1. I servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, e all’allegato L della direttiva 77/388/CEE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell’informazione, impossibile da garantire.
2. In particolare, sono disciplinati dal paragrafo 1 i servizi seguenti, se forniti attraverso Internet o una rete elettronica:
a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer;
e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service provider, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);
f) i servizi elencati nell’allegato I ossia anche:
a) Hosting di siti web e di pagine web
b) Manutenzione automatica di programmi, remota e on line
c) Amministrazione remota di sistemi
d) Conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente
e) Fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste
Punto 2 dell’allegato L della direttiva 77/388/CEE e quindi:
a) Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti;
b) Bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari
c) Driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti
d) Installazione automatica on line di filtri per i siti web
e) Installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls)
Punto 3 dell’ allegato L della direttiva 77/388/CEE e quindi:
a) Accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica
b) Accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi
c) Contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche
d) Abbonamento a giornali o riviste on line
e) Siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web
f) Notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line
g) Informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo
h) Fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web
i) Utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet
Punto 4 dell’ allegato L della direttiva 77/388/CEE e quindi:
a) Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari
b) Accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni c) Accesso o scaricamento di film
d) Scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari
e) Accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono lontani gli uni dagli altri
Punto 5 dell’ allegato L della direttiva 77/388/CEE e quindi:
a) Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente
b) Libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano
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Non rientrano invece nell’ambito dei servizi prestati tramite mezzi elettronici, i servizi di radiodiffusione e di televisione i servizi di telecomunicazione, i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente, i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi, il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste, i CD e le audiocassette, le video cassette e i DVD, i giochi su CD-ROM, i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica, i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto, i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche, i servizi di conservazione dei dati off line, i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione, i servizi di helpdesk telefonico, i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta, i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta, i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia, l’accesso a Internet e al World Wide Web, i servizi telefonici forniti attraverso Internet.