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Nuovo regime Forfettario dei Minimi 2023: novità, chi accede, cosa cambia e come si applica

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Come cambia il regime forfettario dei contribuenti minimi dopo la Legge do Bilancio e quali sono le novità con il quale potrete effettuare il calcolo delle tasse e come calcolare la convenienza per verificare se utilizzarlo per l’apertura della partita Iva a seguite delle modifiche in vigore dal primo gennaio. Nel seguito potete trovare i requisiti di accesso al regime, le esclusioni, i coefficienti di redditività, i termini di versamento delle imposte, nonché una serie di esempi, consigli pratici e chiarimenti alle domande che giornalmente arrivano al sito.

Cosa cambia con la Legge di Bilancio

La legge di Bilancio innalza il soglia dei ricavi oltre la quale viene prevista la decadenza dal regime forfettario agevolato che passa da 65.000 a 85.000 euro. Al superamento degli 85 mila euro e massimo fino al 100 mila euro la decadenza avviene dal primo gennaio dell’anno di imposta successivo a quello di splafonamento.

La seconda novità consiste nella decadenza immediata al superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi a partire dallo stesso periodo di imposta cioè nel quale si verifica il superamento. Il criterio è sempre quello di cassa per cui non vale tanto il valore delle fatture emesse quanto l’effettivo incassato dell’anno.

Vengono previste due aliquote: una al 5% per coloro che rispettano il requisito della novità nell’apertura della partita IVA e gestione dell’attività (requisito ampiamente approfondito nel seguito anche con l’ausilio di esempi pratici e di facile comprensione). Viene anche prevista anche un’aliquota ordinaria del 15% con cui calcolare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF. Le diverse leggi sono intervenute nel tempo per regolare, introdurre e modificare i requisiti di accesso imponendo limitazioni soggettive ed oggettive, ed è intervenuta sui requisiti di accesso, ha modulato il limite dei ricavi incrementandoli ulteriormente. Il 5% varrà solo per cinque anni al ricorrere delle condizioni sotto riportate e solo nel rispetto del requisito della novità.

Vediamo pertanto in sintesi cosa cambia, come si applica e quali sono queste novità, sempre al fine di dare qualche chiarimento in più ad un regime che nel corso di questi anni è stato particolarmente oggetto di modifiche e che dovrebbe rappresentare la prima porta di accesso al mondo del lavoro di un lavoratore autonomo per avviare la propria attività.

Breve cronistoria  

Tanto per farvi capire come il legislatore pecca di pianificazione gestionale vediamo nel seguito in sintesi i “pochissimi” regimi introdotti negli ultimi anni per fornire una breve cronistoria e fornire dei chiarimenti utili a ripercorrere quali sono in vigore e quali no.

Con la finanziaria del 2008 – Legge 244 del 2007 viene introdotto un nuovo regime dei minimi all’articolo 1 commi dal 96 al 117 e nel 2011 Il decreto Sviluppo n. 98 del 2011 introduce molte novità tra cui la riduzione dell’aliquota dal 20% al 5% e i requisiti di accesso cambiando anche nome in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (era molto meglio il più semplice regime dei minino giusto?). Dal 2015 esce un nuovo regime con aliquota maggiorata dal 5% al 15% chiamato regime forfettario che ha fatto arrabbiare diversi contribuenti e associazioni di categoria e i cui effetti sull’apertura di partita Iva si sono fatti subito sentire fino a quando è intervenuta la proroga del regime dei minimi al 5% di un anno grazie al decreto mille proroghe n. 192 del 2014. E siamo arrivati finalmente al 2016. Bello il diritto tributario, non trovate?!

Il  nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% (5% dal 2016 e solo per i primi cinque anni di attività al rispetto di ulteriori requisiti che vedremo nel seguito). Il Legislatore interviene modificando questo e allineandolo parzialmente a quello precedente, per cui in teoria dovremmo parlare di regime forfettario anche se molti lo chiamano regime dei minimi :-)

Se soddisfate il requisito della Novità allora potrete per i primi 5 anni dell’attività godere della tassazione agevolata con un’imposta sostitutiva del 5% in luogo del 15%. In calce a quest’articolo trovate l’articolo con approfondimento specifico al requisito della novità.

