TONNAGE TAX: Modello di comunicazione base imponibile per le imprese marittime

Da ieri è disponibile il modello necessario alla comunicazione dei dati relativi alla determinazione della base imponibile delle piccole imprese marittime di cui agli art. 151 e 161 del Tuir. Il reddito imponibile dei  soggetti che fanno reddito di impresa svolgendo attività di tipo commerciale, infatti, di cui all’articolo 73, comma 1,lettera a), derivante dall’utilizzo delle navi indicate nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia principlamete operantio nell’ambito del traffico internazionale, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un’opzione in tal senso all’Agenzia delle entrate entro tre mesi dall’inizio del periodo d’imposta a


partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall’articolo 161 . L’opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali e può essere rinnovata. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi ell’articolo 2359 del codice civile. L’opzione consente la determinazione dell’imponibile secondo i criteri di cui all’articolo 156 delle navi di cui al comma 1 con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza n

etta destinate all’attività di:

  1. trasporto merci;
  2. trasporto passeggeri;
  3. soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare.

Sono altresì incluse nell’imponibile le attivitàdirettamente connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di cui all’articolo 161.

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