Decreto Dignità 2018: novità,sintesi, cosa cambia per lavoratori eautonomi, TESTO e Entrata in Vigore

dignità e lavoroIl Decreto Dignità 2018 segue lo schema degli ultimi decreti legge: 12 articoli, pochi a mio avviso e con dentro novità che hanno impatto su Split payment, licenziamenti, conratti di lavoro a tempo determinato, delocalizzazione, sanzioni, proroghe dello spesometro, e novità nel redditometro. Qui di seguito una sintesi con qualche spunto di riflessione anche alla luce del fatto che il Decreto ancora non è entrato in vigore e dovrà passare al vaglio delle due camere in parlamento.

Passiamo in rassegna ed in sintesi le novità che introduce ma prima parliamo dell’Iter approvativo per i professori di diritto pubblico che scrivono in line. Il Decreto ha bisogno della firma del Presidente della Repubblica prima di passare allo step successivo, ossia il passaggio nei due rami del Parlamento. Questi avranno 60 giorni per procedere all’approvazione definitiva. Immaginate quindi cosa resterà di questo decreto a parte i proclami… la radice cubica?
Siate speranzosi e cerchiamo di osservare con senso critico le novità e gli spunti di riflessione che introduce, perchè alcuni sono interessanti.

Contratti a tempo determinato novità

La prima novità riguarda il limite di impiego per lavoratori a tempo determinato che passa da 36 mesi a 24 mesi: c’è chi in questo vede un aumento del lavoro precario dal punto di vista della durata di lavoro e chi invece come il governo pensa che un accorciamento ed un incremento del costo contributivo del rinnovo pari allo 0,5% incentivi l’assunzione del lavoratore precario. Dai su….ma perchè continuiamo a prenderci in giro? lo 0,5% cos’è? A mio avviso rappresenta solo la premessa per poter scrivere titoloni altisonanti e proclami in piazza per dire che stanno rivoluzionando il paese dopo il malgoverno di 2 mila anni. Ma chi vi crede? Giusto quei pochi che sono rimasti con la licenzia media, ma ricordate che stanno per finire quelle generazioni.

Il limite di 24 mesi si applica al singolo contratto e anche per le successioni di contratti con pari livello e categoria intrattenuti con lo stesso datore di lavoro. I periodi interruzione tra un contratto e l’altro non si computano. Dopo i 24 mesi sarà possibile farne un altro per massimo 12 mesi ma si dovrà seguire una procedura particolare: ci si dovrà presentare presso la direzione territoriale del lavoro competente con il rappresentante sindacale ed il datore di lavoro dovrà motivare la sussistenza di particolari condizioni di esigenza, estranee all’ordinaria attività e non programmabili.

La seconda novità da segnalare riguarda l’incremento dei contributi INPS in caso di rinnovi che strano aumentati per la quota a carico del contribuente dello 0,5%.

Indovinate perchè? Perchè secondo voi?

Secondo me non tanto per incentivare l’assunzione dei lavoratori. Se lo volessero fare saprebbero veramente come farlo. La verità è che questa è una piccola tassa che fanno pagare alle imprese per finanziarie il buco dell’INPS. proprio Boeri ha detto in questi giorni che senza migranti l’NPS non andrebbe molti avanti e che il rapporto pensionato a lavoratori sarebbe 1:1.

Per i contratti a termine con orizzonte temporale maggior dei 12 mesi e comunque per quelli rinnovati si dovranno specificare tre causali per il rinnovo e oggetto di verifica e/o ispezione

  • esigenze temporanee
  • esigenze oggettive
  • incrementi temporanei come per le attività stagionali che sono interessati da picchi

Le novità varranno sia per i contratti in essere e in scadenza sia per quelli stipulati ex novo o rinnovati. Le stesse si applicheranno anche ai contratti di lavoro tempo determinato in somministrazione

La mia soluzione, facilissima ve l’ho data ma nessuno la vuole adottare: si dovrebbe prevedere un meccanismo tale per cui ogi 3 contratti a tempo determinato ne devi scegliere uno con la possibilità di licenziare il responsabile delle risorse umane in caso di mancata assunzione o l’applicazione di una sanzione pari almeno al 50% della RAL media del dipendente a tempo determinato non assunto. La furbizia ormai non esiste, dovete pagare per non assumere. Non è possibile che dopo 3 contratti e copiose selezioni, casualmente, non si trovi la risorsa da inserire nell’organico per cui o la società sta giocando sulla pelle dei lavoratori non volendosi di fatto impegnare. Possibile che il responsabile HR non ci capisca una fava? Essù, siate buonini.

Stop alle delocalizzazioni per chi ha ricevuto Aiuti di Stato

Questo elemento di novità mi piace anche se anche in questo caso la novità pesa meno del proclama, almeno il 50% in meno. Si, perchè viene sanzionato solo chi ha ricevuto un aiuto di stato e delocalizzazioni entro i 5 anni dal ricevimento del contributo. Ora, sappiamo benissimo che prima di effettuare un investimento, implementarlo e vederlo a regime ossia ripagare l’investimento iniziale almeno 2/3 anni li impiegherà. Per cui se veramente vuoi impedire la delocalizzazione a costi dello Stato allora avresti messo un termine di 10 anni.

