che il quesito da Lei segnalatomi sia il 68, non il 67 anche se la soluzione è la stessa :-)