Per verificare il regime di detrazione applicabile agli interessi passivi (su mutui bancari, contratti di finanziamento, ecc.) sostenuti dalle società immobiliari di gestione relativamente agli immobili che non sono adibiti all’attività propria dell’impresa ma destinati al patrimonio della società non si dovrà applicare l’art.90 del Tuir in quanto riferito quest’ultimo ai beni immobili non strumentali e non merce (e pertanto quindi sfuggiranno al regime di indetraibilità previsto dal comma 2), ma piuttosto si applicherà l’art. 96 del Tuir che prevede un regime di detraibilità vincolato ad eventuali interessi attivi e al valore assunto dal reddito operativo lordo della società. In tal modo si effettua una distinzione tra interessi che servono al finanziamento dell’attività dell’impresa da quelli che sono di mero funzionamento, rendendo così deducibili i primi ed indeducibili i secondi.
Per gli interessi passivi contratti per l’acquisto della categorie residuali di immobili infatti, ossia per l’acquisto di immobili non considerati né strumentali né merce si renderà applicabile l’art. 90 del Tuir che prevede la loro totale indeducibilità.