Vendita di imbarcazioni ad operatori esteri (comunitari ed extracomunitari)

Nel caso si intenda procedere attraverso la cessione della propria imbarcazione, a vela o a motore, natante, unità da diporto, ad un soggetto residente nella comunità europea o fuori dallo spazio economico europeo sarà necessario determinare il corretto trattamento ai fini dell’applicazione Iva.

Sicuramente non è raro il caso in cui si proceda con l’acquisto di imbarcazioni da cantieri, armatori, o soggetti che detengono, imbarcazioni all’estero.

Ai fini Iva l’acquisto intracomunitario prevede un trasferimento a titolo oneroso di un bene che sarà trasferito nel proprio territorio da un Paese all’altro della Comunità europea UE tra soggetti possessori di partita Iva (lo stesso vale nel caso di cessione intracomunitaria solo che i beni saranno trasferiti al di fuori). Nel caso il cedente ed il cessionario dell’imbarcazioni non siano titolari di partita iva le cessioni sono soggette all’imposta nel Paese di origine del bene ossia dove viene prodotto (come una qualunque transazione interna a quello stesso Paese).

Nel caso si intenda importare unità da diporto ai fini iva il principio di tassazione prevede generalmente che l’imposta sia dovuta per tutti i beni introdotti nel Territorio dello Stato che siano originari da Paesi e territori non compresi nel territorio della UE e che non siano già stati ammessi in libera pratica in altro Paese membro della UE.

Nel settore della nautica le importazioni di imbarcazioni a vela o a motore, natanti o unità da diporto l’importazione nel territorio italiano di unità da diporto che siano originarie o che battano bandiera di un Paese fuori della UE è soggetta all’Iva italiana da versare direttamente presso la Dogana di ingresso in base al documento doganale.

L’ammissione temporanea dei mezzi di trasporto, compresi quelli adibiti alla navigazione, è concessa senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.

Non sono soggette ad Iva con indubbie ripercussioni sulla determinazioni sui prezzo di acquisto e di cessione e la convenienza fiscale le importazioni dei beni non imponibili ai fini Iva, come le unità da diporto adibite a noleggio o a charter e aventi ad oggetto pertanto Yacht commerciali.

Giova ricordare che in alcuni casi è prevista l’esenzione totale dai dazi doganali all’importazione ma limitatamente ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima e nelle acque interne che siano immatricolati fuori del territorio doganale comunitario a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio comunitario, o nel caso in cui siano utilizzati da una persona fisica stabilita fuori del territorio doganale comunitario, fatta eccezione per l’utilizzo per uso privato a titolo occasionale in base a contratto scritto o che in caso di uso commerciale dei mezzi suddetti, essi siano utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia e termina fuori del territorio doganale comunitario.

I mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima e nelle acque interne che fruiscono dell’esenzione totale dei dazi d’importazione nel rispetto dei requisiti precedenti, e quindi di ammissione temporanea, possono rimanere in tale regime non oltre il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto se tali mezzi sono adibiti ad un uso commerciale ovvero diciotto mesi se tali mezzi sono adibiti ad uso privato.

I beni in regime di ammissione temporanea non devono subire modifiche, fatta eccezione per le riparazioni, per le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto, nonché per le misure destinate alla conservazione dei beni.

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