Cosa Cambia con la Manovra di bilancio 2020 in vigore dal primo gennaio 2020

Nella bozza di bilancio le modifiche che intervengono nel regime agevolato delle partite Iva sono relative ai requisiti di accesso che prevedranno una rimodulazione dell’impiego di lavoratori dipendenti e dei ricavi. Potranno accedere infatti coloro che rispettano i seguenti requisiti:

  1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
  2. hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti o lavoro accessorio, collaboratori a progetto. In queste forme devono essere conteggiati anche  eventuali forme di remunerazione basate sugli di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall’imprenditore o dai suoi familiari

Tra le novità in vigore dal primo gennaio 2020 invece troviamo:

  1. Il reddito concorre alla determinazione del limite e del plafond per il diritto alle detrazioni e deduzioni di imposta o anche alla loro riduzione per livelli di reddito superiori a 120 mila euro o 240 mila euro.
  2. Riduzione del periodo di accertamento di un anno per i contribuenti che si avvalgono esclusivamente della trasmissione elettronica delle fatture
  3. Abrogazione della Flat TAX da 65 mila euro a 100 mila euro che forse non è mai esistito se non nel nostro ordinamento in quanto non si è mai parlato di alcuna richiesta in Commissione Europea essendo un regime che interviene sul tributo Iva la cui potestà impositiva è della Comunità Europea.
 
Tra le cause di esclusione si potrebbe aggiungere poi quella relativa al non aver percepito nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro il che sarebbe un problema per coloro che nel 2019 avevano aperto la partita Iva proprio e che ora si troverebbero a chiuderla. Tuttavia attenderemo la versione definitiva per capire come comportarci anche alla luce delle continue modifiche che impediscono una pianificazione razionale della propria attività. Al momento che dire se non che non si ha un minimo di rispetto per eventuali pianificazioni economiche che hanno tenuto conto anche della possibilità di accedere a questo regime. Regime che subisce quasi ogni anno delle modifiche dagli ultimi 10 anni il che fa capire chi sta e chi è stato al governo quanto abbia il governo dei numeri.
 
 
Inutile dire che non sanno più come richiedere imposte e così credo che sarei stato capace anche. Non è così che si incentivano i lavoratori autonomi ad avviare un’attività capace di competere ed ingrandirsi per creare a sua volta altri posti di lavoro.

Complicazioni in vista

Ciò, oltre all’evidente “danno” derivante dal dover applicare un regime di tassazione “ordinario”, comporterà inevitabili complicazioni.
Non va dimenticato, infatti, che in caso di passaggio, dal regime forfetario alle regole ordinarie va operata la rettifica della detrazione IVA nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
Resta, infine, da capire se scatterà anche per i forfetari, l’obbligo di fatturazione elettronica.
In base alle attuali bozze del disegno di legge, l’unico vantaggio per aderire alla fatturazione elettronica (quindi ciò presuppone una scelta libera e non un obbligo) consiste nel beneficiare di un minor termine di decadenza dall’accertamento che verrebbe ridotto di un anno.

>>>> Regime Forfettario dei Minimi 2021 <<<<<

Requisiti di accesso in sintesi per punti

Dal primo gennaio 2019 il nuovo comma 54:I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000“.

Possono accedere al regime in commento i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente (comma 54): Versione in vigore fino al 31 dicembre 2018.

  • abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 alla legge n. 190 del 2014 (che trovate nel seguito)e successive modifiche, diversificati in base al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. In particolare, a differenza dei precedenti regimi che prevedevano un limite di accesso unico per tutte le attività, il legislatore ha inteso proporzionare la soglia di accesso al tipo di attività svolta, nel presupposto che i diversi tipi di attività hanno proficuità differenti. Tale limite deve essere ragguagliato all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno. La tabella con i codici ATECO la trovate nel seguito
  • abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio (articolo 70 D.lgs. n. 276 del 2003), lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori (articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – di seguito TUIR), anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, a norma dell’articolo 61 del D.lgs. n. 276 del 2003.
  • il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro (anche per questo punti abbiamo dedicato degli approfondimenti ad hoc per dare alcuni importanti chiarimenti per la gestione del rispetto di questo requisito

Requisito della novità

Per accedere all’aliquota ridotta del 5% in luogo di quella del 15% è inoltre necessario rispettare il requisito  della novità nell’attività svolta e che si sostanzia nei seguenti punti:

  • non dovete aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività un’altra attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni come per esempio avvocati o commercialisti;

Per l’approfondimento del tema della novità e della mera prosecuzione di attività già svolta ho scritto un nuovo articolo di approfondimento che spero possa tornarvi utile per analizzare anche il vostro caso specifico.

Compatibilità Regime Forfettario e lavoro dipendente

Apertura della partita IVA

In caso di prosecuzione di attività precedentemente svolta da un altro soggetto il totale dei ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per l’accesso al regime stesso che trovate nella tabella seguente:

PROGRESSIVOGRUPPO DI SETTORECODICI ATTIVITA' ATECO 2007LIMITE 2015LIMITE 2016COEFFICIENTE REDDITIVITA'
1Industrie alimentari e delle bevande(10 - 11)350004500040%
2Commercio all'ingrosso e al dettaglio45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9400005000040%
3Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande47.81300004000040%
4Commercio ambulante di altri prodotti47.82 - 47.89200003000054%
5Costruzioni e attivita' immobiliari(41 - 42 - 43) - (68)150002500086%
6Intermediari del commercio46.1150002500062%
7Attivita' dei Servizi di alloggio e di ristorazione(55 - 56)400005000040%
8Attivita' Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)150003000078%
9Altre attivita' economiche(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)200003000067%

Essendo un requisito particolare ribadisco che deve essere valutato caso per caso per cui trovate alcuni esempi e chiarimenti nell’articolo dedicato proprio a fornire chiarimenti sul requisito della novità per l’accesso al regime forfettario dei minimi. Ricordate che sul piatto abbiamo un risparmio del 10% ai fini dell’imposta sostitutiva che, se pensate all’incremento del tetto dei ricavi a 65 mila euro, demoltiplicato è vero per i coefficienti di redditività, inizia ad essere comunque un ottimo risparmio.

