Nuova disposizione dell’ABI che prevede il Congelamento della rata del mutuo dal 27 aprile 2013 grazie all’attivazione del Fondo di Solidarietà per la casa con un risparmio di liquidità e che può arrivare a 7.000 euro così come era stata ed è la sospensione della rata del mutuo in vigore operativa dal 2 settembre 2010 e ora rinnovata nel 2013 oggi rinnovata nuovamente con la Legge di stabilità 2015 che introdotto il nuovo di triennio di sospensione 2015-2017.
L’associazione bancaria italiana ABI ha raggiunto una nuova intesa che prevede la sospensione ed il congelamento del mutuo per un importo pari a circa 3,2 miliardi di euro così come era stato previsto dal piano famiglie al fine di garantire il fabbisogno finanziario derivante dalle rate del mutuo che grava sulle famiglie italiane non solo per la quota interessi ma anche per la quota capitale.
Novità Sospensione rata mutuo 2015-2017
Con la legge di stabilità 2015 è statao previsto un nuovo intervento per il congelamento o la sospensione della rata del mutuo non solo per le famiglie ma ora anche per le micro, piccole e medie imprese con con apposito accordo che dovranno prendere il Ministero dell’Economia e delle finanze, il Ministero dello Sviluppo economico, l’ABI e le associazioni di categoria (rappresentanti di imprese e consumatori) relativamente ad un massimo di 18 rate in scadenza nel triennio 2015-2016-2017. Leggi l’articolo dedicato proprio alla
Nuova sospensione delle rate del mutuo dal 2015 al 2017 (leggi il nuovo articolo)
Requisiti per richiedere la sospensione del mutuo dal 27 aprile 2013 per la sospensione fino al 2014
La sospensione della rata del mutuo prevista dal Fondo di Solidarietà presenta i seguenti nuovi requisiti e caratteristiche per la domanda di sospensione e congelamento della rata del mutuo ed è differente dalla precedente agevolazione del mutuo prevista per il Piano Famiglie:
- La sospensione della rata del mutuo deve essere di almeno 12 mesi, anche nei confronti dei clienti con ritardi nei pagamenti fino a 90 giorni (prima era 180 giorni) consecutivi al momento di presentazione della domanda di mutuo (nel piano famiglie invece non c’era limite) o anche da soggetti che mutuatari che siano decaduti dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso di mutuo, anche tramite notifica di atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile. In questo modo si allarga la platea dei soggetti che possono godere del beneficio della sospsensione della rata;
- fruizione di agevolazioni pubbliche;
- abbiano stipulato una assicurazione bancaria o assicurativa a garanzia per lgli eventi di cui al punto 1 e che copra le rateche ricadono nel periodo di sospsensione. Questo in realtà genera un costo perchè tali assicurazioni non solo costerebbero ma essendo obbligatorie lo saranno ancora di più.
- La sospensione deve avere ad oggetto mutui contratti per un importo massimo di 250.000 euro per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale (nel piano famiglie invedce il mutuo doveva essere massimo di 150 mila euro)
- I richiedenti la sospensione dovranno presentare un reddito imponibile desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi 730 o modello unico fino a 30.000 euro (da desumersi dal modello Isee o potete anche aiutarvi andando a visionare il quadro RN della dichiarazione dei redditi, e dovranno anche dimostrare di aver subito nel corso del biennio precedente eventi dannosi che gli hanno impedito di assolvere alle proprie obbligazioni nei confronti della banca o di altri istituti di credito in modo ordinario e rispettando le scadenze definite dal contratto di mutuo come morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione (nel Piano famiglie la soglia di reddito era stata fissata a 40 mila euro sulla base sempre dell’indicatore Isee);
- Gli immobili abitativi non dovranno essere catalogati come abitazioni di lusso (sul tema abbiamo discusso nel corso degli articoli dedicati alle agevolazioni prima casa);
- Si fa riferimento al concetto di prima casa.
