Canone RAI 2020: cosa cambia e quali Novità

La Legge di Bilancio 2019 introduce alcuni importanti modifiche alla disciplina del Canone RAI che vediamo nel seguito prendendo a riferimento direttamente il testo di legge definitivo approvato in Senato e ripassato alla Camera dei Deputati

Viene confermato  a regime, l’importo di € 90 dovuto per il canone RAI per uso privato, già fissato per il 2017 e il 2018.

Il comma 57 stabilizza la previsione – già vigente per il 2017 e il 2018 – secondo cui la metà delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI (c.d. extra gettito) è riversata all’Erario, confermandone anche le finalizzazioni, tra cui l’ampliamento sino a € 8.000 della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone per gli ultrasettantacinquenni.

In particolare, quanto all’importo di € 90 definitivamente fissato per il canone RAI per uso privato, il comma 56 estende agli anni successivi quanto già previsto per il 2017 e il 2018 dall’art. 1, co. 40, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), come modificato dall’art. 1, co. 1147, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018).

A tal fine, novella ulteriormente il citato art. 1, co. 40, della L. 232/2016.

Si ricorda che, a decorrere dal 2014, l’importo del canone è stato definito a livello legislativo (e non più con decreto del Ministro delle comunicazioni, come previsto dall’art. 47, co. 3, del d.lgs. 177/2005) e che, a partire dall’introduzione delle nuove modalità di riscossione, con l’addebito dello stesso nella bolletta elettrica (art. 1, co. 152 e ss., della L. 208/2015-L. di stabilità 2016), è stata avviata una progressiva riduzione del suo importo.

In particolare, per il 2016 la misura del canone è stata fissata dal medesimo art. 1, co. 152, della L. 208/2015 in € 100 (a fronte di € 113,50 dovuti negli anni dal 2013 al 2015), mentre per il 2017 e il 2018 – come già detto – è stata pari a € 90.

Relativamente alla destinazione a regime del c.d. extra gettito, il comma 57 novella, invece, l’art. 1, co. 160, della L. 208/2015.

L’art. 1, co. 160, della L. 208/2015 – come modificato, da ultimo, dall’art. 57, co. 3-bis, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – ha previsto che, per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. extra gettito) – derivanti dalle nuove modalità di riscossione del canone, con l’addebito dello stesso nella bolletta elettrica – dovevano essere riversate all’Erario per una quota pari al 33% del loro ammontare per il 2016 e del 50% per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate:

  • all’ampliamento sino a € 8.000 della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni.

Al riguardo, infatti, si ricorda che l’art. 1, co. 132, della L. 244/2007 (L. di stabilità 2008) – come modificato dall’art. 42, co. 2-bis, del D.L. 248/2007 (L. 31/2008) – ha abolito, a decorrere dal 2008, il pagamento del canone di abbonamento alla televisione (esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito) per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a € 516,46 per tredici mensilità (€ 6.713,98 annui), senza conviventi.

La soglia è stata elevata, per il 2018, ad € 8.000 (annui) dal DI 16 febbraio 2018, che ha destinato a tal fine € 20,9 mln, provenienti da parte delle risorse accertate quale extra gettito relativo al canone RAI per il 2017. Le relative modalità attuative sono state definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018;

  • al nuovo Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, destinato al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, fino ad un importo massimo di € 125 mln in ragione d’anno;
  • al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (di cui all’art. 1, co. 431, della L. 147/2013).

La restante parte dell’eventuale extragettito è assegnata alla RAI.

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