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	Commenti a: La dichiarazione dei redditi dei contribuenti nel Regime Forfettario dei Minimi 2023	</title>
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		<title>
		Di: Tasse-Fisco		</title>
		<link>https://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/dichiarazione-redditi-regime-forfettario-minimi-lm/44046/comment-page-1/#comment-139173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tasse-Fisco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 16:31:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/dichiarazione-redditi-regime-forfettario-minimi-lm/44046/comment-page-1/#comment-139167&quot;&gt;Francesco Luti&lt;/a&gt;.

Prima di tutto le anticipo l&#039;articolo dove può trovare come si calcolano i &lt;a href=&quot;http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/dichiarazione-redditi-regime-forfettario-minimi-lm/44046/&quot;&gt;contributi INPS nel regime forfettario dei minimi &lt;/a&gt;e nel seguito alcune prime informazioni utili


Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” – se adottato dal professionista – per gli esercenti attività di impresa arti o professioni di cui all’articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o nel regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti:

Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell’articolo 53 del TUIR): rigo RE 23 (reddito delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;
Quadro LM:
- sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011”): flag nella casella “autonomo”; rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse);
sezione II (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – articolo 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014): flag casella “autonomo”[1]; somma dell’importo indicato nel rigo LM34 (reddito lordo) indicato nella colonna 2 (Gestione separata autonomi – art. 2 co. 26 l. 335/95) meno l’importo indicato nel rigo LM37 perdite pregresse) indicato nella colonna 2 di ciascun modulo della sezione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/dichiarazione-redditi-regime-forfettario-minimi-lm/44046/comment-page-1/#comment-139167">Francesco Luti</a>.</p>
<p>Prima di tutto le anticipo l&#8217;articolo dove può trovare come si calcolano i <a href="http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/dichiarazione-redditi-regime-forfettario-minimi-lm/44046/">contributi INPS nel regime forfettario dei minimi </a>e nel seguito alcune prime informazioni utili</p>
<p>Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” – se adottato dal professionista – per gli esercenti attività di impresa arti o professioni di cui all’articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o nel regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.</p>
<p>Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti:</p>
<p>Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell’articolo 53 del TUIR): rigo RE 23 (reddito delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;<br />
Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;<br />
Quadro LM:<br />
&#8211; sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità &#8211; articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011”): flag nella casella “autonomo”; rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse);<br />
sezione II (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – articolo 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014): flag casella “autonomo”[1]; somma dell’importo indicato nel rigo LM34 (reddito lordo) indicato nella colonna 2 (Gestione separata autonomi – art. 2 co. 26 l. 335/95) meno l’importo indicato nel rigo LM37 perdite pregresse) indicato nella colonna 2 di ciascun modulo della sezione.</p>
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		Di: Francesco Luti		</title>
		<link>https://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/dichiarazione-redditi-regime-forfettario-minimi-lm/44046/comment-page-1/#comment-139167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francesco Luti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 14:46:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Ottimo articolo, complimenti per la cura e l&#039;attenzione con cui è stato redatto. Avete pubblicato qualcosa anche riguardo la sezione contributi previdenziali?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo articolo, complimenti per la cura e l&#8217;attenzione con cui è stato redatto. Avete pubblicato qualcosa anche riguardo la sezione contributi previdenziali?</p>
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