- Nei tre anni precedenti si deve essere verificato almeno uno degli eventi tra l’interruzione del rapporto di lavoro dipendente o subordinato eccetto il caso di risoluzione consensuale (che in italia rappresenta una parte consistente di queste fenomenologie) o si sia andati in pensione per raggiungimento dei requisiti di anzianità o vecchiaia, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o volontariamente e con attestato dello stato di disoccupazione, oppure cessazione dei rapporti di lavoro ex articolo 409 del CPC eccetto i casi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, o anche la morte o il riconoscimento di uno stato di handicap grave o di invalidità civile (da 80% a 100%) ai sensi della Legge 104.
Secondo il piano famiglie e secondo la nuova intesa con ABI le pratiche ad oggi lavorate sono addirittura volte alla copertura di tutta la rata. Per quello che concerne la distribuzione ad oggi l’ABI rileva che la maggior parte delle domande per la sospensione del mutuo è inoltrata dalle imprese del Nord. In questo modo si riesce a registrare che le famiglie su cui grava il pagamento della rata del mutuo potranno godere di una agevolazione di quasi 7.000 euro in media (dati riferiti alla precedente sospensione del 2012).
Quanto si risparmia con la sospensione del mutuo
Il risparmio derivante dalla sospensione della rata del mutuo consiste in una posticipazione della data del mutuo di 12 mesi e questo significa godere di una maggiore liquidità (non si capisce allora come mai nel caso di posticipazione di un costo del mutuo si debba parlare di una agevolazione e quindi di un ricavo e non si riesca invece a capire che una trattenuta sui bonifici del 10% come sta accadendo per le ditte non sia un costo).
Quali mutui possono godere dell’agevolazione della sospensione della rata: i mutui ed i soggetti
Sono coloro i quali hanno un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, ma anche nel caso di opere di costruzione o lavori di ristrutturazione in essere e che sono in ritardo di massimo 180 giorni consecutivi nel pagamento della rata. I mutui delle imprese potranno avere un valore di 250 mila euro mentre nel piano famiglie è di 150 mila e dovranno essere richieste mediante presentazione di appostio modello per la sospensione del mutuo.
Vi consiglio tuttavi di verificare se non cambi consultanto il seguente link per il nuovo modello di sospensione dove dal 27 aprile dovrebbe essere reso disponibile la nuova versione.
Requisiti reddituali e quando posso chiedere la sospensione del mutuo
Potranno richiedere la sospensione del pagamento della rata del mutuo solo i clienti che hanno acceso un mutuo con istituti bancari che hanno presentato una dichiarazione con un reddito imponibile fino a 30.000 euro annui (vi consigliamo di fare riferimento al valore presente nel quadro RN della dichiarazione del modello Unico o 730 nel il quadro RE) e che nel corso dell’anno sono state colpiti da eventi negativi quali morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).
Gli eventi che fanno scattare la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento della rata del mutuo per 18 mesi sono possono essere il licenziamento o la perdita del posto di lavoro per coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato o per i lavoratori parasubordinati o assimilati come co co pro alla scadenza naturale del contratto di lavoro e che siano trascorsi almeno 3 mesi dalla scadenza.
Come presentare la domanda di sospensione con il Fondo di Solidarietà
L’istanza di sospensione dovrà essere presentata alla propria banca la quale dovrà entro 10 giorni lavorativi (sembra difficile a credersi ma è così) dovrà avviare la pratica di richiesta al gestore del fondo di solidarietà per la verifica della presenza di tutti i requisiti richiesti a costo zero per il contribuente.
Entro 15 giorni si avrà poi il nulla osta per la sospensione del pagamento delle rate ed il fondo di solidarietà si preoccuperà dei costi e degli oneri finanziari connessi all’ammortamento del mutuo o si avrà il diniego che dovrà essere motivato. La differenza tra la sospensione del mutuo pevista dal Piano Famiglie e quella prevista e qui descritta del Fondo di Solidarietà si differenziano in quanto qui la quota interessi non è a nostro a carico ma se ne carica in primis la banca, la quale sarà successivamente rimborsata parzialemente dal Fondo di Solidarietà. IN pratica in 25 giorni si avrà la ssospensione del mutuo.