Capisco che non puoi introdurre degli incentivi e non delocalizzare in quanto altrimenti ti sanzione la UE per aiuti di Stato ma un termine più lungo dei 5 anni si potrebbe anche dare, o no?

La sanzione comunque andrà dal 200% al 400% del contributo ricevuto e dil contributo sarà restituito ad un saggio di interesse del 5% su base annua.

Il super e l’iper ammortamento dovranno essere restituiti.

Anche in questo caso si può fare di più ma si premia il buon senso di mettere in atto una misura verso soggetti che chiaramente sono stati aiutati in modo considerevole consistenti da tutti i precedi governi e che hanno avuto anche l’ardire di portare impianti, strutture di line o staff all’estero ricercando ancora ulteriori risparmi a spese dei contribuenti italiani.

Stop alla pubblicità sui giochi e scommesse on line

Previsto il blocco degli spot pubblicitari perchè non si comprende ancora come possano essere associati Amendola e surfisti californiani in uno spot per scommesse on line.

Dal primo gennaio 2019 quindi potremmo  coltivare la speranza di non assistere più in pubblicità in prima serata su scommesse e giochi d’azzardo on line nonché anche le sponsorizzazioni e tutte le forme di comunicazione  radio TV on line etc.

Questa mi sembra una bellissima proposta tesa al rinnovamento culturale. Speriamo non sia troppo tardi. Del resto ormai sappiamo quanti danni stanno facendo. A chi non rispetta il divieto arriverà una sanzione del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità comunque di «importo minimo di 50.000 euro». Gli incassi andranno al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico. Restano le sanzioni da 100 mila a 500 mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Salve dallo stop le lotterie a estrazione differita, come la Lotteria Italia, e i contratti in essere.

Abolizione Split Payment per i professionisti soggetti a ritenuta alla fonte

Lo split payment non si applicherà nel caso delle fatture emesse dai professionisti nei confronti delle società o enti commerciali facenti parte del perimetro della pubblica amministrazione. Il problema è che mentre per i professionisti potrebbe anche sembrare un’opportunità di fatto di impiegare la maggiore disponibilità finanziaria ottenuta dal diritto a rivedersi riaccreditare l’Iva esposta in fattura, come accadeva prima dell’entrata in vigore dello Split. Da Domani tutto tornerà come prima. Attenzione però perché si dovrà attendere sempre l’entrata in vigore del Decreto che prima dovrà passare al vaglio delle camere.

Le prestazioni di servizi rese da professionisti che sono soggette alla ritenuta d’acconto Irpef non dovranno essere assoggettate ad Iva. Lo split payment pertanto L’ambito oggettivo di applicazione così facendo resta solo per le cessioni di beni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, le società quotate e gli enti e le società controllati da enti pubblici.

La disciplina si applica a tutte le tipologie di prestazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di acconto (cfr art 26 del DPR 600 del 1973).

Inoltre pensate invece a chi, nelle amministrazioni, dovrà gestire due binari diversi….

Novità Spesometro

L’abolizione dello spesometro tarda ad arrivare quando era chiaro che la fatturazione elettronica avrebbe di fatto reso inutile e costoso il mantenimento dello scadenze dell’invio dei dati e delle fatture di cui al D.L. 78 del 2010 che ha visto, come ormai molti di voi sapranno, molteplici modifiche nel corso di questi otto anni. Modifiche che sono state rincorse da noi professionisti che ci siamo trovati costretti insieme agli sviluppatori di software a interpretare norme scritte in modo talvolta criptico e la cui adozione ed implementazione ci ha esposto a sanzioni ingiustamente a mio avviso. per non parlare dello sforzo nella far comprendere ai clienti e contributi la mole di dati e le informazioni e le modalità di trasmissione variate. Il Decreto dignità quindi  tradisce le aspettative e cerca di dare un contentino, tipico di chi non ha o non vuole governare con decisione, cosa strana vista i proclami che vengono fatti alla televisione che ricordano tanto qualcuno….

Per i furbetti scordarelli è giusto ricordare che già nella legge di Bilancio 2018 era stata prevista l’abrogazione dal primo gennaio 2019 (co. 916 L. 205 del 2017) ma visto che orami leggiamo solo articoli da parte di appassionati di fisco e non di professionisti. L’abrogazione era prevista proprio con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica. Questo significa che almeno ci si aspetta uno slittamento della fatturazione altrimenti non credo che chi sta al governo non ci sentirà e ci leggerà.

