Detrazione fiscale degli interessi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale
Nel caso di acquisto di immobile nel 2010 da adibire ad abitazione principale con contratto di mutuo ipotecario colui che ha fiscalmente a carico il proprio coniuge ha diritto di usufruire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario 2010, sempre ne limite massimo della detrazione fiscale di 4.000 euro questo sempre ai sensi dell’art. 15 del TUIR ed a decorrere dall’anno di imposta 2001.
Vi ricordiamo che gli interessi che potete detrarre sono quelli che sono stati effettivamente sostenuti nell’anno di imposta e pertanto non sarà adottato un principio di competenza degli interessi da detrarre fiscalmente dal mutuo ipotecario ma si adotterà un principio rigorosamente di cassa.
La misura della detrazione fiscale è pari al 19% degli interessi e delle altre spese sostenute per la stipula del contratto di mutuo ipotecario 2010. Le spese che è possibile detrarre fiscalmente in sede di stipula:
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Quota parte di interessi pagata nell’ano di imposta 2010 in base alle certificazioni rilasciate dalla banca che rappresenterà documento valido insieme agli estratti conto bancari per potere procedere alla detrazione;
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Oneri accessori connessi alla fase di stipula del mutuo ipotecario presso le banche e gli istituti di finanziamento come per esempio le spese per la stipula del mutuo davanti al notaio ma non la parcella che riconosceremo al notaio per il rogito della casa: per questo è sempre meglio farsi mettere due parcelle, perché la prima possiamo detrarla la seconda no, o almeno non la possiamo detrarre nella misura del 19% avvalendoci dell’art. 15 del tuir
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Le commissioni spettanti alle banche o agli istituti di credito e di finanziamento per l’istruzione della pratica e per l’attività di intermediazione nell’apertura del mutuo ipotecario 2010.
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Spese sostenute per la cancellazione delle ipoteche gravanti sull’immobile oggetto di acquisto o anche le imposte sostitutive su eventuali somme prese a prestito;
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Spese per le perizie sull’immobile, del notaio per la stipula ma limitatamente al contatto di mutuo 2010.
Vi ricordiamo che le spese di assicurazione dell’immobile sono escluse dal computo dei costi detraibili dalle tasse.
Vi ricordiamo inoltre che non sono previste detrazioni per altre forme di finanziamento pertanto dovrà essere stipulato un vero e proprio contratto di mutuo con la banca e non altra forma di prestito anche se ipotecario ed il mutuo dovrà essere necessariamente assistito da garanzia ipotecaria.
Inoltre il soggetto erogante deve avere la residenza fiscale nel territorio dello stato o anche avere una stabile organizzazione.
Chi può ricevere l’agevolazione fiscale 2010 per la detrazione del 19% degli interessi dal mutuo ipotecario erogato dalla banca residente
La detrazione inoltre spetta solo all’intestatario del mutuo e anche acquirente dell’immobile: questo implica che gli interessi pagati da un soggetto per il mutuo ipotecario di un familiare non saranno detraibili dalle tasse nella misura del 19%.
Tuttavia la quota del della proprietà non deve necessariamente coincidere con la quota del mutuo in quanto sarà sufficiente che il soggetto che stipula il contratto di mutuo ipotecario sia intestatario di una quota non uguale e anche minima anche dell’immobile, anche se qui sarà necessario capire poi quanto conviene economicamente.
Inoltre altro requisito dovrà essere la destinazione della casa ad abitazione principale, dove per abitazione principale ricordatevi cosa significa in quanto la abbiamo affrontata approfonditamente nel corso di altri articoli.
La detrazione poi spetterà anche al soggetto nudo proprietario al contrario dell’usufruttuario che si vedrà negata la spettanza della detrazione degli interessi.
Nel caso di separazione legale ed ancora non è stata pronunciato il divorzio con sentenza anche se “l’ancora familiare” mutua la propria dimora abituale potrà ancora fruire dell’agevolazione fiscale sugli interessi del mutuo 2010 proprio in virtù del fatto che è ancora considerato altro familiare.