Cause di Esclusione e cause di decadenza dal regime agevolato

I soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72);
  • Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72);
  • Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91);
  • Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73);
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95);
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41/95).

Saranno esclusi altresì i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto

I soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili (di cui all’articolo 10, primo comma, n. 8), del DPR n.633 del 1972), ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi (di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dalla n. 427 del 1993).

La medesima preclusione era già prevista nell’ambito dell’originario regime dei contribuenti minimi di cui alla legge n. 244 del 2007 e del successivo regime fiscale di vantaggio, di cui al D.L. n. 98 del 2011, e, pertanto si rinvia ai chiarimenti già resi con i documenti di prassi a commento dei precedenti regimi.

I soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 116 del TUIR.

I soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

Non possono avvalersi del regime forfetario secondo l’articolo 57 così come previsto dal primo gennaio 2019

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Tutte le Novità in sintesi dal 2016 per il regime dei minimi

Nuova riduzione dell’aliquota al 5%

L’aliquota resta confermata al 5% per i primi cinque anni di imposta successivi all’adesione al regime in luogo di quella che si stava per introdurre pari al 15% sempre che si rispetti il requisito della novità per il regime forfettario dei minimi. Di fatto ormai è evidente che se prima dai il 5% non ti puoi più tirare indietro e aumentare al 15%… per cui il legislatore ha dovuto riabbassare l’aliquota a quella più bassa ponendo però un ulteriore limite che tende ad agevolare ulteriormente solo coloro che stanno avviando l’attività. Nel regime al 15% invero era prevista per i primi tre anni la riduzione di un terzo del reddito imponibile che di fatto equivaleva all’applicazione del 5% ma nessuno ha digerito la limitazione ai soli primi tre anni di attività.

Requisiti da rispettare modificati con la Legge di stabilità 2016: il testo della norma

Per evitare fraintendimenti vi riporto il testo della norma per chi volesse ulteriormente approfondire anche se i rimandi normativi sono diversi per cui potreste perdervi. I requisiti da rispettare sono questi oltre le modifiche introdotte dalla nuova legge di stabilità 2016

Comma 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata e che viene sotto riportata
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di
lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite: 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto
dal concedente; 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917del 1986, e successive modificazioni; 3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;
4) non rilevano i beni il cui costo unitario non e’ superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni (il vecchio milione di lire) 5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati
per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;

Inoltre questi sono i casi di esclusione perché io ancora non so quale attività eserciti per cui potreste sempre essere stato escluso un passaggio anche con questi commi lo devi fare…per cui leggi anche questi

Comma 57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni
edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

Innalzamento del limite dei ricavi e calcolo del reddito a cui applicare il regime dei minimi al 5%

Sono stati incrementati anche i limiti dei ricavi massimi consentiti per restare nel regime dei minimi e che sono però tuttora agganciati ai vari codici attività la cui tabella la trovate nell’allegato 4 alla legge n. 190 del 2014 e che vi riporto nuovamente nel seguito (seppur al momento non ancora aggiornata). In sintesi per coloro che esercitano arti o professioni (per esempio coloro che risultano iscritti ad Albi riconosciuti) si vedranno incrementare il limite massimo di ricavi di 15 mila euro mentre per gli altri lavoratori autonomi l’aumento dei ricavi sarà di 10 mila euro. Ne abbiamo dato notizia anche sulla nostra pagina Facebook.

Nel seguito la precedente tabella per darvi un’idea del limite dei ricavi. Sarà possibile accedere anche per coloro che hanno dei redditi di lavoro dipendente e assimilato anche se percepiti nell’anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime dei contribuenti minimi pari o maggiori ai redditi derivanti dal regime dei minimi (se avete conseguito più redditi andrebbero cumulati) e anche se maggiori a 20 mila euro, introdotto dalla lettera d) Articolo 1 comma 54 della legge n. 190 del 2014.

