Per di evitare deleteri fenomeni di doppia imposizione ai fini Iva relativamente al trattamento applicabile, la predetta direttiva stabilisce che gli Stati membri dell’Unione europea possono “considerare come luogo di prestazione dei servizi situato all’interno del Paese (…) come se fosse situato al di fuori della Comunità quando l’effettiva utilizzazione e l’effettivo impiego hanno luogo al di fuori della Comunità e come luogo di prestazione di servizi situato al di fuori della Comunità (…) come se fosse situato all’interno del Paese quando l’effettiva utilizzazione e l’effettivo impiego hanno luogo all’interno del Paese“.
Il Legislatore fiscale nazionale ha trasfuso i principi comunitari nell’ordinamento interno ai fini IVA disponendo alla lettera f) del quarto comma dell’art. 7 D.P.R. 633 del 1973 o testo unico iva 1972 che le operazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa con la conseguenza che le prestazioni di servizi derivanti da contratti di leasing di mezzi di trasporto rese da soggetti passivi d’imposta in Italia si considerano effettuate in detto Paese -ed ivi sottoposte al tributo de quo- quando risultino utilizzate in ambito comunitario, e ciò a prescindere dalla natura del soggetto committente (il quale può indistintamente essere nazionale, comunitario o extracomunitario).
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