Tasso di interesse annuo posticipato sui mutui 2010, spread ed euribor primo semestre 2010

Il 23 dicembre 2009 il direttore generale del tesoro ha reso pubblico il nuovo tasso di interesse 2010 sui mutui per l’anno 2010 nonché lo spread 2010 relativo al primo semestre da applicarsi dal 1° gennaio al 30 giugno 2010 ai mutui stipulati, nell’ambito degli  interventi  di  ristrutturazione ed ammodernamento del  patrimonio  sanitario  pubblico,  in data anteriore al 29  marzo  1999.

Rispettivamente i nuovi tassi da applicarsi connessi alla provvista di mezzi di finanziamento da utilizzare per i mutui ex L. 67 del 1988 e L. 500 del 1992, regolati a tasso variabile e stipulati  anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 2,35%.

Lo spread dello 0,80% permetterà di portare il tasso di interesse annuo posticipato per il primo semestre 2010 al 3,15%.

Dal 20 gennaio 2010 sono disponibili i nuovi tassi di interesse nell’ambito del  programma  poliennale  di interventi  in  materia  di  ristrutturazione  edilizia,  ammodernamento tecnologico  del  patrimonio  sanitario  pubblico  e  realizzazione  di residenze  per  anziani  e  soggetti  non  autosufficienti.

La L. 388 del 2000 ha già disposto che le operazioni di finanziamento si attuino mediante mutui  con oneri connessi agli ammortamenti a carico dello Stato.

Per le Regioni e le Province di Trento e Bolzano potranno autorizzare tali interventi nel limite del 95% della spesa  ammissibile  risultante  dal  progetto,  con  la B.E.I., con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti e le aziende  di credito all’uopo abilitati secondo modalità e procedure  da  stabilirsi  con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro della sanità.

Gli oneri  derivanti  dai  mutui  contratti  per  l’edilizia sanitaria ex L. n. 67 del 1988 sono a  carico  del  Fondo  sanitario nazionale – parte in conto capitale nei limiti delle disponibilità annualmente fissate.

Per le operazioni di mutuo  regolate  a tasso variabile la misura  massima  del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è  costituita  dalla  media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d’Italia periodicamente e  dalla  media  mensile  aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell’EURIBOR, rilevati dal Comitato di  gestione del mercato telematico dei  depositi  interbancari,  con  una  maggiorazione dello 0,75;

Il decreto entrerà in vigore dal 20 gennaio 2010.

Gli interventi dovranno ispirarsi ai seguenti criteri:

  1. riequilibrio territoriale delle strutture, al  fine  di  garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del  Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
  2. sostituzione del 20 per  cento  dei  posti  letto  a  più  elevato degrado strutturale;
  3. ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto  che  presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili  di  integrale  recupero  con adeguate misure di riadattamento;
  4. conservazione in efficienza del restante 50 per  cento  dei  posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;
  5. completamento   della   rete   dei   presidi   poliambulatori ali extraospedalieri ed ospedalieri  diurni  con  contemporaneo  intervento  su  quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni  di  cui  ai punti 1,2 e 3;
  6. realizzazione di 140.000  posti  in  strutture  residenziali,  per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle  strutture  di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali  strutture, di dimensioni adeguate all’ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , devono  essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio  di  condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla  riduzione di posti-letto ospedalieri; adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;
  7. potenziamento  delle  strutture  preposte  alla  prevenzione  con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e  ai  presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici  sperimentali  ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;
  8. conservazione all’uso pubblico dei beni dismessi, il cui  utilizzo è  stabilito  da  ciascuna  regione  o  provincia  autonoma   con   propria determinazione.

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