La norma infatti al comma 64 recita così: “comma 64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento (dal 2016 il 5%)”

Visualizza Allegato 4 con la tabella dei coefficienti del regime dei minimi

Esclusione

Oltre a chi naturalmente non rispetta i requisiti sotto riportati saranno esclusi i contribuenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati maggiori di 30 mila euro nell’esercizio precedente

Contributi INPS

Per quello che concerne la contribuzione Inps i contribuenti del regime forfettario dei minimi potranno comunque godere della riduzione del 35% degli oneri contributivi Inps ma dovranno rinunciare alla previsione prima presente nel regime forfettaria che gli avrebbe consentito di non vedersi applicati i contributi minimi INPS (che devo dire rappresentano invece la prima causa di uscita dal regime dei minimi o del nero perché molti affermano che all’inizio è impossibile che guadagnano mille euro e ne versano 3 all’INPS per cui capita che siano i genitori a doverli aiutare). Dal 2016 pertanto sarà prevista l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS sempre iscrivendosi alla gestione separata INPS  prevista dall’articolo 2, comma 29, della L. 335/1995.

La deduzione degli stessi è salava sia per il regime fiscale di vantaggio sia per quello forfettario dei minimi.

A tal proposito potete leggere l’articolo dedicato al versamento dei contributi INPS per i contribuenti del regime forfettario dei minimi

A chi si applicano queste novità?

Si applicheranno a tutti contribuenti minimi che dal 2015 hanno iniziato l’attività o che apriranno la partita Iva a partire dal 1 gennaio 2016.

Requisiti di accesso al regime Regime fiscale forfettario dei contribuenti minimi  2016

Restano comunque confermati i requisiti di accesso previsti per il regime cosiddetto di vantaggio dell’imprenditoria giovanile pertanto non potrete aver esercitato nei tre anni prima dell’inizio dell’attività che sia artistico professionali impresa sia in forma sociale o informa familiare.

Inoltre l’attività oggetto il regime dei minimi non dovrà costituire una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo escluso il caso dei tirocini obbligatori per esercizio di arti professioni che sono normalmente caratterizzati dalla presenza di un albo professionale conto papà proposito vi segnalo l’articolo dedicato al concetto di novità dell’attività svolta ai fini dell’applicazione del regime dei minimi in quanto qual’è la reazione normativa che sottostà a questa previsione introdotta dal legislatore già nel 2007. In estrema sintesi essenza pretesa di esaustività la ratio del legislatore è sempre quella di impedire a qualcuno che già precedentemente svolgere un regime fiscale estremamente vantaggioso come avete potuto intuire essendo l’aliquota fiscale solo del 5%.

Condizione di novità che non deve essere soddisfatta qualora il precedente esercizio dell’attività sotto forma di lavoro dipendente sia stato interrotto per cause non ascrivibili al titolare della partita Iva ossia siano diverso il lavoro è naturale in qualche modo dovrebbe ricollocarvi sul mercato e se volete intraprendere attività di lavoro autonomo non vi sarà precluso l’accesso regime dei minimi. A tal proposito puoi approfondire il requisito della novità per il regime forfettario dei minimi.

Dove poi si è svolta l’attività d’impresa da un altro soggetto l’ammontare di ricavi giochi nel periodo d’imposta precedente a quello di accesso regime dei minimi non deve superare i 30 mila euro.

Il limite dei ricavi recepito nell’anno d’imposta non deve essere superiore a determinati limiti applicati al codice attività ad ecco che caratterizza la vostra attività al momento di apertura della partita Iva e che troverete nella tabella sotto riportata definita dall’allegato numero 4 della legge 190 del 2014. Concorrono alla determinazione dell’ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di cui all’articolo 85 del TUIR, da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 3, del TUIR.

Inoltre sarà necessario che eventuali spese con costi sostenuti lavoratori dipendenti collaboratori non deve eccedere la somma di € 5 mila annui. Parliamo anche di proventi corrisposti titolo di partecipazione agli utili.

Inoltre così come era previsto nel primo regime dei minimi i costi sostenuti per la questo di beni strumentali ammortizzabili per la propria attività non dovrai accedere il costo di € 20.000 durante tutto l’arco di vigenza del regime.

Tale limite ritengo sia piuttosto basso se consideriamo che il regime ha una durata di cinque anni per cui sarebbe utile un’opera di sensibilizzazione all’innalzamento anche di tale limite anche se vi ricordo che per la quantificazione delle somme da confrontare con questo limite ti amo scritto un articolo appositamente dedicato al calcolo del limite dei beni strumentali ammortizzabili per il regime dei minimi.

