Nuovo Condono con la Legge di Stabilità

indexLeggete il nuovo articolo dedicato alla rottamazione delle cartelle Equitalia dal 2010 al 2016

Nella Legge di Stabilità 2015 è pronto nuovo condono fiscale light che si esplica nella possibilità di procedere al pagamento delle tasse o imposte non pagate con sanzioni ridotte e qui vediamo come si applicherebbe secondo il disegno di legge e quali sono le sanzioni di autoapplicarsi.

Tutti i giornali stanno parlando del Decreto Salva Berlusconi che prevede la non punibilità in caso di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione Iva e altri allorquando l’importo omesso sia inferiore a una soglia, al momento del 3% del fatturato, che non ha nulla a che vedere con il nuovo ravvedimento operoso in vigore dal 2015.

In realtà l’articolo 19-bis del Decreto sul Fisco sta confondendo l’opinione pubblica in quanto il vero “condono” se così lo vogliamo chiamare è altrove e riguarda il ravvedimento e non di certo la riduzione della punibilità. Ma tutti voi andate appresso ai giornali, anche perchè devo dire ne parlano tutti, e vi fate così offuscare.

In pratica nel nuovo testo del DDL Stabilità 2015 si inserisce a mio avviso quello che potrebbe essere associato ad una forma di condono fiscale leggero che si sostanzia nella pratica nella possibilità di fruire del ravvedimento operoso senza limiti di Tempo e limitatamente ad alcuni tributi.

Vediamo però in sostanza come si presenta ed i limiti che ha. La legge di Stabilità 2015 per fare anche cassa espande nel tempo la possobilità di utilizzare  del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13, D.Lgs. n. 472 del 1997.

Fino a ieri

Il limite fino a ieri del ravvedimento operoso risiedeva nella possibilità di accedervi a patto che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Cosa cambia da oggi

Da oggi scompare il lmite temporale per i soli tributi amministrati dall’agenzia delle entrate in pratica ossia ci si potrà sempre ravvedere sempre che non sia stato notificato un atto di liquidazione e di accertamento fiscale compreso quello automatico ex articolo 36-bis e 36-ter del DPR 600 del 1973 nonchè articolo 54-bis, DPR n. 633 del 1972.

Insomma non era più possibile utilizzarlo per le violazione gia constatate in pratica ed è ovvio: immaginate se viene il vigile a farvi la multa per 80 euro e voi gli dite che andate a pagarla subito al tabaccaio con una sanzione ridotta a 10 euro?!. Questo è facile da capire in quanto le sanzioni di accertamento sono del 30% in genere mentre con il ravvedimento si può fruire ad una sanzione del 3,75% ossia molto ma molto più bassa per cui si era messo questo paletto temporale per incentivare il contribuente a regolarizzare spontaneamente la propria posizione.

Novità del ravvedimento operoso con il DDL stabilità

In estrema sintesi ora si elimina limitatamente alle imposte e tasse amministrate dall’Agenzia delle Entrate il vincolo temporale visto sopra. Per esmepio quindi non sarà possibile per l’IMU o la TARI o la TASi che sono gestite dai comuni.
Inoltre scompare l’acquiescenza integrale ai Processi verbali di constatazione o PVC, agli inviti al contraddittorio e agli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate per cui quando vi sarà notificato per esmepio un nuovo attoci si potrà si ravvedere  presentando una dichiarazione integrativa e pagande le nuove imposte con il ravvedimento scampando alle salate sanzioni.

La strategia della tax compliance

Insomma con la solita scusa della tax compliance si cerca di fare cassa e alla svelta ma senza veramente a mio avviso educare il contribuente a comportamenti lodevoli, anzi ancora una volta si da una sorta di condono, ossia si paga con ravvedimento vecchie somme con una piccola percentuale in modo versare eventuali tributi non pagati o pagati in misura inferiore o errata.

Le modifiche all’art. 13, D.Lgs. n. 472 del 1997 in pratica impedirebbero all’Agenzia delle Entrate di opporre questi termini per cui potrebbero anche accertare ma poi il contribuente pagherebbe somme ben inferiori a quelle richieste dal fisco.

In conclusione

In conclusione sono semre combattuto da queste norme in qaunto da una parte riconosco che sono occasioni per ravvedersi e questo consente ai contribuenti di dargli una chance in più perchè magari in un momento di crisi è stato difficile andare avanti ma l’avrei scritta diversamente, avrei dato solo una possibilità di ravvedersi con dei termini così ampi. I condoni non fanno bene al paese non lo educano, portano solo cassa facile allo Stato che non si sa come al solito come viene impiegato, se in modo efficiente o meno, o quantomeno per noi è difficile verderlo.

Per questo ancora una volta penso che norme di questa importanza andrebbero scritte sempre con l’intelligenza del buon padre di famiglia cosa che mi sembra in questo caso abbia assunto più i connotati della massimizzazione della cassa e dell’imprenditorialità…

2 Commenti

  1. salve, cerco di avere qualche informazione utile sulla fattibilità del condono fiscale e/o posso rientrare in questa fascia di agevolazione. nel 2007 ho venduto due unità immobiliari di cui una passa come prima casa ad uso abitativo, faccio presente che le due unità erano stato acquistare nell’anno 2005 quindi per legge vendute prima del quinquennio.. apro ( il notaio sul rogito e si evince che non ricadevo nella plusvalenza). nel novembre 2012 mi arriva un’accertamento dall’agenzia delle entrate per un totale di 389000,00 che fortunatamente con il mio fiscalista abbiamo preso la via dell’accertamento con adesione abbattendo la somma iniziale e pattuendo ad euro 76000,00 suddivise in 12 rate trimestrali da 6300,00. la difficoltà nel pagare una somma così ingente mi ha portato a non pagare le rate n° 2 3 4 5 per un totale di 24000,00…in questo modo l’agenzia delle entrate ha presentato presso equitalia la restante somma delle rate di euro 70000,00. la cartella di equitalia ammonta ad un totale di 99878,00 quindi tra sanzioni omissione di pagamento e quant’altro il loro compenso ammonta ad euro 30000,00…ora dovrò recarmi entro i 60 giorni a disposizione per sistemare il contenzioso con la società di riscossione, vorrei sapere se il condono è in fase di essere approvato e se posso usufruirne, ringrazio vivamente per una risposta….

  2. Salve . Sono qui x un grosso problema con la casa . In quanto la banca .mi ha appena avvisato che nel arco di CCA 11 mesi sara l’asta della mia casa x non aver potuto più pagare le rate . Per cancellare il mio debito tra rate multe e maggiorazioni delle esse ammonta ad una cifra incomprensibile di 230 milla ad un valore di compravendita iniziale nel 2007 di 200 milla, pur avendo pagato regollarmente le rate x CCA 4 anni iniziali . Hanno incaricato un agente immobiliare a convincermi a vendere ad un prezzo inferiore del valore 150 mila x poter cancellare il mio debito con loro . Cosi facendo io uscirei fuori pulito non più debitore , la banca si prende i150 mila senza più metterla alla asta che potrebbero perdere molto di più e io rimango in strada con due figli e una moglie… Ora vorrei sapere se ho un altra alternativa o possibilità di un condono fiscale o simile entro questo periodo di tempo che mi rimane…grazie.

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