Chi deve presentare lo spesometro trimestrale
Per quello che concerne l’ambito soggettivo di applicazione il nuovo spesometro o anche conosciuto come comunicazione dei dati delle fatture emesse o ricevute aventi ad oggetto operazioni rilevanti ai fini Iva (che non significa solo quelle imponibili intendiamoci) comprese anche le eventuali bollette doganali
I dati minimi da indicare per le fatture attive o vendita sono la partita iva del cedente o prestatore del servizio mentre per quelle passive la partita iva del cessionario o del committente. Tutte le fatture devono essere comunicate insieme alla data di emissione.
Per le fatture con importo inferiori a 300 euro è possibile optare per un documento riepilogativo seppur tuttavia viene comunque richiesta l’indicazione del numero del documento riepilogativo, la somma degli imponibili e delle imposte Iva distinte eventualmente secondo diverse aliquote
Sono obbligati alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute i soggetti passivi ai fini IVA ad esclusione per quelle che hanno optato per il regime fiscale agevolato previsto per le società sportive dilettantistiche ed assimilate di cui alla legge n. 398/1991 e per le quali si rende necessario trasmettere solo quelle attive di vendita.
Altri casi di agevolazione sono previsti per le Amministrazioni pubbliche e autonome obbligate alla trasmissione delle sole fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla pubbliche amministrazioni e dai consumatori finali che non siano già state acquisite tramite il Sistema di Interscambio.
Per le società fallite o in liquidazione coatta amministrativa i liquidatori inviare solo le operazioni successive alla dichiarazione di fallimento.
Esclusioni o esenzioni dallo spesometro: chi resta fuori
La prima causa di esclusione riguarda i soggetti che non sono titolari di una partita iva. Sono esclusi dall’adempimento in epigrafe i contribuenti che aderiscono al regime forfettario dei minimi o quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità.
Anche i soggetti che aderiscono alla collaborazione volontaria con l’agenzia delle entrate presentando opzione ex dal D.Lgs. n. 127/2015 non dovranno compilare lo spesometro perché di fatto lo inviano già, sempre in virtù del principio secondo cui l’agenzia delle entrate non può richiederti di inviare dati di cui è già in possesso.
Sono esclusi anche i produttori agricoli situati nelle zone montane così come definite nell’art. 9 del DPR n.601/1973;
Scadenze
nel seguito le nuove scadenze modificate a seguito dell’entrata in vigore il 13 luglio scorso del Decreto Dignità e nel seguito riepilogate
Periodo | Scadenza fino al 13 luglio | Scadenza dal 14 luglio 2018 |
Primo Trimestre 2018 | 31-mag | 31-mag |
Secondo Trimestre 2018 | 16-set | 16-set |
Terzo Trimestre 2018 | 16-set | 28-feb |
Quarto Trimestre 2018 | 28-feb | 28-feb |
Primo semestre 2018 | 16-set | 30-set |
Secondo semestre | 28-feb | 28-feb |
Resta ferma la scadenza del 10 aprile per il flusso delle operazioni relative all’anno di imposta 2016.
Preparatevi però fin da subito a recepire le nuove specifiche tecniche dello spesometro per le operazioni relative al periodi di imposta 2017 che trovate nel provvedimento che potete scaricarvi in calce all’articolo. Vi ricordo che nei provvedimenti non troverete scritto spesometro ma dovrete fare riferimento all’articolo 21 del DL 78 del 2010 che invece di spesometro parla di “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”.
I soggetti obbligati alla presentazione dello spesometro sono tutti i soggetti passivi di imposta Iva per cui dai lavoratori autonomi ai, alle società semplice, ditte individuali, SRL, SRLs, SPA, SNC, SAPA, società in accomandita, SPA quotate e non, ECCETTO alcuni soggetti identificati dalla norma esplicitamente che sono prima di tutti gli aderenti al regime forfettario dei minimi sia quello ex DL 190 del 2014 sia quello del 98/2011.
Saranno esonerati anche i produttori agricoli situati nelle zone montane come inquadrati dall’art. 34 comma 6 del D.P.R. n. 633/72 nonché le amministrazioni pubbliche e autonome nonché gli enti ad esse equiparati di cui all’art. 1 comma 2 della Legge n. 196/2009;
Sono esonerati i soggetti che optano per la trasmissione delle fatture e dei corrispettivi telematici all’agenzia delle entrate come previsto dall’articolo 1 del D.Lgs n. 127/2015 perchè in pratica già inviano tutto il set informativo di dei richiesto dallo spesometro per cui sarebbe una duplicazione di adempimenti..
