La Manovra correttiva 2017 ha creato un bel problema e molti dubbi per via della riduzione del termine per l’esercizio della detrazione IVA sulle fatture di acquisto ricevute dopo il termine del 15 gennaio. In estrema sintesi si afferma che la detrazione dell’Iva deve essere esercitata al più nell’anno di esigibilità.
La domanda che necessità di una chiara risposta è naturalmente il termine entro cui posso effettuare la detrazione dell’Iva per quelle operazioni a cavallo d’anno ossia effettuate nel 2017 ma la cui fattura viene ricevuta nel 2018.
Il Legislatore si trova a dover recepire quanto contenta nella Direttiva UE 112 del 2006 e più precisamente agli arti a livello comunitario sugli articoli 168 e 178 ma fa un errore. Il legislatore non si rende conto, anche se ne avrebbe tutti mezzi per saperlo, che in un mondo ideale dove tutti applicano la fatturazione elettronica questo sarebbe possibile; ma in Italia solo una piccola percentuale utilizzano questi meccanismi di fatturazione elettronica che riescono ad emettere fattura al momento e senza ritardi rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.
Sempre a mio modestissimo avviso e parlo da ignorante, si sono resi conto che seppur con tutti questa mole di dati che ci stanno facendo trasmettere facendoci restare al lavoro fino alle 22 di sera non stanno avendo gli effetti sperati per via dei disallineamenti che si vengono creare incrociando i dati dello spesometro e delle liquidazioni Iva periodiche tra clienti e fornitori che non quadrano e quindi spingono sull’acceleratore per avere uno strumento comodo comodo per farlo. Peccato ma non sarà possibile e chi andrà in questa direzione secondo me non resterà a lungo su quella poltrona :-)
Per le prestazioni di servizi ricordo inoltre che il termine dell’emissione della fattura può essere traslato ad un momento successivo a quello di ultimazione del servizio e più precisamente al momento del pagamento per cui almeno per i servizi questo disallineamento potrebbe esserci sempre.
Termine di Scadenza della detrazione Iva
Premetto che la detrazione dell’Iva prescinde dalla regolarità formale della presenza o meno di questa nella dichiarazione Iva e questo è ormai un principio definito anche nella giurisprudenza oltreché nella prassi.
Il termine entro cui effettuarla poi può essere la liquidazione Iva (mensile o trimestrale ) o anche direttamente nella dichiarazione dei redditi – Modello Iva. Quest’ultimo rappresenta l’ultimo momento utile per richiedere l’Iva a credito. Quest’ultimo è stato ridotto di un anno. Infatti fino a prima della Manovra correttiva 2017 poteva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto mentre ora è al più nella dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.
Una cosa però è il diritto all’esercito della detrazione definito nell’articolo 19 del DPR 633 del 1972 ed una cosa sono i termini definiti nell’articolo 25 che indicano i termini di annotazione delle operazioni nei registri entro la data di ricezione della fattura e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Se la fattura viene ricevuta nel dicembre 2017 il diritto alla detrazione Iva deve essere esercitato nella liquidazione Iva del 16 gennaio 2018. Laddove così non fosse l’Iva potrebbe comunque essere detratta al più entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto ossia il 3o Aprile 2018.
Sembra quindi eccedente quanto richiesto dalla norma comunitaria prevedere a livello nazionale l’osservanza dell’obbligo di registrazione di ciascuna fattura anteriormente alla liquidazione periodica di competenza e al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita all’anno di ricevimento della fattura stessa.
Da una parte il diritto è sorto nel 2017 e da una parte la fattura è stata registrata, in quanto ricevuta, nel 2018.
A mio modesto avviso l’agenzia delle entrate dovrebbe chiarire che la registrazione della fattura debba essere eseguita anteriormente all’inizio delle attività di verifica fiscale e non addirittura entro entro l’anno della dichiarazione entro cui il diritto alla detrazione è sorto perchè risulta troppo restrittiva oltreché di difficile applicazione pratica. Basti pensare alle piccole o micro imprese italiane il cui sistema di fatturazione è ben lontano dall’essere automatico per via dei costi di implementazione e per il ridotto grado di innovazione tecnologica.
Un’interpretazione estensiva e anche di buon senso potrebbe portarci a ritenere che la detrazione Iva debba essere effettuata entro la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui la fattura ricevuta è stata anche registrata.
