Dal primo gennaio 2010 il nuovo tasso di interesse legale 2010 o detto anche degli interessi legali è dell’1% (uno per cento), dietro comunicazione del Ministro del tesoro che con proprio decreto ministeriale del 4 dicembre 2009 ha determinato la nuova misura da applicare al tasso di interesse legale.
http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/calcolo-interessi-legali-nuovo-guida-pratica/3824/
NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE 2014
Il calcolo del nuovo tasso d’interesse legale 2010 determinerà una diminuzione del costo del denaro preso a prestito dagli istituti di credito e dalla banche nonché determinerà una contrazione di quei mutui che hanno fino ad adesso scontato tassi di interesse molto alti sui mutui.
Il termine per definire il nuovo tasso di interesse legale 2010 dell’1% è stato come ogni anno il 15 dicembre e rifletterà il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi (12 mesi) comprensivo del tasso di inflazione registrato nell’anno in corso.
Lo stesso tasso di interesse si applicherà per i tassi d’interesse detti “convenzionali” ossia in assenza di espressa pattuizione delle parti all’interno di un contratto di vendita.
Qualora si decida per un tasso di interesse maggiore rispetto al nuovo tasso di interesse 2010 dell’1% (uno per cento) tale accordo dovrà reso per iscritto a pena di nullità.
In tal modo costerà anche meno effettuare il nuovo ravvedimento operoso avendo un tasso di interesse legale più basso.
Vi ricordo che a seguito del nuovo patto di stabilità 2011 è stato introdotto il nuovo ravvedimento operoso 2011 per i ritardati od omessi versamementi delle imposte con nuove saznioni (più alte rispetto al 2010).
Update on tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese
A decorrere dal 1° gennaio 2010, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 2,24%.
Vi presentiamo altresì l’evoluzione dei tassi di interesse legale relativa agli anni precedenti.
Da | A | Tasso interesse legale | Disposizione |
21/04/1942 | 15/12/1990 | 5% | ART.1284 CODICE CIVILE |
16/12/1990 | 31/12/1996 | 10% | Legge 26 novembre 1990, n. 353 |
01/01/1997 | 31/12/1998 | 5% | Legge 23 dicembre 1996, n. 662 |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,50% | D.M. 10 dicembre 1998 |
01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,50% | D.M. 11 dicembre 2000 |
01/01/2002 | 31/12/2003 | 3% | D.M. 11 dicembre 2001 |
01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,50% | D.M. 1 dicembre 2003 |
01/01/2008 | 31/12/2009 | 3% | D.M. 12 dicembre 2007 |
01/01/2010 | 1% | D.M. 4 dicembre 2009 |
Update: è stato reso noto che il tasso di interesse da applicare nei casi di mancato pagamento per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2010 al netto della maggiorazioni è pari all’1 per cento ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Sulle nuove cartelle di pagamento a partire dal primo ottobre 2010 che arriveranno e saranno notificate ai contribuenti sarà applicato un calcolo delle sanzioni con l’applicazione di un tasso di interesse su base annua minore rispetto a quelle notificate il giorno prima in quanto il provvedimento dell’agenzia delle entrate è intervenuto sull’argomento e vediamo come.
In pratica le sanzioni e gli interessi di mora comminati sulle cartelle di pagamento e che prima erano applicate con un tasso di interesse 2010 del 6,8358 ora scendono al 5,7567 con una diminuzione di più dell’1%.
Calcola gli interessi legali: guida pratica
Vi consigliamo di visionare anche la guida fiscale immobili con consigli utilie vademecum semplici per il trattamento delle imposte e delle tasse sui propri immobili o anche per il calcolo immediato delle imposte di registro.
Vi consigliamo anche di leggere la guida fiscale alle agevolazioni prima casa.
Ciao Paolo,
ti risponde un nostro avvocato esperto di accertamento e contenzioso anche se le i dati ci sembrano un pò frammentari.
La questione dovrebbe essere questa: qualora il nudo proprietario decida di fare costruzioni o piantagioni (di sua spontanea volontà e, quindi, nel proprio interesse) o comunque effettua spese di manutenzione straordinaria (che spettano per legge a te perchè sono rivolte a conservare l’utilità del bene), ha il vantaggio di poter ottenere una compensazione parametrata agli interessi legali sulle somme spese. La previsione è ragionevole se si considera che il proprietario stesso, al momento di scadenza dell’usufrutto si avvantaggerà delle migliorie e avrà pertanto subito l’unico svantaggio di aver – per così dire – speso anticipatamente il denaro.
Confronta comunque anche il Codice civile: Art. 983 – Accessioni – L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa – Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate [1005 c. 3, 1009]. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.
Se ci fornisci altri elementi possiamo appronfodnire la questione.
Saluti
Scendendo i tassi di interessi (1%) chi li riceve a seguito di un usufrotto ne è molto penalizzato, mentre l’usufruttuario risparmia tantissimo sui lavori eseguiti e pagati per Legge dalla proprietà.
Mi chiedo, e chiedo, se questo meccanismo è giusto o se interpreto male io la faccenda.(Ho una proprietà gravata da usufrutto al 50% e quindi ricevo 1% sul 50% dei lavori da me eseguiti), intascando comunque, l’usufruttuario, il 50% del reddito prodotto da questa proprietà.
E’ gradita risposta, commenti e chiarimenti da chiunque legga questa mail.
Grazie
Paolo
[…] Dal primo gennaio 2010 inoltre il ravvedimento operoso 2010 costerà ancora di meno in virtù della riduzione del nuovo tasso di interesse legale di interesse legale dell’1% di cui abbiamo scritto nell’articolo successivo. […]
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