Come accedere

Dovrete seguire i passi indicati nell’articolo dedicato all’apertura del regime dei minimi compilando  il modello AA9/12,  per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA delle persone fisiche o anche il modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Anche qui vi segnalo l’articolo di approfondimento dedicato all’apertura della partita Iva con il regime dei minimi in cui troverete come si applica, i modelli e i costi di gestione mediamente applicati. Per proseguire l’argomento potete leggere l’articolo dedicato appositamente all’adesione al regime forfettario dei minimi in cui trovate le modalità di iscrizione e compilazione del quadro B del modello AA9/12

Quante tasse pago con il regime dei minimi ed il regime forfettario

L’imposta sostitutiva del 5% ricordo che non copre tutte le imposte ma solo l’Irpef, le addizionali regionali e comunali e l’IRAP. Se invece calcoliamo la tassazione ordinaria con scaglioni irpef vediamo che avremo il 23% a cui aggiungere le detrazioni per lavoro autonomo e le addizionali che possiamo stimare nell’1,3%, poi non applichiamo invece l’Irap perchè supponiamo sempre di non averne i presupposti come la maggior parte di giovani avvocati; probabile che andrete a  pagare addirittura a spendere forse qualcosina in più!

La differenza tra i due regimi sopra citati ossia quello dei minimi (valido solo fino al 2015) e quello forfettario (modificato ora con la Legge di stabilità 2016) si sostanza nel fatto che il regime il reddito a differenza del nuovo regime forfettario, viene determinato sulla base di coefficienti come moltiplicatore definiti sulla base della vostra attività specifica esercitata veniva calcolato sulla base per la differenza tra costi e ricavi sostenuti nel periodo d’imposta. Nella sostanza quindi nel nuovo regime forfettario dei minimi non si potrà per esempio arrivare ad avere un reddito in perdita oppure un reddito pressoché uguale zero in quante reti determinato del coefficiente di redditività che vedrete qui sotto nella tabella.

Deduzione costi per i contribuenti nel regime di vantaggio e nel regime forfettario forfettario

Come anticipato in premessa potrete portare in deduzione se rientrate nel regime di vantaggio dal montante dei componenti positivi di reddito solo una serie di costi che trovate riepilogati nel seguito. Nel rigo LM5 della dichiarazione dei redditi dovrete indicare il totale componenti negativi di reddito deducibili, va indicato in colonna 5 l’ammontare tra cui si annovera:

  • acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagate nel presente periodo d’imposta;
  • delle spese relative a beni ad uso promiscuo che, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del TUIR, sono deducibili nella misura del 50 per cento dell’importo corrisposto. Per i contribuenti che adottano il presente regime si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia, pertanto tutte le spese ad essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al 50 per cento;
  • dei canoni di leasing pagati nel presente periodo d’imposta. Si precisa che detti canoni sono integralmente deducibili, salvo la limitata deducibilità se relativi a beni promiscui;
  • spese per omaggi, vitto e alloggio. Dette spese possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato se inerenti all’esercizio dell’attività;
  • del costo di acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nel presente periodo d’imposta;
  • delle sopravvenienze passive realizzate nel presente periodo d’imposta;
  • delle altre spese sostenute nel presente periodo d’imposta
  • i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa. Nella colonna 2, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM6
  • eventuali perdite fiscali conseguite o nell’esercizio d’impresa, arte o professione per l’intero importo che trova capienza in esso; l’eventuale eccedenza va indicata nel rigo LM50, se relativa a perdite riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, ovvero nel rigo LM51, se relativa a perdite riportabili senza limite di tempo ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR

Se invece rientrate nel regime forfetario dei minimi ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 allora potrete portare in deduzione solo i contributi previdenziali e assistenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così determinato, si devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa (art. 1 comma 64 della legge 190 del 2014).

Coefficienti di redditività ATECOFIN 2007 e limiti di reddito

Ve ne indico alcuni, così potete farvi un’idea subito del limite mentre nei prossimi giorni vi farò avere una tabella riassuntiva sempre in questo articolo per le categorie residuali

PROGRESSIVOGRUPPO DI SETTORECODICI ATTIVITÀ ATECO 2007LIMITECOEFFICIENTE REDDITIVITÀ
DEI RICAVI/COMPENSI

 

(da rivedere nel 2016)

1Industrie alimentari e delle bevande(10 – 11)35.000 (45 mila dal 2016)40%
2Commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.940.000 (50 mila dal 2016)40%
3Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande47.8130.000 (40 mila dal 2016)40%
4Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.8920.000 (30 mila dal 2016)54%
5Costruzioni e attività immobiliari(41 – 42 – 43) – (68)15.000 (25 mila dal 2016)86%
6Intermediari del commercio46.115.000 (25 mila dal 2016)62%
7Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione(55 – 56)40.000 (50 mila dal 2016)40%
8Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)15.000 (30 mila dal 2016)78%
9Altre attività economiche(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)20 mila (30 mila dal 2016)67%

Nuova Tabella Limiti Ricavi Forfettario dei minimi 2019

page20image544297888 page20image544298384

 

PROGRESSIVO

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GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITA’ ATECO 2007

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COEFFICIENTE DIREDDITIVITA’

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1

Industrie alimentari e delle bevande

(10 – 11)

40%

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

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40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti

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47.82 – 47.89

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54%

5

Costruzioni e attività immobiliari

(41 – 42 – 43) – (68)