Le banche possono fare di più
Questi sono le disposizioni indicate da Abi come le misure minime che le banche possono tranquillamente modificare consentendo condizioni di tassi di interesse, orizzonte temporale della sospensione e altre agevolazioni anche migliorandone le condizioni.
Dall’ultimo rapporto sembrerebbe che gli italiani abbiano ripreso a richiedere l’accesioni di contratti di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale segnale che da una parte segna l’inizio della ripresa economica e dall’altra evidenzia la capacità di analisi sulla convenienza finanziaria degli italiani che in vista di tassi di interesse sui mutui particolarmente vantaggiosi decide di cogliere l’opportunità di investimento. Evidenza anche dell’importanza che ha avuto il fondo di solidarietà promosso dall’associazione bancaria italiana per far fronte alla carenza di liquidità del sistema finanziario italiano e mondiale.
La documentazione da portare per la richiesta della sospensione
In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato portare il certificato dello stato di disoccupazione e se si è verificato il licenziamento di un contratto a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa (si veda nel seguito). Nel caso invece di cessazione del contratto a tempo determinato basta una copia del contratto nonché eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro che hanno interrotto il rapporto prima del termine. Nel caso di interruzione ex articolo 409 numero 3 del CPC servirà lo stato di disoccupazione nonchè una copia del contratto nonché eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro rispetto alle cause che ne hanno determinato l’interruzione. Nel caso di dimissioni per giusta causa servirà copia del dispositivo o sentenza giudiziale o l’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa. Nel caso invece di stato di handicap o di invalidità civile ex legge 104 servirà il certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave.
Farsi licenziare non credo convenga sinceramente, almeno se non nel caso in cui abbiate già altro lavoro; nel caso ce l’avete fate una bella denuncia al vostro datore di lavoro e vi fate dare i soldi con gli interessi e a lui gli fate beccare una bella multa. Se non l’avete consiglio un processo di sensibilizzazione sul datore di lavoro che non sarebbe male…che paese assurdo, basterebbe avere rispetto degli altri e suo marito pagherebbe il mutuo ed il suo datore di lavoro la sera invece di usare lo specchio per sputarsi lo potrebbe vedere.
Ma che significa che non aderisce?!?!? C’è un fondo apposta mi ca deve aderire, non è mica il gruppo delle giovani marmotte
Buongiorno io sono intestataria di un prestito di 15000€ avendo perso il lavoro avevo diritto ad assicurazione ho trovato lavoro temporaneo ora di nuovo disoccupata l’assicurazione mi ha detto non può fare nulla,come posso ricevere aiuto essendo in impossibilità di pagare le rate. Se qualcuno può aiutarmi ad avere informazioni vi ringrazio
La mia banca non aderisce al fondo di solidarietà per la sospensione del mutuo sulla prima casa, avendo perso il lavoro, cosa posso fare per usufruire di questo servizio avendone realmente bisogno?
grazie
leo
salve. io e mio marito abbiamo fatto il mutuo nel 2008 per 135.000€. ad oggi io lavoro con un part time per 700€ e mio marito lavora ma il suo datore di lavoro non lo paga in modo regolare. pensi che siamo a giugno 2015 e deve ancora avere il bonifico da gennaio 2015 ad oggi. la situazione va avanti cosi da qualche anno ormai, ma adesso non riusciamo più a coprire la rata. ho chiesto in banca, mi hanno chiesto una lettera da parte del datore di lavoro che ho portato ma non hanno fatto niente. ho diritto alla sospensione oppure devo far licenziare mio marito ????? di questi tempi trovare un nuovo lavoro non e una passeggiata.