La legge di Bilancio 2020 introduce una nuova condizione per la detrazione fiscale IRPEF che consiste nell’obbligo di utilizzare pagamenti elettronici per poter sfruttare il beneficio fiscale, pena la nullità dello stesso.
L’articolo 85 dispone che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 % degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
In particolare, il comma 1 della disposizione in esame subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
A titolo di esempio si ricorda che il richiamato articolo 15 del TUIR dispone la detraibilità dall’imposta lorda per un importo pari al 19 per cento per gli oneri sostenuti dal contribuente per:
- spese sanitarie;
- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
- spese per istruzione;
- spese funebri;
- spese per l’assistenza personale;
- spese per attività sportive per ragazzi;
- spese per intermediazione immobiliare;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- erogazioni liberali;
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- spese veterinarie;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Cosa cambia
Per quelle in rosso non abbiamo nulla da dire in quanto l’utilizzo della moneta elettronica viene disciplinato contrattualmente e questo ne agevola l’utilizzo. Per quelli non in rosso invece il discorso cambia in quanto subentra un’obbligo non sancito in passato. Per le altre quindi è molto importante che sappiate che dal 2020 subentra questa imposizione. La norma ha valore già dal primo gennaio 2020 per cui attrezzatevi fin da subito. Alcune tipologie infatti di norma sono regolate in contanti per prassi.
La disposizione specifica nel dettaglio che per strumenti tracciabili sono da intendersi i versamenti bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Si ricorda che già in passato il legislatore ha concesso la possibilità di fruire di detrazioni fiscali solo a condizione che i pagamenti risultino tracciabili. A titolo di esempio, si segnala che per ottenere la detrazione prevista dall’articolo 16-bis del TUIR in materia di ristrutturazione edilizia è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale.
Il comma 2 dispone che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.