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86%

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6

Intermediari del commercio

46.1

62%

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7

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione

(55 – 56)

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40%

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8

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

78%

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Altre attività economiche

(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 –

08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

67%

9

Nel seguito vi segnalo alcuni importanti articoli e guide gratuite di riferimento per comprendere

Esempio con giovani professionisti, avvocati, commercialisti e simili

Se facciamo l’esempio con i lavoratori autonomi professionisti come commercialisti o avvocati, per esempio vediamo che il limite è di 20 mila euro ed il coefficiente di redditività è del 78% per cui il reddito imponibile è di 15.600 e l’imposta dei minimi sarà pari al 15% ossia 2.340 euro mentre nel nuovo scenderà al 5% per cui solo 780 euro. Inoltre il limite dei ricavi si innalzerà dal 2016 di 15 mila euro. Provate confrontare questo livello di tassazione con quello ordinario che prevede gli scaglioni Irpef vi renderete conto di quanto sia importante e conveniente la permanenza nel regime dei minimi. Vi dico solo che il primo scaglione di reddito prevede una tassazione del 23%.

In rosso trovate appunto alcuni codici attività che contraddistinguono le attività professionali i cui redditi saranno tassati forfettariamente sul 78% dei compensi percepiti ossia incassati nell’anno applicando l’aliquota vigente del 5% (prima del 15%).

Caso pratico di calcolo: tabella

Prendiamo l’esempio di un giovane dottore commercialista o di un avvocato che percepiscono ricavi (criterio di cassa non ve lo scordate anche perchè una cosa è emettere una fattura ed una cosa è incassarla e questo il fisco lo sa) per un ammontare pari a 20 mila euro annui durante l’anno di imposta 2017. Supponiamo che, lavorando presso uno studio associato abbia sostenuto poche spese per un ammontare pari a 4 mila euro annui, oltre a 4 mila euro di contributi previdenziali INPS versati alla propria cassa di appartenenze forense.

Nel seguito l’esempio con il calcolo delle tasse da versare

Compensi percepiti

€ 20.000

Spese

€ 4.000

Reddito imponibile lordo

€ 20.000 x 78% = € 15.600

Contributi previdenziali

€ 4.000

Reddito imponibile netto

€ 15.600 – € 4.000 = € 11.600

Imposta sostitutiva

15%

Imposta sostitutiva

€ 1.740 x 15% = € 1.740

Come potete vedere da questo semplice esempio potete trarre subito delle importanti conclusioni che vi guideranno nella valutazione di convenienza del regime forfettario. Sfatiamo infatti il mito che sia sempre conveniente. Possiamo dire che difficilmente lo è, ma non sempre è un calcolo veloce con il commercialista lo dobbiamo fare.

Quando si presenta la dichiarazione dei redditi: piacere Modello Unico

Prima di tutto direte addio al modello 730 per conoscere il nuovo modello Unico per la vostra dichiarazione dei redditi. Le scadenze sono le stesse come per gli altri professionisti per cui dovrete tenere a mente la data del 30 settembre per la trasmissione telematica del modello di dichiarazione Unico.

Semplificazioni contabili ed amministrative

Inoltre vi segnalo l’articolo dedicato alle semplificazioni amministrative e contabili previste per il regime dei minimi che dovrebbe avere anche un riflesso sul costo della gestione del commercialista (perché vi consiglio sempre di averne uno).

Ritenute ed IVA nella fattura del regime forfettario

Nel regime forfettario non dovrete applicare l’Iva (per cui applicate la marca da bollo di due euro altrimenti potrete essere soggetti a sanzione) nè tantomeno la ritenuta d’acconto per cui fatto 100 il corrispettivo incasserete 100 euro (a meno che non addebitiate l’imposta di bollo al vostro cliente). Inoltre vi anticipo che nella fattura non indicherete né Iva né ritenuta d’acconto ma dovrete indicare il titolo esentati della Legge che, lo ricordo, è la Numero 190 del 2014 articolo 1 e che vi consiglio sempre di inserire anche per non far impazzire l’ufficio contabilità dei vostri clienti che non si spiegherà come mai nella vostra fattura non sono indicate. A tal proposito potete leggere l’articolo  dedicato alla compilazione della fattura.

Come faccio ad accedere al regime forfettario dei contribuenti minimi?

Per accedere al regime dovrete poi dapprima verificare il possesso dei requisiti e poi procedere con l’individuazione del codice ATECO per l’apertura della partita Iva. Chiariamo che questo è diventato il regime naturale di applicazione per coloro che aprono la partita Iva per cui non sarà necessario fare alcuna opzione specifica. Per passare al regime ordinario dall’inizio invece se ne dovrà fare menzione anche se la vedo dura che vi convenga all’inizio adottare al regime ordinario in presenza dei requisiti per accedere al regime dei minimi.

