La legge 244/2008, art.48, comma 1 (di seguito “finanziaria 2008“) ha eliminato la possibilità di dedurre extracontabilmente ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, altre rettifiche di valore ed accantonamenti e spese relative a studi e ricerche che sino al periodo di imposta 2006 sono stati dedotti utilizzando il quadro EC in dichiarazione Unico.
L’imposta sostitutiva permette il totale allineamento dei minori valori fiscali ai valori civilistici e conseguente svincolo delle riserve di patrimonio (Cfr. D.P.R. 917/1986, art.109, comma 4, lettera b), ante Legge finanziaria 2008).
Tralasciando le ipotesi di riallineamento normale e di liberazione del vincolo sulle sole riserve mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’1%, la norma stabilisce che l’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b, del Testo unico delle Imposte sui Redditi (di seguito TUIR: [1] Cfr D.P.R. 917/1986, art.176, comma 2-ter: “I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.”) può anche essere recuperata a tassazione mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, con aliquota del:
- 12% sull’ammontare dei magiori valori fino a 5 milioni di Euro;
- 14% sull’ammontare dei maggiori valori superiori a 5 milioni di Euro e inferiori a 10 milioni di Euro;
- 16% sull’ammontare dei maggiori valori superiori a 10 milioni di euro.
Il montante su cui applicare l’imposta è dato dai maggiori accantonamenti precedentemente dedotti, mediante il quadro EC, e pari a 40,09 mln/€ nel caso di Inglease e 3,03 mln/€ nel caso di Operleasing.
A fronte di questi elementi le due società hanno imposte differite rispettivamente pari a 11,02 mln/€ e 0,83 mln/€.
Il primo effetto conseguente alla scelta del riallineamento totale sarà lo storno del fondo imposte differite complessivamente accumulato sulla eccedenza oggetto di imposta sostitutiva, l’evidenziazione del debito relativo all’imposta sostitutiva e per la differenza la rilevazione di una rettifica delle imposte differite in conto economico.
Qualora le società procedessero in autonomia ad affrancare le imposte differite il pagamento delle imposte sostitutive sarebbe pari a 6,10 mln/€ nel caso di Inglease e 0,36 mln€ nel caso di Operleasing, per un totale pari a 6,46 mln/€.
Qualora si procedesse alla fusione dei due soggetti la confusione dei patrimoni, e con essi le relative imposte differite, l’imposta sostitutiva sarebbe pari a 6,58 mln/€; il maggiore differenziale rispetto al caso precedente è dato dal maggiore montante complessivo a cui sono applicati gli scaglioni e pari a 0,12 mln/€.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, secondo la seguente metodologia:
- I rata, pari al 30% dell’imposta sostitutiva;
- II rata, pari al 40% dell’imposta sostitutiva;
- III rata, pari al 30% dell’imposta sostitutiva.
Sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi stabiliti nella misura fissa del 2,5% su base annua.[1]
Gli effetti fiscali del riallineamento conseguenti al pagamento dell’imposta sono disciplinati si sostanziano nella possibilità di operare maggiori ammortamenti a partire dal periodo di imposta in cui è stata operata l’opzione per il pagamento dell’imposta sostitutiva.
Aggiornamento 2011: vi ricordiamo che il 16 giugno 2010 è in scadenza la seconda rata per il pagamento dell’imposta sostitutiva se avete optato per la rateizzazione.