Alcuni di voi saranno saraobbligati rispettivamente a reperire e trasmettere e quali invece sono opzionali, quali i vantaggi connessi all’esercizio della facoltà per la comunicazione periodica dei dati 2017 e le fatture, quali soggetti sono obbligati e quali sono le specifiche tecniche da adottare le scadenze da rispettare dopo il passaggio del Decreto Mille proroghe che ha modificato i termini di presentazione e la periodicità.
Comunicazione periodica dati fatture e liquidazioni Iva 2017
Prima di tutto questa comunicazione è più frequente con maggiori dati ed è facoltativa solo per alcuni soggetti che potranno accedervi per cui a fronte dell’opzione il Legislatore fa corrispondere alcuni vantaggi la cui importanza la dovrete valutare singolarmente caso per caso.
Alcune società ne troveranno giovamento altre si esporranno a rischi sanzionatori per cui preferiranno presentare solo lo spesometro e nel frattempo ottimizzare i processioni amministrativi interni di fatturazione attiva e passiva per no esporsi da soli all’applicazione di sanzioni inviando tutti i flussi delle fatture e attive e dei corrispettivi telematicamente.
Per altre consisterà solo nella predisposizione di flussi mediante una estrazione dai sitemi gestionali contabili interni che nulla costerà loro se non un impegno nella fase di implementazione del flusso di dati e strutturazione delle query. Nel seguito i vantaggi offerti dal legislatore per chi aderisce pur non essendone obbligato.
I vantaggi della trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi giornalieri per chi non è obbligato
In ordine di importanza a mio avviso
- Non dovrete presentare lo spesometr0 2017 in quanto i dati contenuti nella comunicazione periodica Iva li compenetrano già.
- Non dovrete compilare comunicazione dei costi verso paesi a fiscalità privilegiata, black list o non white list e nemmeno con San Marino a differenza di quanto avveniva con il modello unico polivalente.
- Si potrà accedere al diritto di vedersi rimborsare i crediti Iva Vs l’erario per primi rispetto a chi non la presenta ed entro un termine massimo di 3 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
- I termini di accertamento saranno ridotti di un anno e qui mi sento di dire che questo rappresenta la maggiore falla della norma in quanto un solo anno non induce certo ad aderire come anche il rimborso del credito Iva in un momento storico dove i tassi di interesse sono prossimi allo zero%.
- Sicuramente avremmo un successivo efficientamento della gestione amministrativa perchè da una parte gli uffici saranno costretti a rispettare termini di caricamento, registrazione e trasmissione sempre più serrati e dall’altra parte si spinge verso la maggiore automazione dei processi amministrativi.
- Questo però potrà essere valido maggiormente per le società che lavorano merci e producono beni, con dei magazzini ed i cui processi contabili sono automatici ma per chi effettua prestazione di servizi la vedo dura aderire e anche per chi non ha una gestione così automatica.
- Altro microscopico beneficio comunque consiste nell’esenzione dalla registrazione delle fatture attive emesse e delle fatture passive di acquisto che è la naturale conseguenza dell’automazione della gestione del ciclo passivo ed attivo.
- Non dovrete nemmeno richiedere alcun visto di conformità in presenza di crediti tributari oltre 15 mila euro per cui al più potete risparmiare qualcosa in sulla parcella del dottore commercialista o della società do revisione che dovrebbe essere pagata per farlo.
- I contratti con le società di leasing no dovranno essere trasmessi
Software compilazione e controllo spesometro 2017 e liquidazioni periodiche Iva
Leggi anche: Nuova Comunicazione Liquidazioni trimestrali Iva
Agevolazioni per chi tramite telematicamente i dei delle fatture e dei corrispettivi giornalieri
Il Legislatore mette a disposizione un credito di imposta per lo sviluppo e l’adeguamento dei sistemi informativi finalizzato alle trasmissioni telematiche valido ai fini Irpef, Ires ed Irap pari al costo sostenuto e da indicare nel modello unico a partire dal primo gennaio 2018. Il credito è disciplinato dall’art. 21 ter del Decreto Legislativo n. 78 del 31.05.2010. Il credito di imposta è pari a 100 euro ma solo per i soggetti con volume d’affari inferiore a 50 mila euro. Dopo questo enorme incentivo ci possiamo anche salutare direi.