Nuova convenzione Italia USA contro le doppie imposizioni fiscali
È entrata in vigore la nuova Convenzione 2010 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti, d’America anche detta convenzione ITA-USA per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con Protocollo firmato a Washington il 25 agosto 1999, ed emendato con Scambio di note fatto a Roma il 10 aprile 2006 e 27 febbraio 2007 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2010.
Nel seguito i punti salienti riguardanti la definizione di stabile organizzazione, i proventi percepiti da immobili e gli utili derivanti dal possesso di quote di partecipazione in società estere.
Redditi immobiliari
Secondo la nuova convenzione Italia Usa 2010 contro le doppie imposizioni fiscali i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
L’espressione «beni immobili» («real property») ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono altresì considerati «beni immobili» l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento, o la concessione dello sfruttamento, di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un’impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.
Come definiscono una Stabile organizzazione
Ai fini della presente Nuova convenzione Italia Usa 2010, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
- una sede di direzione;
- una succursale;
- un ufficio;
- una officina;
- un laboratorio;
- una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; e un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
- si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
- i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
- Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo precedente è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di beni o merci per l’impresa.
Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività di agenti indipendenti. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Utili delle imprese italia usa 2010
Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione e da altre imprese associate.
Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese attribuibili alle attività svolte dalla stessa stabile organizzazione, compresa una ragionevole quota delle spese di direzione e delle spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa.
Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
Nell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7 (Utili delle imprese), del paragrafo 4 dell’articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 5 dell’articolo 11 (Interessi), del paragrafo 5 dell’articolo 12 (Canoni), del paragrafo 2 dell’articolo 13 (Utili di capitale), dell’articolo 14 (Professioni indipendenti) e del paragrafo 2 dell’articolo 22 (Altri redditi), i redditi o gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione o base fissa durante la sua esistenza sono imponibili nello Stato contraente in cui tale stabile organizzazione o base fissa è situata anche se i pagamenti sono differiti fino a quando tale stabile organizzazione o base fissa abbia cessato di esistere. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Nuova convenzione Italia Usa 2010 , le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Nuova convenzione Italia Usa 2010 o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Nuova convenzione Italia Usa 2010, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Nuova convenzione Italia Usa 2010, nonchè per evitare le frodi o le evasioni fiscali.
Lo scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1 (Soggetti).
Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l’autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Nuova convenzione Italia Usa 2010 , delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte.
Le persone od autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini.
Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:
- di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
- di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;
- di fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
Negli articoli successivi affronteremo anche i redditi da lavoro dipendente, i compensi dei professionisti e altre categorie di reddito.