Decreto Cura Italia Sospensione Pagamento Bollette e Utenze

Il Decreto Cura Italia del 16 marzo 2020 prevede la Sospensione dei pagamenti delle utenze, per i comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19 individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020.

Sospensione pagamento bollette: cosa prevede

L’articolo demanda all’ARERA di prevedere, per i comuni maggiormente colpiti
dall’epidemia di COVID-19 individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo
2020, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di
pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle
forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale
distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione
dei rifiuti urbani.
L’ARERA disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli
avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi nonché, ove
opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle
componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Quanto al canone di abbonamento alle radioaudizioni, il versamento delle
somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in unica rata con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al
termine del periodo di sospensione.
In dettaglio, come precisato nella relazione illustrativa, l’articolo prevede che – in
relazione a quanto previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 – nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento
del contagio indicati nell’Allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020 – l’Autorità
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), disponga con propri
provvedimenti la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di
pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia
elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti
canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (comma
1).
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA, ex Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico – AEEGSI, originariamente Autorità per
l’energia elettrica e il gas – AEEG) è un organismo collegiale indipendente, istituito con
la legge 14 novembre 1995, n. 481, avente funzioni di regolazione e controllo nei settori
dell’energia elettrica, del gas, nonché del sistema idrico e dei rifiuti. Queste ultime due
competenze regolatorie sono state attribuite all’Autorità successivamente alla sua
istituzione, rispettivamente con il D.L. n. 201/2011 (articolo 21, comma 19 e successivo
il D.P.C.M. attuativo 20 luglio 2012) e con la Legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017,
articolo 1, commi 527-530).
L’azione dell’Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, a garantire la
promozione della concorrenza e dell’efficienza, ad assicurare la fruibilità e la diffusione
dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di
qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri
predefiniti, nonché a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
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Per approfondimenti sull’istituzione, i componenti, l’indipendenza e autonomia, le
competenze, la trasparenza del processo decisionale e l’attività internazionale
dell’ARERA, si rinvia al relativo sito istituzionale.
Si fa presente come l’intervento normativo ricalchi uno schema già adottato dal
legislatore per fornire sostegno alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, quali
ad esempio gli eventi sismici.
Si veda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il comma 2 dell’articolo 48 del D.L. n.
189 del 2016 che ha previsto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative
alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 ottobre 2016 e
del 18 gennaio 2017.
In attuazione di quanto sopra disposto l’Autorità di regolazione per i settori dell’energia
elettrica, dell’acqua e del gas, ha adottato una serie di deliberazioni (Deliberazione 27
ottobre 2016, n. 618/2016/R/com, la Deliberazione 18 aprile 2017, n. 252/2017/R/com e
la Deliberazione 20 novembre 2018, n. 587/2018/R/com).
Con riferimento all’ambito territoriale di applicazione della disposizione, si ricorda che
l’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, recante ulteriori misure attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, identifica i seguenti Comuni (cd “zona rossa”):
1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione
D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.
2) Nella Regione Veneto: Vò.
Con riferimento ai predetti Comuni il citato DPCM, allo scopo di contrastare e contenere
il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, adotta specifiche misure di
contenimento (articolo 1).
Per il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – in corso di esame parlamentare
ai fini della sua conversione in legge – e con particolare riferimento all’articolo 3, che
costituisce la base normativa del predetto DPCM, si rinvia al relativo dossier di
documentazione.
L’ARERA, con propri provvedimenti da adottare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge, disciplina altresì le modalità di
rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento
sono stati sospesi. Eventuali oneri derivanti potranno essere coperti, ove
opportuno, nell’ambito delle componenti tariffarie, attraverso specifiche
modalità individuate da ARERA (comma 2, primo periodo).
Con le bollette dell’energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima,
commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del
contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per
attività di interesse generale, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche
rinnovabili: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, di natura parafiscale,
introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi. Gli oneri generali sono
applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all’interno dei servizi
di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza.
Dunque, gli interventi per il settore energetico risultano in gran parte supportati da risorse
che non costituiscono propriamente oneri a carico del bilancio dello Stato, perché
A.S. n. 1746 Articolo 4
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effettuati tramite finanziamenti derivanti da somme, a carico degli utenti, raccolte
attraverso alcune componenti della bolletta elettrica per la copertura degli oneri generali
di sistema.
Gli oneri di sistema, cui corrisponde circa il 20% della spesa di energia elettrica di una
famiglia tipo, a partire dal 2018 (delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel) sono
composti da due componenti, a loro volta articolate in sotto componenti a destinazione
specifica:
– ASOS, con cui si finanziano principalmente le rinnovabili e pari all’85% del totale degli
oneri di sistema;
– ARIM, pari al restante 15%, con cui si finanzia l’efficienza energetica e altre esigenze
del sistema elettrico, tra le quali le misure di compensazione territoriale (AmctRIM).
Per un approfondimento sugli oneri di sistema e le relative componenti tariffarie, si veda
anche la sezione dedicata del sito istituzionale dell’ARERA.
Per ciò che concerne il versamento delle somme oggetto di sospensione relative
al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, si dispone che lo
stesso avvenga, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la
prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di
sospensione (comma 2, secondo periodo). In tal modo, viene assicurato il
versamento dello stesso entro il medesimo esercizio finanziario.
Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio
televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i
familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
Con l’articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016):
– è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso
in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una
persona ha la propria residenza anagrafica;
– i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento
del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica.
Questi utenti, quindi, non potranno più pagare tramite bollettino postale.
Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia
dove è presente un apparecchio televisivo.
Si ricorda infine che i commi 355 e 356 della legge di bilancio 2020 hanno innalzato, a
regime, a € 8.000 annui la soglia reddituale prevista ai fini dell’esenzione dal pagamento
del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore di soggetti di età pari o
superiore a 75 anni.
La disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

https://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/decreto-cura-italia-16-marzo-2020-p-iva-mutui-affitti-famiglie-bonus-assegno/48920/

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