Ricontrattazione del mutuo senza costi

Ricontrattazione del contratto di mutuo con scrittura privata non autenticata e senza spese onerose la finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità di ricontrattare il propri contratto di mutuo o anche di rinegoziarlo e quindi modificarlo sotto iniziativa sia del creditore originario e quindi la banca mutuante, sia del debitore e quindi il mutuatario anche colui che subentra mediante accollo del contratto di mutuo, senza costi aggiuntivi e mediante la scrittura privata autenticata e quindi senza i maggiori costi connessi alla stipula di un nuovo contratto di mutuo del notaio; questo perché non è più richiesta la scrittura privata autenticata e l’atto pubblico (per approfondimenti normativi verificare l’art. 2 comma 450 lett. b) della L. 244/2007 detta anche finanziaria 2008.

La locuzione utilizzata appare ampia ed onnicomprensiva, tale da ricomprendere sia i mutui garantiti da ipoteca su immobili che quelli chirografari.

La ricontrattazione del mutuo prevede il mantenimento dei benefici fiscali connessi come la detrazione ai fini delle tasse sul reddito irpef del 19% degli interessi passivi pagati in relazione a mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale ex art. 15 del Tuir.

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