Il trattamento fiscale da riservare alla tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica percepita dai produttori agricoli è stata oggetto di numerose interpretazioni e chiarimenti da parte dell’agenzia.
Ai fini delle imposte dirette Ires ed Irap la tariffa incentivante rileva come contributo in conto esercizio limitatamente alla parte eccedente i 200kW e solamente qualora sia percepita da imprenditore agricolo persona fisica, ente non commerciale o società semplice. Qualora invece sia prodotta da società agricole che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi del comma 1093 della legge 296/2006, allora si considererà prima di tutto il reddito come reddito di impresa contributo in conto esercizio anche l’energia prodotta sotto la soglia dei 200kW ed inoltre dovranno assoggettare la tariffa incentivante a ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4%, poiché il reddito da esse percepito rimane classificato comunque reddito d’impresa.
Ai fini Iva la tariffa incentivante è considerata una operazione fuori campo Iva perché è considerata un contributo a fondo perduto (mancanza del presupposto oggettivo).
Vi invitiamo anche ad approfondire le tematiche relative al trattamento fiscale dell’energia prodotta da soggetti che non producono reddito di impresa nel seguente articolo.
Trattamento fiscale tariffa incentivante
Cessione diritto di superficie a società di produzione di energia fotovoltaica o anche cessione del diritto di superficie
ICi sugli impianti fotovoltaici ed eolici