Cosa accade se sono già in un precedente regime agevolato? Passaggi tra diversi regimi

Dal 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore del regime in argomento), con i limiti e le eccezioni di cui si dirà in seguito, fossero abrogati (comma 85) il regime delle le nuove attività produttive, il regime fiscale di vantaggio, in vigore dal 1° gennaio 2012, che aveva assorbito il regime dei contribuenti minimi ed il regime contabile agevolato. Tuttavia è possibile per coloro che sono nel periodo di vigenza di uno di questi di portarlo a completamento per cui coloro che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio o il regime delle nuove attività produttive, possano applicare le agevolazioni in parola fino a compimento dell’intero periodo agevolato, ossia fino a compimento del quinquennio. Ciò significa, ad esempio, che laddove un soggetto abbia iniziato una nuova attività nel 2014 applicando il regime fiscale di vantaggio, ovvero il regime delle nuove attività produttive, potrà applicare le specifiche agevolazioni previste dal comma 65 (riduzione dell’imponibile di un terzo per il 2015, applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento a decorrere dal 2016) fino al 2018.

Analizziamo anche altri esempi di passaggi

Nel caso in cui abbiate adottato lo scorso anno il regime forfettario con aliquota al 15%e abbiate verificato con il vostro commercialista che i costi sono stati e saranno anche per il prossimo anno superiori ai ricavi il che vi farà andare in perdita presumibilmente e valutiate di passare nel regime ordinario per sfruttare il riporto delle perdite fiscali agli esercizi successivi potete farlo da subito (con tutte le conseguenze sul regime di fatturazione del caso) e ciò non vi preclude la possibilità di ritornare nel forfettario purché attendiate un triennio (non so se avete letto a tal proposito il rispetto del requisito della novità).

Questo aspetto non è di poco conto in quanto mentre nel regime dei minimi il requisito della novità andava rispettato senza limiti di tempo oggi nel nuovo regime forfettario dei minimi è limitato al triennio il che significa che non avete più limiti di età e potete anche rientrare nei minimi dopo i tre anni se vedete che conviene farlo. Per dirla in poche parole il regime non è più one shot.

Nel caso in cui invece siate nel regime dei super minimi – per intenderci quello definito dal DL 98 del 2011 le cui caratteristiche le trovate sintetizzate sopra – potete anche passare al nuovo forfettario pagando un’imposta sostitutiva non più del 15% sul 100% dell’imponibile ma su un terzo il che significa pagare il 5% in luogo del 15% per tutta la durata quinquennale del regime fino ai cinque anni.

I contribuenti che hanno aperto l’attività del regime dei minimi nati fino al 2015 hanno comunque il diritto a portare a te rimane i cinque anni di regime o fino ai 35 anni di età.

Essendo tanti i regimi fiscali che si sono succeduti ed essendo stato possibile quasi sempre il passaggio non è di immediata comprensione oggi di quale si potrebbe fruire e se sia possibile passaggio da uno all’altro. per questo potete leggere l’articolo dedicato a “Che fine fanno i vecchi regimi agevolati, minimi, di vantaggio, forfettone, nuove attività produttive ecc).

Domande Chiarimenti e FAQ

Quando si effettua il versamento delle imposte

Il versamento seguirà le consuete scadenze viste anche per l’Irpef o l’Ires ossia il 30 giugno o il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4% per il pagamento del saldo e del primo acconto ed il 30 novembre per l’appuntamento con il pagamento dei secondi acconti. Parlo al plurale perché parliamo anche del versamento dei contributi INPS alla gestione separata o alla vostra cassa previdenziale di appartenenza.

Versamento imposte dei contribuenti minimi

Vi ricordo il nuovo aggiornamento dell’articolo dedicato ai codici tributo del regime forfettario dei contribuenti minimi

Fatturazione Elettronica Regime Forfettario dei Minimi

Come sfruttare l’aliquota al 5%

Requisito della novità per la tassazione agevolata del regime super forfettario dei minimi

40 Commenti

  1. se non sfori con gli altri requisiti 5 anni, poi verifichi che al compimento tu abbia i requisiti per rientrare nel nuovo regime forfettario dei minimi

  2. Salve, sono possessore di Partita Iva dei minimi al 5% dal 2014. Ad oggi devo ancora compiere 28 anni, fino a quando sarà valido il 5% di tassazione?
    Grazie mille in anticipo.

  3. Deve considerare il precedente anno di imposta quello che ha ricavato, senza se e senza ma. se sta sotto il limite, anche per effetto di un ritardo nell’erogazione della pensione bon per lei.

