Il patto di stabilità 2011 – 2013 ha introdotto il NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO in vigore dal primo gennaio 2011. Consulta le novità introdotte dal patto di stabilità 2011.
Il Dl 185/2008 (cfr. art. 13 e 16) anticrisi ha introdotto il nuovo ravvedimento operoso 2010 e ha ridotto le sanzioni applicabili in caso di omesso versamento qualora la violazione venga regolarizzata entro 30 giorni dall’omesso versamento del tributo e “semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza“. A seguito di tale modifica le principali violazioni connesse nel mancato versamento del tributo, omessa presentazione della dichiarazione e/o fatti che hanno inciso sulla quantificazione delle imposte da versare le percentuali da applicare a titolo di sanzione per ravvedersi sono le seguenti.
Ad oggi (e lo vedrete nell’articolo di approfondimento), potrete verificare che ci sono 3 tipo di ravvedimento a seconda del momento nel quale intervenite:
-
Ravvedimento brevissimo (entro il quindicesimo giorno dall’omesso versamento) > Sanzione 0,2% giornaliera
-
Ravvedimento breve (dal quindicesimo al trentesimo giorno dall’omesso versamento) = 3% fissa sull’omesso versamento
-
Ravvedimento lungo (dal trentunesimo giorno successivo all’omesso versamento fino a quando possibile) = 3,75% fissa sull’omesso versamento
CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO FILE 2011 Post Manovra Correttiva 2011
Nel caso di omessi versamenti che abbiano ad oggetto acconti e/o versamenti periodici “il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o un minore detrazione.”
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione il ravvedimento operoso, se effettuato entro 90 (novanta) giorni, sarà pari ad 1/12 applicato sul minimo di 258 euro, pertanto 21,5 euro.
Potete scaricare la tabella in formato modificabile qui: “CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO FILE 2011 Post Manovra Correttiva 2011” e potete scaricare la nuova tabella 2011 con le nuove sanzioni consultando l’articolo scritto appunto sul NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO 2011.
Vi invito pertanto a verificare che il calcolo del nuovo ravvedimento operoso recepisca le modifiche a livello di calcolo del tasso di interesse applicabile per l’anno vigente dall’omesso versamento al giorno del pagamento conteggiando per l’anno di imposta un tasso di interesse legale che segua la seguente formula
x*tasso interesse legale vigente/365*(gg dalla scadenza al pagamento)
Approfondimento
Il ravvedimento operoso è un istituto deflattivo del contenzioso molto importante in quanto permette, soprattutto in fase di pagamento in ritardo della dichiarazione dei redditi Unico oppure del modello 730 di abbattere il costo delle sanzioni, pagando una sanzione contenuta che va dal 2,5% al 3%. Il 16 giugno (salvo proroghe fino al 6 luglio) scade il termine di versamento ed il calcolo del saldo ed il primo acconto irpef, ires ed irap:
CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO FILE 2011 (Post Manovra Correttiva 2011)
ATTENZIONE perchè se fate caso è stato introdotto con il patto di stabilità 2011-2013 anche il nuovo ravvedimento operoso 2011 con le nuove aliquote da applicare a titolo di sanzione per l’omesso o ritardato versamento dei tributi.
Persone fisiche non residenti o iscritti all’AIRE
Vi segnalo il nuovo articolo dedicato alla risposta data ad un lettore in merito all’applicabilità del ravvedimento operoso a soggetti non residenti o iscritti all’AIRE
Aggiornamento con la Manovra correttiva 2011: con la nuova Manovra è stato introdotto un nuovo ravvedimento operoso breve per le correzioni effettuate entro i 14 giorni dalla scadenza di versamento e da calcolare in ragione dello 0,2% per ogni giorno da applicare sull’imposta non pagata che separa l’omesso versamento dal giorno del versamento con ravvedimento operoso. Pertanto se ci ravvediamo dopo 6 giorni dovremo applicare l’1,2% a titolo di saznione. La disciplina si applica per gli errori commessi dal 2 febbraio 2011.
Vi segnalo le nuova guida fiscale sulle locazioni di immobili e l’imposta di registro appena uscita.
Importante da sapere che per calcolare il ravvedimento operoso correttamente dovete prima sapere quale è la sanzione minima applicabile per l’errore che avete fatto. Solitamente è il 30% a cui poi applicherete 1/10, 1/8, 1/6, ecc a seconda del momento in cui decidete di ravvedervi.
Nel seguito quindi la tabella ipotizzando la sanzione minima ordinaria del 30% (come avviene per esempio per omessi o errati versamenti delle ritenute d’acconto o Iva)
Tipologia Ravvedimento | Entro quando | Sanzione | Sanzione ordinaria |
---|---|---|---|
Sprint | 15 giorni dalla scadenza ordinaria | 0,1% per ogni giorno dalla scadenza fino al 14esimo giorno | |
Semplificato | dal 15esimo al 30 giorni dalla scadenza | 1/10 | 3% |
Semplificato | < 90 giorni dalla scadenza | 1/9 | 3,33% |
Ordinario | < 1 anno dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+1) | 1/8 | 3,75% |
Ordinario | < 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2) | 1/7 | 4,29% |
Ordinario | < 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2) | 1/6 | 5% |
Ordinario | Dopo Procezzo Verbale Constatazione | 1/5 | 6% |
Vi segnalo nuovo articolo dedicato al ravvedimento operoso per i soggetti non residenti o iscritti all’AIRE
Ammetto che ho qualche difficoltà nel risponderle ed ho anche dubbi sulla possibilità di avvalersi del ravveidmento operoso