Addizionale IRES 2011 per le società di comodo non operative al 10,5%

La nuova Manovra Economica 2011 potrebbe applicare una tassazione aggiuntiva (addizionale IRES) sulle società di comodo dette società non operative prevedendo una maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,5%, e rispondiamo alla domanda di un lettore che ci chiede cosa sono queste aziende e perchè si chiamano così.
Parliamo di quelle società che spesso anni e anni fa venivano lasciate aperte ed in pancia avevano solo immobili improduttivi di reddito, o solo perdite fiscali e che spesso venivano fuse per sfruttare i vantaggi derivanti dalla compensazioni tra società in utile e appunto queste società che erano in perdita continua (il fenomeno del cosiddetto commercio delle bare fiscali).

Società non operative

Per essere catalogate come di comodo pertanto si farà riferimento ad un test di operatività o vitalità che vediamo di seguito e che prenderà come riferimento il valore fiscalmente riconosciuto dei beni iscritti tra le immobilizzazioni rientranti nel paniere del test su base triennale facendone la media. Il valore fiscalmente dei beni immobili acquistati in corso d’anno deve essere ragguagliato al periodo di possesso.

Esistono tuttavia delle fattispecie di esclusione dal test dell’operatività come per esempio nel caso di non possesso di alcuno di questi beni.
Il confronto quindi avverrà come al solito tra ricavi indicati in bilancio e quindi quelli reali dell’azienda e quelli che l’agenzia delle entrate si aspetta di trovare nella dichiarazione dei redditi modello unico  ossi quelli presunti in cui tra l’altro riporterete le risultanze di questi calcolo in un apposito quadro destinato ad accogliere il test di operatività.

Quali soggetti vi rientrano nella nuova tassa sulle società di comodo
La disciplina delle società di comodi si applica solo alle società per azion, alle società a responsabilità limitata, alle SNC, le SAS e le stabili organizzazioni in Italia di società estere che sono ooperative (ad esempio ne saranno esclude quelle in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ecc).

Quando una società è di comodo o non operativa
Una società si definisce tale quando l’ammontare dei proventi generati dalla società risulta inferiore ai redditi presunti ricostruiti tramite dall’agenzia delle entrate in base a degli indicatoriassociati ad alcune voci di bilancio di queste società come immobili, case, partecipazioni, crediti finanziari, titoli azionari e altre immobilizzazioni.

Titoli e azioni al 2%
Vi rientreranno le partecipazioni, le quote, le azioni i titoli azionari, gli strumenti finanziari, i crediti di finanziamento e simili (definiti nell’articolo 85 del Tuir, comma 1 lett c, d, e.. Sono escluse le azioni proprie dal computo.

Immobili al 6%
Parliamo di immobili, case, appartamenti, uffici e i beni immobili di proprietà ed anche in leasing (quote capitali più il prezzo di riscatto). Questo parametro ha portato spesso qualche problema in quanto è come se il fisco pretendesse un affitto annuo minimo pari al 6% che non sempre si spunta facilmente sul mercato immobiliare. Nel caso degli uffici la percentuale si abbassa di un punto percentuale ed arriviamo al 5% mentre nel caso delle abitazioni al 4% per i primi due anni. Le altre immobilizzazioni sono prese al 15% del loro valore fiscalmente riconosciuto.

La somma di questi valori per i tre anni di imposta diviso 3, ossia la media di questi valori su base triennale determinerà l’ammontare dei ricavi presunti dall’agenzia delle entrate e quindi il limite minimo al di sotto del quale la vostra società si guadagnerà l’appellativo di società non operativa o di comodo e sarete colpiti dalla nuova addizionale IRES del 10,5% ai fini Ires.

Quali sono i ricavi reali a cui confrontare i ricavi presunti
I Ricavi che dovrete prendere in considerazione nel calcolo sono quelli cosiddetti della gestione ordinaria ossia per intenderci quelli classificati come ricavi dell’esercizio voce A.2 del conto economico, la variazione dei lavori in corso su ordinazione, voce A.3,  gli altri ricavi voce A.5 del conto economico, a cui andranno aggiunti le rimanenze iniziali di merci che concorrono al processo produttivo (ricordatevi la regola rimanenze iniziali = ricavi, rimanenze finali = costi) e la variazione delle rimanenze voce B.11.
Se dal confronto dal reddito realmente conseguito e reddito ricostruito dall’agenzia uscirete perdenti allora il vostro reddito sarà rideterminato secondo nuove percentuali che non sono quelle per la costruzione dei ricavi presunti prendendo il valore dei beni che rientrano nel paniere visto sopra, nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione utilizzando percentuali nuove.
In tal modo per il paniere dei titoli azionari il coefficiente sarà 1,5% a cui sommerete il 4,75% (che scende al 4% per gli A10 nei casi visti sopra di diminuzione) delle immobilizzazioni e il 12% delle altre immobilizzazioni.

Tralascio le altre conseguenze come la limitazione all’utilizzo delle perdite fiscali per queste società o l’utilizzo dei crediti Iva ed altre in quanto sono già state oggetto di approfondimento e appartengono a tipologie di operazioni finanziarie che negli studi professionali si vedono sempre di meno per via del regime fiscale che non permette più il mantenimento di queste bare fiscali o almeno lo permette ma a costi decisamente maggiori di 10 anni fa.

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