Il 23 dicembre 2009 il direttore generale del tesoro ha reso pubblico il nuovo tasso di interesse 2010 sui mutui per l’anno 2010 nonché lo spread 2010 relativo al primo semestre da applicarsi dal 1° gennaio al 30 giugno 2010 ai mutui stipulati, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.
Rispettivamente i nuovi tassi da applicarsi connessi alla provvista di mezzi di finanziamento da utilizzare per i mutui ex L. 67 del 1988 e L. 500 del 1992, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 2,35%.
Lo spread dello 0,80% permetterà di portare il tasso di interesse annuo posticipato per il primo semestre 2010 al 3,15%.
Dal 20 gennaio 2010 sono disponibili i nuovi tassi di interesse nell’ambito del programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.
La L. 388 del 2000 ha già disposto che le operazioni di finanziamento si attuino mediante mutui con oneri connessi agli ammortamenti a carico dello Stato.
Per le Regioni e le Province di Trento e Bolzano potranno autorizzare tali interventi nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all’uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro della sanità.
Gli oneri derivanti dai mutui contratti per l’edilizia sanitaria ex L. n. 67 del 1988 sono a carico del Fondo sanitario nazionale – parte in conto capitale nei limiti delle disponibilità annualmente fissate.
Per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d’Italia periodicamente e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell’EURIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
Il decreto entrerà in vigore dal 20 gennaio 2010.
Gli interventi dovranno ispirarsi ai seguenti criteri:
- riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
- sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;
- ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;
- conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;
- completamento della rete dei presidi poliambulatori ali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui ai punti 1,2 e 3;
- realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all’ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri; adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;
- potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;
- conservazione all’uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.