Sospensione versamenti ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero: cosa prevede
L’articolo 8 sospende fino al 30 aprile 2020 i termini per gli adempimenti e i
versamenti di ritenute, contributi e premi posti a carico delle imprese operanti nel
settore turistico-alberghiero sul territorio nazionale; contestualmente si
dispone l’effettuazione di tali versamenti in un’unica soluzione entro il 31 maggio
2020.
Più in dettaglio, il comma 1 sospende, dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020,
per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour
operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato:
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro
dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui
compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, previste, rispettivamente,
dagli articoli 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973, che i predetti soggetti operano
in qualità di sostituti d’imposta (lettera a)); - i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
(lettera b)).
Il comma 2 prevede che i predetti versamenti sono effettuati, senza applicazione
di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Esso
esclude altresì il rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Il comma 3 stabilisce che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio
e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nei comuni interessati dal contagio (così come individuati nell’allegato
1 al DPCM 1° marzo 2020) restano ferme le disposizioni (articolo 1, comma 3 del
decreto MEF 24 febbraio 2020) che consentono ai sostituti d’imposta di non
operare le ritenute alla fonte per periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il
31 marzo 2020 (periodo stabilito dal dall’articolo 1, comma 1 dello stesso DM 24
febbraio 2020).
Tale sospensione si applica alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti
dallo Stato (articoli 23, 24 e 29 del DPR, n. 600/1973).
Il richiamato Allegato 1 elenca i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento
del contagio. Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c)
Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano;
i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: a) Vo’