Nel seguito quindi abbiamo le seguenti soluzioni o interpretazioni a cui l’agenzia delle entrate dovrebbe dare una risposta chiara non perseguendo solamente il fine di massimizzare o semplificare la sua attività di accertamento fiscale ma dovrebbe calare e recepire la normativa comunitaria nella realtà e renderla attuabile.
Rispetto quindi di fatture a cavallo d’anno, ossia relative ad operazioni effettuate nel 2017 ma ricevute oltre il 15 gennaio 2018, potremmo avere:
- Interpretazione restrittiva: 30 aprile 2018 ossia la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa l 2017 facendo prevalere l’anno di origine del diritto alla detrazione (difficilmente attuabile); disposizione relativa all’articolo 19 del DPR n.633 del 1972
- Interpretazione ragionevole: 30 aprile 2019 ossia la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui la fattura è stata ricevuta e registrata; interpretazione relativa all’art. 25 del DPR n. 633 del 1972.
La prima soluzione è quella a cui tenderà molto probabilmente il legislatore che così fscemo nella sua mente potrà incrociare facilmente i dati in modo automatico. Peccato che si troverà davanti come al solito una massa di dati che non quadreranno.
Novità: trovate pubblicato il nuovo articolo con i chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate in merito ai termini entro cui poter registrare una fattura non perdendo il diritto alla detrazione Iva. Nel seguito il link alla guida gratis
Cosa Cambia con la fatturazione Elettronica ed il DL Fiscale 2019
Con il DL fiscale 119/2018 e la fatturazione elettronica cosa cambia nella detrazione Iva? In sostanza sarà prevista la possibilità di portare in detrazione le fatture ricevute e registrate in contabilità entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione mentre prima era solo fino alla fine del mese di riferimento.
Inoltre viene abolito l’obbligo di numerazione o protocollazione progressiva delle fatture passive nel registro IVA acquisti in quanto a numerazione viene data a monte dallo SDI. Prima invece si dovevano numerare in ordine progressivo le fatture acquisto.
Come risponde il mercato: comunicazioni ufficiali ai fornitori
Il problema ora sarà il coordinamento tra clienti e fornitori che potrebbero adottare interpretazioni differenti il che si traduce nella richiesta di fatture in tempo utile per la liquidazione di gennaio 2018.
Il mercato risponde tutelando il proprio diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti e per evitare possibili sanzioni inviando delle comunicazioni standard ai propri fornitori in cui in estrema sintesi gli intimano di consegnargli eventuali fatture per operazioni relative all’anno precedente altrimenti potranno richiedere loro spettante. In pratica gli si chiede di inviargli le fatture per vendita di prodotti o prestazioni di servizi entro il 10 o 15 gennaio, in tempo utile per poter considerare quell’Iva nella liquidazione del mese di dicembre che si deve effettuare entro il 16 gennaio dell’anno successivo, ultimo mese utile disponibile.
Emissione autofattura
Laddove non la riceveranno potrebbero a quel punto trovarsi costretti ad emettere una autofattura entro i 30 giorni successivi in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, lettera a del D.Lgs. n.471 del 1997.
L’esigenza di chiarimenti da parte dell’agenzia delle entrate è più che mai una necessità per scongiurare il caos che sta emergendo in questi giorni e che vedrete si protrarrà. Speriamo tutti l’Ade faccia uno sforzo interpretativo che vada al di là del mero dato letterale.
Sezionali contabili: una possibile soluzione
Nel frattempo manteniamo traccia delle operazioni e fatture che pevengono dopo la data dell’ultima liquidazione di dicembre potrebbe essere quella di istituire dei sezionali contabili nei registri Iva. In tal modo si potrebbe aver una chiara evidenza dell’Iva a credito maturata per le fatture relative ad operazioni di competenza dell’anno passato la cui fattura è pervenuta in ritardo.
Conguagli nell’anno successivo
Altra possibile soluzione per ridurre i problemi potrebbe essere quella di prevedere delle operazioni di conguaglio. Laddove infatti il corrispettivo non sia definibile entro tale termine si potrebbe intanto prevedere una fatturiamo e per un importo minimo e poi regolare tramite conguaglio la parte residua nell’ano successivo. Logico che questo dovrebbe essere previsto contrattualmente.
Riferimento normativo
Articolo 2 del D.L. n. 50/2017 – Manovra correttiva 2017