Le novità della decreto 141 in materia di concessione di finanziamenti e mutui ai consumatori
Dal punto di vista delle condizioni contrattuale finalmente si assiste ad un tentativo di rendere più chiare, certe e leggibilie di maggiore comprensione le disposizioni contenuto nel prospetto informativo concesso dato al cliente al momento della firma.
In realtà viene modificato il momento in cui il mutuatario può visionare le condizioni contrattuali del mutuo in quanto ora è possibile richiederle anche prima e già non si capisce come prima questo non era possibile o semplicemente non era prassi.
Di sicuri ci troviamo in una fattispecie contrattuale dove il potere contrattuale della banca è maggiore rispetto a quello del cliente che ha bisogno di provvista finanziaria e già solo per questo le condizioni dovrebbe essere scritte in stampatello ed in un linguaggio più che comprensibile: invece ancora ci troviamo davanti a prospetti informativi scritti con una dimensione di caratteri minuscola.
Il superamento di questa carenza di stile contrattuale sarà superata imponendo alle banche e agli istituti di credito di definire chiaramente il contenuto dei prodotti offerti già nella fase di pubblicità.
Nel nuovo articolo 123 e 124 del nuovo testo unico bancario per esempio sono disciplinate e ridefinite le indicazioni obbligatorie che il prospetto informativo deve contenere tra cui in primis la misura del tasso di interesse applicato e la natura dello stesso se fisso o variabile, l’importo totale della linea di capitale accesa e quindi dell’importo concesso alla base del finanziamento, la durata del contratto, l’ammontare delle singole rate comprensivo delle spese e degli oneri posti a carico del cliente e il TAEG (tasso annuale effettivo globale).
Cosa è l’obbligo di informazione precontrattuale
Già nella fase antecedente la stipula del mutuo la banca dovranno fornire al cliente le informazioni chiare e precise che dovranno permettere al cliente di decidere in completa coscienza e conoscenza dei meccanismi che animano il sistema finanziario, delle oscillazioni dei tassi variabili, dei limiti a cui potranno andare incontro nel pagamento delle singole rata su tutto l’orizzonte temporale, aiutandoli nella definizione della propria capacità di indebitarsi.
In tal modo avremo modo di conoscere già prima della firma e della sottoscrizione del mutuo della tipologia del credito concessoci, dell’importo totale del credito concesso, della durata, delle modalità con cui sono determinate e incassate le rate dalla banca, facendo riferimento ai criteri di determinazione, il numero delle rate, la periodicità, il tasso di interesse connesso all’indebitamento con specifica della tipologia e del TAEG, le spese per apertura pratica eventuali polizze assicurative o fidejussioni bancarie o assicurative connesse alle garanzie richieste dalla banca, i tassi di interessi applicati a seguito di ritardo nel pagamento della singola rata.
Modifica delle condizioni contrattuali della banca nei contratti a tempo indeterminato e nei contratti di mutuo
Preoccupano un po’ invece le concessioni date alla banca in tema di modifica delle condizioni contrattuali che attribuiscono a quest’ultima di modificare unilateralmente il contratto dando solo informazione al cliente.
Ci si domanda quindi cosa la banca può cambiare senza il nostro esplicito consenso scritto ma solo mediante una proposta unilaterale di modifica del contratto. La risposta a questa domanda pone subito un limite nella libertà di modifica contrattuale della banca ossia sui tassi di interesse. Eventuali modifiche unilaterali da parte della banca tese alla modifica delle condizioni contrattuali che modificano l’erogazione del credito saranno illegittime e non saranno opponibili al cliente mutuatario e pertanto Spread, Irs e TAeg sono al sicuro come anche la possibilità di modificare anche la natura del tasso di interesse da fisso a variabile (ci mancherebbe).
Sui contratti a tempo indeterminato invece non sarà così in quanto la banca potrà intervenire a piacimento, previa informazione al cliente e sempre attraverso la proposta di modifica unilaterale al cliente che dovrà manifestare il consenso scritto.
Personalmente ritengo che questo possa essere anche concesso alla banca, che si trova a dover competere in un mercato del credito particolarmente concorrenziale, ma allora la surroga e la modifica degli istituti bancari dovrebbe essere mantenuta in modo da mettere le banche in una reale competizione tra loro.