Nella nuoca formulazione e predisposizione del bilancio secondo il nuovo standard xbrl a partire dai bilanci sono state date alcune possibilità tra cui quella di non procedere alla rilevazione delle perdite di valore subite dalle attività di natura finanziaria per effetto della crisi economica.
A tal fine potete scaricare il Nuovo bilancio in formato XBRL: scarica il software
Chi compila il nuovo bilancio Xbrl: i soggetti obbligati alla compilazione
Il provvedimento introdotto con il D.Lgs. n. 173 del 2008 ha recepito la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006 n. 2006/46/Ce introducendo le seguenti modifiche:
L’articolo 2435-bis, numeri 1) e 2) che disciplina i parametri per la definizione dell’obbligo e dei requisiti per la redazione del bilancio abbreviato (e di conseguenza anche per la nomina del collegio sindacale) sono stati modificati. Compilare il bilancio abbreviato è una facoltà concessa al contribuente in quanto gli permette di redigere il bilancio e la nota integrativa con una minore quantità di informazione di dettagli e anche di non compilare la relazione sulla gestione a carico degli amministratori.
L’articolo 2427 conosce due nuovi punti: il 22-bis ed il 22-ter, comma 2 che come sappiamo descrive i contenuti richiesti per la redazione della nota integrativa.
I nuovi limiti per la redazione del bilancio abbreviato e per la nomina conseguente del collegio sindacale sono identificati come abbiamo visto dall’articolo 2435-bis e prevedono nel primo esercizio e per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:
- Totale dell’attivo di stato patrimoniale superiore 4.400.000 euro;
- Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni superiore 8.800.000 euro;
- Numero dei dipendenti occupati in media nell’esercizio superiore a 50 unità.
Obbligo di redazione del bilancio consolidato
Introdotte anche novità sul versante del bilancio consolidato i cui parametri per identificare l’obbligo alla redazione sono stati incrementati dall’articolo 27 del D.Lgs. 127 del 1991, e sempre che vi sia stato il superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti tre limiti:
- Totale dell’attivo di stato patrimoniale superiore 17.500.000 euro;
- Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni superiore 35.000.000 euro;
Attenzione però perchè nel corso del 2011 sono stati modificati.
I nuovi contenuti della nota integrativa
Nei futuri bilanci andranno inserite anche una nuova serie di informazioni, come abbiamo anticipato prima il nuovo punto 22 bis dell’art 2427 ha introdotto l’obbligo (per gli ordinari) di comunicare le operazioni realizzate con parti correlate all’azienda, indicando anche gli impatti economici e quidni il valore della transazione e/o dell’operazione secondo i principi di valutazione e definizione stabiliti dai principi contabili internazionali ias, la natura delle operazioni, ossia se si tratta di acquisti vendite e dei rapporti ed ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio e sempre che siano ispirate a criteri di rilevanza e significatività ai fini dell’informativa di bilancio e avendo cura di indicare le ipotesi in cui non sono state concluse a normali condizioni di mercato, appunto come eventuali condizioni contrattuali, appendi e quanto necessario a tali fini.
Il punto 22 ter dell’art. 2427 ha introdotto anche l’obbligo di indicare la natura e l’obiettivo economico di eventuali accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società, anche se ritengo quest’ultimo un elemento di carattere strategico che non dovrebbe essere condiviso con terzi o essere reso pubblico.