Detrazione per formazione docenti e autoaggiornamento

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Con riferimento alla detrazione per l’autoaggiornamento e per la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado anche non di ruolo con incarico annuale, tenuto conto che il Caf non è in grado di sapere se una determinata spesa è finalizzata all’autoaggiornamento o alla formazione, si chiede se è possibile attribuire la detrazione previa autocertificazione del contribuente che oltre ad indicare lo status di docente dichiarerà la finalità dell’acquisto.

L’articolo 1, comma 207, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto che, per l’anno 2008, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, possono detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a capienza dell’imposta lorda, un importo pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, per 5 l’autoaggiornamento e la formazione.

La detrazione spetta fino a un importo massimo di spesa di 500 euro. La norma non definisce il significato di autoaggiornamento e formazione. Al riguardo, si ritiene che diano diritto alla detrazione le spese relative a beni e servizi che secondo l’accezione comune favoriscono lo sviluppo della professionalità del docente, quali libri, riviste, software didattici, corsi di aggiornamento e seminari.

La riferibilità alla professione svolta dei beni e dei servizi acquistati e la qualità di docente di ruolo o di docente con incarico annuale devono essere oggetto di dichiarazione da parte del contribuente.

Le spese sostenute devono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale dalle quali risulti la tipologia del servizio o del bene acquistato.

Questa è solo una delle voci prevista per la detrazione delle spese in dichiarazione. Potete consultare infatti l’elenco delle spese per la detrazione nel 730 o nel modello unico per la dichiarazione dei redditi.

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