Disciplina del riporto delle perdite fiscali fino a quando non entrerà in vigore la nuova manovra economica 2012 2014
Attualmente le imprese che giugno alla chiusura dell’anno di imposta maturando una perdita fiscale (che non è la perdita civilistica da bilancio di esercizio) possono portare nel quadro RS del modello Unico le perdite fiscali ed utilizzale a diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri fino al quinto anno successivo dall’anno di generazione della perdita.
Caso a parte nel caso di perdite maturate nei primi tre anni della nascita delle aziende a cui è data la facoltà di riportare illimitatamente le perdite nei redditi imponibili futuri.
Con la nuova manovra invece viene stabilito che la perdita di un periodo d’imposta potrà essere utilizzata in misura non superiore all’ottanta per cento (80% del reddito) del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Attuale disciplina del riporto delle perdite fiscali nell’Ires
L’articolo 84 del Tuir infatti dispone al comma 1 che la perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5 (2). Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80. Comma 2) Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Comma 3) Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora: b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all’esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Soggetti con utili esenti
Resta fermo il discorso che le perdite non abbattono gli utili già esenti da imposta, tuttavia sono diminuite dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’articolo 87 relativo alle plusvalenze esenti, ossia nei casi della PEX per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’ articolo 109, comma 5. La differenza che eventualmente sarà originata potrà essere utilizzata in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80 del Tuir.
Il quadro delle perdite di Unico
Nel box sotto trovate il quadro dove riepilogare l’utilizzo delle perdite e che nel caso entrasse in vigore il nuovo articolo della Manovra subirebbe delle modifiche.
Tassazione Rendite finanziarie Manovra Economica 2012