Faremo una sana e dura opposizione contro provvedimenti timidi che ci danno solo dei contentini

Proroghe e modifiche scadenze Spesometro

Lo spesometro relativo al terzo trimestre del 2018 dovrà essere trasmesso entro la scadenza del 28 febbraio 2019 (precedente fissata nel 30 novembre). Nel caso abbiate presentato opzione per la trasmissione telematica con cadenza semestrale invece i termini di scadenza entro cui inviare i flussi di dati sarebbero per il primo e secondo semestre, rispettivamente e il 28 febbraio dell’anno successivo.
Relativamente allo spesometro 2018 avremo quindi che le scadenze naturali per i contribuenti trimestrali saranno:

Trasmissione trimestrale

  • I semestre: 31 maggio 2018;
  • II semestre: 30 settembre (1° ottobre per il 2018 perché il 30 è domenica);
  • III e IV trimestre: 28 febbraio 2019;

Trasmissione semestrale

  • I Semestre: 1° ottobre 2018;
  • II semestre: 28 febbraio 2019.

Vi ricordo che il Decreto dignità è stato solo firmato dal presidente della Repubblica per cui deve attender e la conclusione dell’Iter approvativo prima di entrare ufficialmente in vigore ed essere operativo. Vi invito quindi a leggere l’articolo dedicato al Decreto Dignità 2018 per verificarne l’entrata n vigore. In caso contrario restano ferme le scadenze esistenti che trovate nell’articolo dedicato alle scadenze dello spesometro.

Novità Contratto part time a tempo determinato

Qualcosa si muove ma vediamo se veramente è il solito proclama tipo le tutele crescenti che a mio avviso decrescono oppure qualcosa si fa. In effetti sia per i contratti part time e determinato che quelli di somministrazione lavoro vedono ridurre sia il numero delle proroghe sia la durata. Questo naturalmente on significa assolutamente che il datore di lavoro sarà costretto ad assumere ma solo che sarà incentivato e obbligatoria a trovare di nuovi più in fretta avendo una rotazione accelerata dei posti di lavoro precari. Per cui di primo acchito mi chiedo…ma ancora ci stanno prendendo in giro?….Vediamo di andare più a fondo e fare qualche altra riflessione su queste novità (che ancora in vigore non sono diciamocelo).

Durata contratto

Dal punto di vista della durata il massimo impiego del lavoratore con un contratto siffatto potrà durare 24 mesi durante i quali i primi 12 mesi potranno essere stipulati senza specificare alcuna motivazione mentre già la prima proroga dovrà essere giustificata da esigenze di sostituzione (maternità, congedo parentale, aspettativa, etc) queste esigenze dovranno essere oggettive e straordinarie. Gli eventi straordinari dovranno essere motivati da esigenze che riguardano andamenti non ordinari della gestione societaria e del normale ciclo produttivo o gestionale della società. Ricordo che il calcolo dei 24 mesi funziona anche se un lavoratore ha dapprima avuto un tempo determinato e dopo sia stata assunto con contratto di

Proroghe

Le proroghe che potranno essere concesse subiscono una riduzione da 5 a 4 e devono avvenire nell’arco dei 24 mesi. Le proroghe sono indipendenti dal numero dei contratti come avviene nel caso della durata.

Ricordiamo che se non intervengono altro motivazioni il superamento del numero delle proroghe o della durata determina la trasformazione automatica in contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’impugnazione dovrà avvenire non più entro 120 giorni ma entro 180 giorni dalla fine del contratto o comunque dall’interruzione (cfr Art.6, Legge n. 604 del 1966).

Entrata in vigore

Chiariamo fin da subito per gli esperti di diritto pubblico che l’entrata in vigore di questo decreto legge ha bisogno della firma del presidente della repubblica per essere operativo nonostante sia stata già approvato dal consiglio dei ministri. Dopo la firma e la pubblicazione entrerà in vigore. Al momento non abbiamo elementi ostativi alla sua firma per cui ragionevolmente dopo la firma si avvierà il passaggio tra Camera e Senato che potrà durare al più 60 giorni.

http://www.tasse-fisco.com/lavoro-dipendente/trasformazione-contratto-determinato-tempo-indeterminato-proroghe-durata-modifica/41882/

4 Commenti

  1. Buonasera,
    Sono 4 anni che ho contratti presso una azienda spa ho maturato 24 mesi al 28/09/2018 oggi proprio mi hanno fatto una proroga contrattuale di altri 3 mesi arrivando così a 27 mesi… ho maturato un diritto oppure rientro sempre nella legislazione dei 36 mesi?
    Saluti

  2. Scusate, ho letto del cambio delle leggi in merito al contratto a T. D. Io ho un contratto a T. D. nella pubblica amministrazione. Il discorso della durata massima di 24 mesi con un numero massimo di 4 proroghe dopo cui scatta l’indeterminato vale anche nella P. A. o solo per i privati?

  3. Buongiorno
    il 30 settembre mi scade il 5° rinnovo dove il primo ha data 08/09/2017 ( contratto in somministrazione), se la legge entra in vigore, l’agenzia è obbligata ad assumermi a tempo indeterminato??
    Vi ringrazio anticipatamente della risposta
    Cordiali Saluti

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