Dal primo gennaio 2010, come avrete letto nei giorni scorsi, sono cambiati i criteri di identificazione dei soggetti che sono obbligati al versamento dell’Iva nell’ambito delle operazioni con l’estero con ulteriori novità a partire dall’Iva 2011 ed in particolar modo nell’articolo 7 del DPR 633 del 1972 o testo unico Iva con riflessi che non solo si concentrano sulla liquidazione ma anche nelle comunicazione annuale Iva, nella dichiarazione Iva e nei modelli Intrastat o comunicazione delle operazioni con i paesi black list.
La Direttiva Europea 2006/112/CE modificano il criterio di identificazione territoriale del soggetto obbligato al versamento del tributo Iva identificando un criterio generale a seconda dei bei e dei servizi ed identificando per particolari tipologie di beni o servizi offerti quali saranno i soggetti incisi dal tributo, coloro che potranno richiedere a rimborso l’Iva che è stata pagata in altri paesi dell’unione Europea o dell’Iva che viene pagata in Italia da soggetti non residenti.
Vediamo allora il quadro dove muoversi per capire chi deve pagare l’imposta con indubbi risvolti in merito alle modalità di fatturazione e autofattura.
Nel caso di prestazioni business to business anche dette B2B ossia tra soggetti titolari di partita Iva che hanno la residenza in due paesi diversi della comunità europea.
Nel caso di prestazioni business to consumer anche dette B2C ossia tra soggetti titolari di partita Iva persone fisiche per le quali avrà rilievo il luogo di domicilio fiscale del soggetto che eroga la prestazione a meno che il committente non sia un soggetto persona fisica.
Si abbandona quindi il luogo di utilizzo della prestazione come criterio principale di identificazione del soggetto che deve emettere autofattura e che si continuerà ad utilizzare solo per alcuni tipologie di prestazioni di servizi come il noleggio di breve termine di mezzi di trasporto o ai servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione.
Il criterio generale (e vedremo anche residuale perché da applicare in tutte le altre fattispecie non identificate autonomamente dal legislatore) definito nell’articolo 7-ter del DPR n.633 del 1972 impone quindi di procedere con l’emissione di autofattura da parte del soggetto committente al fine di cercare di tassare l’operazione nel luogo o paese di effettivo consumo nel caso di prestazioni generiche il cui committente sia un soggetto passivo di imposta oppure sarà il luogo in cui risiede il prestatore del servizio nel caso in cui il committente sia una persona fisica non titolare di partita iva.
Il legislatore fiscale interviene però anche identificando alcune specifiche tipologie di servizi che seguiranno dei criteri alternativi e che sono chiaramente identificate all’interno di appositi articoli del Testo Unico Iva.
L’articolo 7-quater, lettera a, identifica quale criteri di identificazione territoriale per i servizi relativi ai beni immobili compresi i servizi ausiliari, se cosi li vogliamo chiamare come le perizie o simili rilevano nel paese ove l’immobile è ubicato a nulla rilevando se sia il soggetto acquirente, committente o prestatore.
Successivamente lo stesso articolo, alla lettera b, prende in considerazione le operazioni che hanno ad oggetto il trasporto tra soggetti residenti nella comunità europea la cui rilevanza non sarà dipendente dallo status soggettivo dei soggetti coinvolti nel trasporto in quanto la rilevanza ai fini Iva sarà determinata in relazione alla distanza percorsa nello stato di partenza e nello stato di arrivo.
Per le prestazione di ristorazione e catering il paese e quindi il soggetto che dovrà accollarsi l’onere del pagamento sarà quello in cui effettivamente il servizio è consumato e quindi possiamo dire che ritorna il vecchio criterio del consumo.
Anche ai fini dei servizi connessi alla locazione, noleggio a breve termine di mezzi di trasporto nell’ambito della comunità europea (utilizzo nell’Unione Europea) il legislatore ha stabilito che anche qui è irrilevante lo status del soggetto
Stesso discorso di cui al punto precedente si applica ai contratti di leasing e locazione finanziaria di mezzi di trasporto. Tuttavia è necessaria una precisazione in quanto ho esplicitamente fatto riferimento al noleggio di breve termine e non a quello di lunga durata il cui trattamento Iva è diverso in quanto nel caso di soggetto committente rileverà il paese nel quale risiede fiscalmente il committente mentre nel caso in cui il mezzo è locato ad un privato rileverà il paese del prestatore del servizio.
In seguito lo stesso articolo 7-ter e 7 quater disciplinano le tipologie di servizi culturali, educativi, sportivi, artistici scientifici ed anche eventuali fiere espositive indicando come criterio di scelta del paese ove l’imposta è dovuta quello del luogo dove la prestazione è materialmente eseguita anche se talvolta questo criterio non è facile da identificare con chiarezza per via dell’immaterialità connessa a diversi servizi, ma che l’agenzia delle entrate spesso ha chiarito con circolari e risoluzioni ad hoc.
Nei prossimi articoli saranno affrontate anche le disposizioni relative ai servizi specifici connessi alle consulenze, intermediazioni, operazioni finanziarie e definite dagli articoli “7” successivi.
Ma come saprete a queste si sono aggiunti dei nuovi adempimenti che sarà meglio che consultiate per capire se siete soggetti alla compilazione e per capire come fare:
Comunicazione annuale dati Iva
Nuovo Modello Intrastat per le operazioni intracomunitarie
Nuova comunicazione operazioni con paesi black list