  4. Sono stato pensionato per vecchiaia il 30 novembre 2017. La pensione dopo tre mesi non mi è stata ancora pagata dall’INPS. Quindi nel 2017 ho avuto redditi da dipendente maggiori di 30.000 ma rapporto terminato e niente pensione.
    Posso iniziare una attività professionale con regime forfettario ?? Dalla lettura della legge non si capisce tanto

  5. solo ricavi soggetti a partita iva, e occasionali son fuori fino a 5 mila euro. Meglio però che legga articolo dedicato apposta alle prestazioni occasionali

  6. Mia moglie se passa da collaborazioni occasionali (gia’ raggiunti i 5000 con ritenute d’acconto) e passa al regime forfettario, l’anno prossimo per irpef e inps si deve calcolare il totale oppure solo la parte con partita iva?

    esempio

    gennaio ottobre= 5000 euro novembre e dicembre 2000 euro
    inps paghera’ a maggio 2018: 2000*.78 *.2472 oppure 7000*.78*.2472? e di conseguenza l’irpef sul rimanente dei 2000 o dei 7000?

  7. Buongiorno, sono un medico libero professionista, ho aperto la mia p. iva a luglio 2017, devo rimanere sotto i 30.000 € entro il 31 dicembre o adeguanto i mesi al tetto massimo devo rimanere sotto 15.000€? Inoltre mi potrebbe mostrare l’articolo che dice di questo adeguamento tetto massimo-mesi di lavoro?
    Grazie in anticipo.

  8. Buongiorno, sono un libero professionista e nel 2015 ho superato il limite per rimanere nel Regime Forfettario pertanto per il 2016 dovrò applicare il regime ordianrio.
    Se quest’anno (2016) resto sotto il limite, possono eventulmente ritornare nel 2017 nel Regime Forfettario o sono costretto a rimanere per 3 anni nel Regime Ordinario?

  9. Reddito di pensione anno 2015 pari a 28500€ +prestazione occasionali per 4500 €.Posso aderire al regime forfettario 2016?
    Grazie

  10. Ma mica per l’età; perché immagino abbia esaurito i cinque anni o abbia sforato uno degli altri requisiti. Ma invece di chiederlo qui no potrebbe chiederlo al Commercialista che paga? Poi in base alla risposta vediamo se si stava sbagliano o meno.

  11. Ho 66 anni e sono pensionato. Vorrei sapere se posso accedere al regime dei minimi in quanto e’ mia intenzione iniziare una vendita on line di video corsi didattici di pittura.

    Grazie,
    Daniele

  12. Buona sera
    sono un dipendente statale che nel 2015 ha avuto un reddito da lavoro dipendente inferiore a 30.000 e un fatturato da libero professionista inferiore ai 15.000 euro.
    Ho aperto partita IVA nel 2009 e nel 2015 ero in regime ordinario.
    Posso nel 2016 aderire al nuovo regime agevolato ? Che cosa succede se accedendo al nuovo regime agevolato, nel corso del 2016 si venisse a superare il limite dei 30.000 da lavoro dipendente? Si dovrebbe pagare l’IVA nel 2017 riferita alle fattura del 2016 dove non è stata emessa?
    Grazie

  13. Buongiorno. Ho iniziato la mia attività nel 2015 con il regime dei minimi e con un’età di 41 anni. Con il 1 febbraio il mio commercialista mi ha comunicato che vista l’età non rientrerò più in questi regime è possibile?

  14. Buongiorno, io ho ho iniziato la mia attività di professionista nel 2013, con il regime dei minimi (5% irpef), quindi fino a gennaio 2018 posso ancora usufruire di questo regime, oppure potrei passare da quest’anno al forfettario sempre al 5% (per gli anni restanti). Se non ho capto male! Laddove decidessi di fruttare il regime dei minimi fino a gennaio del 2018, poi passerai in forfettario o in regime ordinario?

  15. Salve,
    ho 47 anni e lavoro da anni come odontotecnico (artigiano) sono socio in una snc dal 1993, nel 2013 mi sono laureato in Igiene Dentale e avrei la possibilità di dedicare 1/2 giorni della settimana alla mia nuova attività di igienista dentale che sottolineo sarebbe tutt’altra attività, nuova e diversa… non effettuerei un cambio avvierei semplicemente la mia attività secondaria;
    potrei aprire la mia nuova partita iva usufruendo del regime dei minimi 2016?

    … leggendo sarei per il NO (negli ultimi anni ho avuto reddito superiore ai 30.000 €
    … Ma un consulente mi avrebbe detto che invece potrei usufruirne perché si tratterebbe di tutt’altra attività, mai esercitata prima

  16. Buongiorno. Premesso che godo di pensione superiore ai € 30.000 ed ho più di 35 anni di età (ovviamente), avrei voluto aprire la partita IVA a fine 2015 (o entro gennaio 2016) con il regime dei minimi ma così non è stato. Il commercialista mi ha detto che, se anche avessi aperto la partita IVA nel regime dei minimi, adesso nel 2016 sarei stato “dirottato” per legge sul nuovo forfettario e quindi a nulla sarebbe valso. Secondo lei è corretta questa impostazione? Grazie anticipatamente per la risposta.

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