
Il Decreto Fiscale n. 124 del 2019 introduce una serie di novità tra cui anche la nuova
lotteria nazionale fiscale degli scontrini parlanti a partire dal
primo gennaio 2020 che si sostanzia nel premiare uno o più contribuenti che hanno effettuato acquisti con pagamenti parlanti rilasciando cioè il proprio
codice fiscale al momento del pagamento.
La finalità del provvedimento è quella di incentivare l’utilizzo di
strumenti di pagamento tracciabili in luogo dell’utilizzo del contante. Quest’ultimo sappiamo che comunque ha avuto anche una riduzione nell’utilizzo come chiarito nell’articolo dedicato ai nuovi limiti nell’utilizzo del contante.
Dal primo gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare ad una lotteria mediante l’estrazione a sorte di premi.
Per partecipare alla
lotteria nazionale degli scontrini sarà necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.
Rifiuto del codice fiscale da parte del negozio: cosa succede e come comportarsi
Premesso che non so cosa si attenda il legislatore da questa lotteria nazionale degli scontrini, il Legislatore si è immaginato forse orde di negozianti inferociti con negozianti che richiedono scontrini come se piovesse. Tuttavia ha previsto un regime sanzionatorio per gli esercenti che si rifiutino di associare il codice fiscale al bene o al servizio acquistato. Il negoziante che si rifiuta o si inventa che ha il
pos rotto o fuori servizio potrà essere punito (non si sa da chi) per la mancata emissione dello
scontrino elettronico parlante.
La sanzione prevista per l’inadempimento andrà da 100 euro a 500 euro.
La sanzione non si applica nel primo semestre di entrata in vigore della disposizione.
L’esercente dovrà poi trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il flusso dei dati dei soggetti che hanno richiesto l’emissione dello scontrino elettronico parlante in modo da alimentare il grande database dell’anagarafe tributaria da cui sarà estratto sorte il fortunato vincitore…
….bambini bendati ammaestrati ne abbiamo??!??
Novità dal DL 124 del 2019
L’articolo. 20 del decreto citato posticipa al primo luglio 2020 la data di entrata in vigore della lotteria degli scontrini.
L’art. 20 del Dl 124 del 2019 della precedente formulazione aveva previsto una sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro per gli esercenti nel caso di rifiuto del codice fiscale del contribuente o in caso errori o omesse comunicazione L’art. 20 oggi ha previsto la possibilità di segnalare su una piattaforma ad hoc il rifiuto dell’esercente. le segnalazioni saranno prese dall’agenzia delle entrate o alla Guardai di finanza per avviare eventuali azioni di accertamento fiscale
Che ne pensate di questa fantomatica previsione normativa per far litigare il popolino?
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Se avete già letto la guida e volete iscrivervi allora potete leggere l’articolo dedicato alla richiesta del nuovo codice
lotteria per la lotteria degli scontrini
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